2007 Il "tribunale misto" di Tangeri (1925-1952)
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Spagnoli | Francesi | Italiani | Inglesi | Marocchini | ||||||
N. | franchi | N. | franchi | N. | franchi | N. | franchi | N. | franchi | |
Magistrati | 2 | 144.760 | 2 | 144.460 | 1 | 72.380 | 1 | 72.380 | ||
Segretari | 1 | 37.506 | 2 | 79.430 | 1 | 30.480 | ||||
Commessi | 2 | 51.700 | ||||||||
Interpreti | 1 | 43.428 | ||||||||
Personale ausiliario | 2 | 23.683 | 1 | 11.280 | ||||||
Uscieri | 5 | 51.322 |
Ad ogni modo, il non meno pressante problema della riforma della Giustizia a Tangeri non fu risolto, lasciando il Tribunale Misto senza alcune difese rispetto alle difficoltà che la Guerra Civile spagnola (50) prima e la Seconda Guerra mondiale poi avrebbero riversato sulla Zona Internazionale di Tangeri. Una organizzazione già sclerotizzata e inadeguata, che non seppe garantire quei requisiti di neutralità ed internazionalizzazione per cui era stata in origine creata. Ad esempio, nel 1936, durante la Guerra Civile spagnola, la legislazione penale fu abilmente manipolata dalla Presidenza del Comitato di Controllo, in quel momento detenuta dal console generale italiano, in funzione nettamente anti-repubblicana (51). Nello stesso periodo anche il Tribunale Misto subì le influenze dell'Italia, mediante il giudice titolare italiano, Ferdinando Malmusi, il quale diresse in modo poco deontologico diverse sentenze. E' bene rilevare, comunque, che non fu solo l'Italia ad abusare del proprio potere, ma tale fenomeno si verificò in modo piuttosto evidente anche tra le fila dei giudici aggiunti spagnoli, i quali furono spesso oggetto di critiche per avere favorito, specie in cause penali, l'emanazione di sentenze spudoratamente favorevoli ai propri connazionali (52).
La Zona Internazionale non fu in grado di sopravvivere all'impatto degli eventi della Seconda Guerra Mondiale e non fu capace di impedire che Francisco Franco la invadesse il 14 giugno 1940, annettendola al protettorato spagnolo con il pretesto di salvaguardarla da un colpo di mano di Hitler o di Mussolini. Il 4 novembre la Spagna smantellò l'organizzazione internazionale facendo cessare il funzionamento del Comitato di Controllo, dell'Ufficio Informazioni e dell'Assemblea Legislativa. Il 23 novembre una legge del Caudillo stabilì che le norme da applicarsi nella Zona spagnola fossero estese anche all'ex-Zona Internazionale, che dipese interamente dall'Alto Commissario spagnolo a Tetuán. Anche la funzione di Mendub fu abolita, ripristinando il vecchio ufficio di Pasha e chiamando a ricoprire questo incarico il qadi di Tangeri (53). Paradossalmente, l'unica istituzione che fu mantenuta in vita dagli spagnoli fu quella che aveva funzionato meno bene, ovvero il Tribunale Misto, il quale continuò ad applicare tutti i codici elaborati nel 1924. Franco, in realtà, aveva lasciato operativo il Tribunale proprio per dimostrare alla comunità internazionale che la neutralità ed internazionalità di Tangeri era stata comunque rispettata, anche se poi nella pratica era evidente che la Zona era stata letteralmente fagocitata all'interno del protettorato spagnolo, divenendone una sua nuova regione amministrativa. Negli anni a venire la Spagna si sforzò di dimostrare che sotto la sua gestione tutta la Zona era progredita e migliorata, anche e soprattutto per quanto riguardava l'ordine pubblico. Uno studio del Ministero dell'Interno spagnolo, quasi sicuramente redatto a fini propagandistici, mise infatti in evidenza come sia i crimini fossero generalmente diminuiti, con un conseguente alleggerimento del lavoro del Tribunale Misto (54).
ANNO | Crimini in senso lato | Omicidi | Reati di ordine pubblico (55) | Furti |
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1935 | 1.110 | 7 | 39 | 354 |
1940 | 1.221 | 6 | 16 | 556 |
1941 | 1.189 | 1 | 4 | 491 |
1942 | 1.293 | 2 | 6 | 558 |
1943 | 501 | 2 | 0 | 148 |
1944 | 600 | 2 | 0 | 174 |
Non esistono fonti attendibili di comparazione per stabilire se questi dati siano più o meno veritieri. È comunque probabile che tale risultato sia stato ottenuto non solo mediante la riorganizzazione del servizio di polizia a partire dal 1942, ma soprattutto tramite l'estensione alla Zona Internazionale della forte limitazione delle libertà civili e politiche già in vigore in Spagna.
Il Tribunale Misto continuò a funzionare anche dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, quando gli Alleati imposero alla Spagna franchista di abbandonare la Zona Internazionale (11 ottobre 1945) e di ripristinare i vecchi confini prebellici. La nuova configurazione amministrativa fu delineata dalla Conferenza quadripartita (Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti ed Unione Sovietica) di Parigi il 31 agosto 1945. Tale conferenza dette luogo a due distinti atti: il primo, un accordo franco-inglese (Francia e Inghilterra erano le due sole nazioni ad avere sottoscritto la Convenzione del 1923 e le modificazioni del 1928) nel quale, in 11 articoli, si fissavano i dettagli del regime transitorio. Il secondo previde un Atto Finale anglo-franco-americano-sovietico, comprensivo di nove risoluzioni contenenti i criteri generali da applicare nella restaurazione del regime internazionale e le norme per convocare la conferenza che avrebbe poi redatto lo Statuto permanente. Oltre a rendere nullo il Protocollo del 1928, si stabilì pure un ordinamento provvisorio e le norme per convocare una conferenza ad hoc che avrebbe redatto uno Statuto definitivo (56). Dall'ordinamento provvisorio furono escluse sia la Spagna che l'Italia. Il regime di Franco, colpevole di essere una creatura del nazi-fascismo, venne estromesso dal Comitato di Controllo per espressa volontà dei sovietici e privato sia degli amministratori aggiunti che del proprio giudice titolare, mentre la partecipazione dell'Italia venne ridotta a quella del 1923. Una partecipazione, quella italiana, destinata a rimanere comunque subordinata alla stipulazione del definitivo Trattato di Pace con gli Alleati. Secondo l'accordo quadripartito, nell'ordinamento giudiziario vi sarebbero stati solo giudici titolari inglesi, francesi, statunitensi e sovietici, poi però l'Unione Sovietica si disinteressò della Zona Internazionale, così che il Tribunale Misto necessitò urgentemente di un membro. Su pressioni della Francia, che desiderava estromettere definitivamente la Spagna dalla Zona, fu conseguentemente mantenuto il giudice titolare italiano, Giovanni Apostoli, che ricopriva tale carica dal gennaio del 1945 (57), dopo che Malmusi (che aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana) era stato costretto ad abbandonare Tangeri (58). Giuseppe Marchegiano rimase invece in stretto contatto con gli Alleati per i quali aveva elaborato sin dal 1944 uno studio confidenziale sulle modificazioni da apportare al regime internazionale (59).
Il Tribunale non brillò per efficienza, soprattutto per la sua componente multinazionale e per la non sempre eccellente preparazione dei suoi giudici. È passato alle cronache l'aneddoto di un Pubblico Ministero spagnolo che, non riuscendo a far capire al giudice belga quanti mesi di prigione intendesse chiedere per un imputato, contò sulle dita delle mani e poi, non bastandogli, disegnò nell'aria i numeri restanti (60). In effetti i giudici titolari dovevano essere forniti di una grande pazienza, oltre che di una vasta preparazione linguistica per non perdersi nelle babeliche udienze del Tribunale Misto. Il coacervo di nazionalità presenti a Tangeri infatti causavano ritardi e lungaggini burocratiche che difficilmente potevano essere superate, poiché assai spesso, durante le udienze era necessario tradurre contemporaneamente in più lingue, le quali sovente non appartenevano a nazioni facenti parte dell'amministrazione internazionale. Il problema di ottenere traduttori qualificati fu sempre un grave problema per l'amministrazione internazionale e in particolare per il Tribunale Misto.
L'inefficienza più grave riguardò però soprattutto il numero di giudici titolari: in effetti sette giudici furono sempre insufficienti per gestire la giustizia in una città di 72.000 abitanti, di cui 13.000 europei (61).
* Sottoposto all'art.11 par. B dell'Accordo franco-inglese (62) ** Non previsto ma di fatto presente |
Il numero sempre più elevato di sentenze mise negli anni sempre più in crisi il sistema giudiziario, che non poteva godere di un numero sufficiente di giudici e di Pubblici Ministeri. Non era raro (prima della riforma del 1928 ciò era quasi la norma) che lo stesso giudice che aveva giudicato in prima istanza, fosse coinvolto anche nel successivo grado dell'appello, inficiando ovviamente così l'imparzialità e la serenità del giudizio stesso.
Anche il problema della professionalità dei giudici aggiunti non fu mai adeguatamente superato, poiché, ricordiamolo, si trattava di semplici cittadini, spesso negozianti o commercianti, senza nessuna esperienza in campo legale e assai spesso con un grado minimo di istruzione. Questi giudici, non retribuiti, assai malvolentieri lasciavano le proprie redditizie occupazioni per correre alle udienze e sovente i processi non potevano iniziare in orario proprio a causa della loro assenza. L'onore di avere voce in capitolo nella giustizia tangerina contava veramente poco per questi cittadini, rispetto al tempo perso nelle aule dei tribunali e sottratto alle loro attività. Per le loro defezioni non esisteva alcun tipo di sanzione e molto raramente essi si preoccupavano di avvertire la cancelleria del Tribunale Misto della loro assenza. La segreteria del tribunale era così costretta a fare innumerevoli telefonate per trovare un sostituto, con il conseguente allungamento dei tempi processuali (63). Non era infine raro che uscieri, ormai a processo iniziato, accorressero personalmente al domicilio del giudice aggiunto per sollecitarlo ad accorrere in tribunale, trasportandolo qui a spese dell'amministrazione internazionale.
Come nota di colore va riferito che il Tribunale Misto fu sempre una sorta di attrazione per Tangeri e per tutta la Zona Internazionale, in quanto, nonostante le ridotte dimensioni della sala delle udienze, ai processi assisteva sempre una grande e variegata folla, che seguiva con passione i dibattiti e l'andamento dei processi, i quali trovavano anche vasta eco nelle cronache dei giornali locali. Si è infatti detto con ragione che nessun teatro di Tangeri fu mai gremito quanto il Tribunale Misto. Ciò era dovuto non solo al tipo delle cause in corso, spesso alquanto bizzarre, ma anche ai, a dir poco, singolari avvocati del Tribunale, tra i quali ricordo almeno lo spagnolo Fernando De Castro, assai noto per bere generosi bicchieri di vino prima delle arringhe finali, con immaginabili effetti sull'andamento della causa (64).
Tuttavia, anche se in maniera imperfetta, la giustizia tangerina svolse il suo compito in maniera sempre via via sempre più efficiente. Basti dare uno sguardo superficiale al numero delle cause e delle sentenze emesse dal Tribunale Misto, dal 1926 al 1948 per rendersi conto che il funzionamento della giustizia non si arrestò mai. Il numero crescente di sentenze e casi giudiziari testimonia la differenza con i tribunali consolari, i quali non prevedevano, se non in casi eccezionali, il ricorso in appello (65). Ovviamente permangono seri dubbi sulla qualità delle sentenze, che, assai probabilmente, rimasero prigioniere degli stessi difetti che afflissero tutta la Zona Internazionale e tra i quali primeggiava lo strapotere di alcune nazioni rispetto alle altre, nonché la sottovalutazione dell'elemento autoctono. In pratica, il Tribunale Misto riverberò le incongruenze e le tensioni del "concerto europeo" e della suddivisione dei poteri tra nazioni europee a Tangeri, frutto di una mentalità coloniale dura a morire o ad essere anche parzialmente modificata. Ben sintetizzano tale concetto le parole del console italiano a Tangeri, cav. Domenico De Facendis, il quale nel 1931 ebbe a dire che:
"Il regime internazionale, a priori, non è certamente fatto per dare sviluppo ad un paese. Nasce di solito quale espediente diplomatico inteso a conciliare aspirazioni politiche in contrasto e portando con sé le divergenti tendenze che lo determinano fra permanenti neutralizzazioni reciproche, ostacola ogni iniziativa ed atrofizza ogni vitalità. Molti padroni, diversamente, anzi, contraddittoriamente, ispirati, non possono fare la fortuna di un paese" (66).
Ciò era sicuramente vero nel caso della Zona di Tangeri ed particolare per il Tribunale Misto, nel quale per lungo tempo, come si è già notato, l'influenza di alcune Potenze rispetto ad altre diresse in modo non sempre oggettivo l'applicazione della giustizia, curando più gli interessi nazionali che quelli del condominio internazionale. Ma non solo; guidata, almeno apparentemente, dalla luce del mito dell'internazionalizzazione, l'amministrazione europea lasciò come in un cono d'ombra i diritti della popolazione autoctona. La rigida separazione, spesso anche fisica, che fu posta in essere tra europei e marocchini (musulmani ed ebrei) rese questi ultimi come prigionieri in una sorta di "apartheid giuridico", frutto di logiche legate al colonialismo e alla supposta superiorità dei colonizzatori.
L'ultima revisione dello Statuto, avvenuta nel novembre 1952, previde una giurisdizione internazionale di nuova concezione (67). Tuttavia questo fu un tentativo tardivo e anacronistico, poiché l'indipendentismo marocchino si era già da tempo messo in moto e, nel giro di pochi anni, avrebbe travolto tutte le istituzioni internazionali di Tangeri.
Tessera dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale Misto di Tangeri
1. HUGO WENDEL, The protégé system in Morocco, in "Journal of Modern History", Vol. 2, n.1, 1930, pp. 48-60.
2. Convention regarding the organization of the Statute of the Tangier Zone, Foreign Office, British Parlamentary Papers, H.M.Stationary Office, London, 1924; Textes organiques et codes de la zone de Tanger, Imprimerie Officielle du Protectorat, Rabat, 1925, pp.11-35. MANUEL DÍAZ MERRY, Tánger: Tratados, Códigos, Leyes y Jurisprudencia de la Zona Internacional, clasificados, refundidos y puestos al día (Texto bilingüe), Distribuciones Ibéricas, Tánger 1950, pp. 179-227.
3. Il primo Mendub fu El Hadj Mohamed Bou Ashrin, già pasha di Fez.
4. Sino all'invasione spagnola della Zona Internazionale gli amministratori furono i francesi Paul Alberge (1925-1929) e Pierre Le Fur (1929-1940).
5. Dahir chérifien du 16 février 1924 (10 rejeb 1342) sur l'organisation d'une jurisdiction internationale à Tanger. (da ora in poi D.O.J.), in Textes organiques et codes de la zone de Tanger, Imprimerie Officielle du Protectorat, Rabat, 1925,2 voll., Vol.I, pp. 65-82.
6. In Egitto i tribunali misti (mukhtalatat) erano operativi sin dal 1875 ed applicavano tutta una serie di codici (penale, civile, commerciale) di derivazione francese, che regolavano i rapporti tra stranieri ed egiziani. La sharia continuava invece a regolare i rapporti tra musulmani in tribunali nazionali (ahli), mentre le altre minoranza, come i cristiano-copti, avevano i propri tribunali. Esistevano tre Corti di I istanza (Alessandria, Cairo e Mansourah) ed una Corte di Appello (Alessandria). La composizione delle Corti di I istanza era la seguente: Alessandria, 12 giudici stranieri e 6 nativi; Cairo, 13 stranieri e 6 nativi, Mansourah, 6 stranieri e 3 nativi. La Corte di Appello aveva infine 10 giudici stranieri e 5 nativi. Tutti i giudici erano nominati dallo Stato egiziano, ma quelli stranieri erano scelti dai rispettivi governi. Nelle materie civilistiche, le Corti di Iª istanza erano ulteriormente suddivise in: Summary Court, Civil Court, Commercial Court e Tribunal de Référé. Tale sistema fu abolito solamente il 15 ottobre 1949. JULES ALFRED WATHELET, GUY BRUNTON, Codes Egyptiens et lois usuelles en vigueur en Egypte, Larcier, Bruxelles, 1919. JASPER BRINTON, The Mixed Courts of Egypt, Yale University Press, New Haven, 1968; BYRON CANNON, Politics of law and the courts in the nineteenth-century Egypt, University of Utah Press, Salt Lake City, 1988; MARK HOYLE, The Mixed Courts of Egypt, Graham & Trotman, London-Boston, 1991.
7. L'Assemblea Generale nominava anche la segreteria del Tribunale Misto che si componeva di: un segretario capo, quattro segretari e due commessi. Questi si sarebbero occupati, oltre che della segreteria, anche del notariato e della contabilità, nonchè delle notificazioni, citazioni, liquidazioni e fallimenti. La loro nazionalità era scelta tra i residenti francesi, spagnoli, britannici ed italiani (dopo la riforma del 1928) a Tangeri che avessero compiuto almeno 25 anni di età.
8. Reglamiento sobre el uso de los idiomas oficiales de 1 de dicembre de 1925, Boletín Oficial de la Zona Internacional n. 3. Da sottolineare che l'art. 15 D.O.J. prevedeva espressamente un interprete arabo ufficiale nominato dall'Assemblea Generale dei giudici titolari, la quale determinava anche l'ammontare del suo stipendio fisso. In caso di traduzioni che non avessero riguardato la lingua araba si sarebbe fatto ricorso all'assunzione a tempo determinato di altri traduttori professionisti generalmente scelti tra il personale degli uffici dei consolati.
9. Lo stipendio dei magistrati, ritenuto inadeguato alla mole di lavoro, alle responsabilità ed al costo della vita di Tangeri, fu oggetto di numerose polemiche, soprattutto se si comparava con quello degli ingegneri affiancati all'Amministratore. Un magistrato guadagnava annualmente 30.000 franchi marocchini, più un indennizzo di 6.000 per l'alloggio (art. 22 D.O.J.), mentre un ingegnere dell'amministrazione internazionale ne guadagnava 38.000 (art.36 Conv.). Ciò contribuì sempre a fare del magistrato del Tribunale Misto una carriera poco ambita nell'ambito dei professionisti forensi. Il costo della vita a Tangeri poi era particolarmente caro, essendo tutta la zona internazionale porto franco, il che rendeva la città una sorta di 'piccola Svizzera' in territorio africano. Il governo spagnolo ad un certo punto accordò ai propri giudici titolari una indennità, variabile a seconda del tasso di cambio, a compensazione della svalutazione del franco. Un esempio che né l'Inghilterra, né la Spagna decisero di emulare. ROBERT GEORGE FITZGERALD, L'Organisation de Tanger sous le régime international, A. Pedone, Paris, 1927, p. 10.
10. CARLO BALDONI, La Zona di Tangeri nel diritto internazionale e nel diritto marocchino, Cedam, Padova, 1931, p. 25.
11. Dopo la prima Guerra dell'Oppio, numerosi porti lungo la costa cinese furono aperti ai mercanti occidentali e porzioni di queste città vennero assegnate, con appositi trattati, alla giurisdizione europea come "concessioni". Shanghai risultò divisa in due parti: una amministrata dal governo cinese e un'altra, formata dalle concessioni straniere, governata da un Consiglio Municipale, dal nome ufficiale di Council for the Foreign Settlements North of the Yank-King-Pang, facente gli interessi delle undici nazioni che avevano stipulato trattati con la Cina, e cioè Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Norvegia e Svezia, Portogallo, Spagna, Italia, Germania (Prussia), Danimarca (la Francia non era rappresentata per avere un proprio Conseil Municipal). Il Consiglio Municipale, che si occupava dell'amministrazione della giustizia, lavori pubblici e controllo del traffico, era composto da 9 membri, scelti annualmente da 27 residenti stranieri con particolari qualifiche di reddito, e per un Gentlemen's agreement erano: 6 inglesi, 2 americani ed 1 tedesco (giapponese dopo la Prima Guerra Mondiale). Dal 1921 i cinesi furono rappresentati da 5 membri. Il personale dell'amministrazione era però all'80% britannico ed il solo italiano che vi figurava era il direttore dell'orchestra municipale, tale Mario Paci. Il tribunale misto di Shanghai operava esclusivamente per le cause nate tra cittadini europei e cinesi, mentre per quelle sorte tra cittadini occidentali, continuavano a sussistere i tribunali consolari. L'International Settlement, sulla cui bandiera campeggiava il motto latino "In uno omnia", si dissolse nel 1941 a causa dell'occupazione giapponese. WILLIAM LOCKWOOD, The International settlement at Shanghai, in "American Political Science Review", Vol. 28, n. 6, 1934, pp. 1030-1046. CHARLES FRASER, The Status of the International settlement at Shanghai, in "Journal of comparative legislation and international law", Serie III, Vol. 21, n. 1, 1939, pp. 38-53; THOMAS STEPHENS, Order and discipline in China: The Shanghai Mixed Court (1911-1927), University of Washington, Seattle, 1992.
12. ASDMAE, APM, b. 1425, Osservazioni circa la Convenzione anglo-franco-spagnola per Tangeri firmata a Parigi il 18 dicembre 1923, dattiloscritto di 41 pagine senza data, p. 37.
13. ENRICO CATELLANI, La riforma giurisdizionale a Tangeri, in "Oriente Moderno", Vol.V, n.7, luglio 1925, pp. 329-345.
14. I membri del tribunale erano nominati dal Sultano su proposta della comunità ebraica di Tangeri che inviava una lista di tre personalità israelite con le necessarie capacità giuridiche. Le sentenze del Tribunale potevano essere impugnate davanti ad un tribunale d'appello composta da un presidente, scelto dall'Alto Tribunale Rabbinico di Rabat, e due giudici. Justice Rabbinique, Dahir du 15 février 1925 portant organisation d'un tribunal rabbinique et du notariat israélite à Tanger. DÍAZ MERRY, Tánger: Tratados, Códigos, Leyes, op. cit., pp. 373-378. CHARLES HAMET, La Communauté israélite de Tanger, in "Memoire de CHEAM", n.1082, 1951.
15. Nella Zona Internazionale vigeva la pena di morte mediante fucilazione, prevista dagli artt.127 e 129 del Codice Penale prevista per i casi di omicidio ed introdotta con la legge del 29 dicembre 1925. La sentenza veniva eseguita alle sei del mattino da un plotone di 12 gendarmi designanti a sorte. La legge del 1925 recitava: "art.1 Tous individus condamnés à la peine de mort par le Tribunal Mixte de Tanger seront passés par les armes; art.2 Le peloton d'exécution sera composé de 12 gendarmes désignés par la sort; art. 3 L'exécution aura lieu avant six heures du matin; art. 4 Exeption faite pour les militaires et agents de la force publique, chargée du maintien de l'ordre, ainsi que pour les Magistrats et fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire, pour l'avocat du condamné et le Ministre de son culte, nul ne pourrait assister à l'exécution s'il ne s'est muni au préalable d'une autorisation délivrée par l'Administration de la Zone". DÍAZ MERRY, Tánger, Tratados, Códigos, Leyes, op. cit., p. 760. Durante tutto il corso dell'amministrazione internazionale la pena di morte fu comminata una sola volta nel 1939, in un caso di omicidio a scopo di rapina.
16. Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol. I, pp. 65-75.
17. Una grossa lacuna di questo sistema giuridico risiedeva nel fatto che i codici non contemplavano l'eventualità di una controversia mista, quando cioè delle due parti in causa in materia civile, amministrativa, commerciale o correzionale, una parte fosse stata europea e l'altra marocchina. Nelle sezioni civili infatti non si menzionarono giudici marocchini, tranne i due giureconsulti musulmani che avevano voto consultivo nelle questioni immobiliari.
18. Era prevista una lista di giurati redatta ogni anno dall'Assemblea generale dei giudici titolari e divisa in nove categorie, secondo le nazionalità più rappresentative dei residenti a Tangeri (britannici, spagnoli, francesi, italiani, statunitensi, belgi, olandesi portoghesi e marocchini). Le liste si basavano su elenchi presentati dai vari consoli che segnalavano dei propri connazionali dalla "riconosciuta onorabilità" e con almeno 30 anni di età ed esisteva incompatibilità tra le loro funzioni e la carica di giudice aggiunto o titolare e di militare. Artt. 184 e 185 del Code Procédure Criminelle, in Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol.I, p. 399.
19. I testi regolamentari e fiscali erano ben diciassette e riguardavano: Regime delle associazioni, apertura e sfruttamento di stabilimenti per le bevande, esercizio per la professione di medico, farmacista, dentista, veterinario, ostetriche, apertura e sfruttamento di stabilimenti insalubri o pericolosi, conservazione di monumenti e luoghi storici, progetti di urbanizzazione, espropriazione per causa di utilità pubblica, clausole e condizioni agli appaltatori di opere pubbliche, occupazione temporanea di suolo pubblico, procedura per la delimitazione dei beni privati dello Stato, sfruttamento delle cave, regime minerario, contabilità pubblica, imposte sull'alcol imposte sul consumo dello zucchero, articolo coloniali e suoi succedanei, registrazioni e condizioni del trasferimento della proprietà immobile. (art. 33 Conv.).
20. Il codice di procedura penale tangerino fu elaborato con l'aiuto e secondo i principi del famoso penalista francese Jean-René Garraud (1849-1930).
21. Il codice penale francese dell'epoca era basato sul code pénal impérial del 12 febbraio 1810. E' stato ritenuto da sempre così ben fatto che è stato rimpiazzato solamente il 1 marzo 1994. MARIE-HÉLÈNE RENAULT, Histoire du droit pénal du Xe siècle au XXI siècle, Ellipse Marketing, Paris, 2005.
22. Le tariffe erano piuttosto elevate, soprattutto per la popolazione marocchina non certo abbiente. Basta pensare che per le traduzioni ufficiali dall'arabo in una lingua europea i traduttori del tribunale erano abilitati a chiedere 6 franchi la pagina, cifra altissima per l'epoca.
23. Le ammende si dividevano in tre classi: Iª classe, da 1 a 30 franchi; IIª classe, da 31 a 60 franchi; IIIª classe da 61 a 99 franchi. Artt. 248-359, Livre quatrième, contraventions de police et peines, Code pénal, Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol.I, p. 351-359.
24. Da notare che in Egitto l'amministrazione della giustizia dei Tribunali Misti prevedeva espressamente un Tribunal de Référé ad hoc.
25. Code de Procédure criminelle, Titre deuxième, Section cinquième des vois de recours extraordinaires de la révision, in Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol.I, p. 423.
26. Art. 222 del Code de Procédure civile, Chapitre V des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, in Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol.II, pp. 809-810.
27. Il nuovo regolamento prevedeva che per esercitare nella Zona Internazionale fosse necessario: il giudizio unanime dell'Assemblea Generale dei giudici titolari; avere domicilio e residenza a Tangeri; esercitare da almeno tre anni o almeno un anno di praticantato in uno studio legale se l'aspirante avvocato fosse nato a Tangeri. Curiosamente tale regolamento prescriveva l'obbligo di presentarsi alle udienze con la toga della nazione di appartenenza. Era prescritta la radiazione dall'Albo in caso di condanna definitiva per un reato considerato infamante ed oltraggioso, errori gravi e ripetuti inficianti la dignità professionale o qualsiasi atto grave incompatibile con le regole professionali. Reglement de l'ordre des avocats de Tanger établi par l'Assemblée Générale des Magistrats Titulaires du Tribunal Mixte, par application de l'article 16, paragraphe 4, du Dahir du 16 fèvrier 1924 (10 radjeb 1342) sur l'organisation d'une jurisdiction internationale à Tanger. L'Ordine degli Avvocati si occupava, tra l'altro, anche della difesa a titolo gratuito degli indigenti che non avessero potuto permettersi una adeguata assistenza legale. MANLEY HUDSON, The international Mixed Court of Tangier, in "The American Journal of Comparative Law", Vol.21, n.2, 1927, pp.231-237.
28. F. TAMBURINI, L'Italia e le trattative per lo Statuto di Tangeri del 1923, in "Nuova Storia Contemporanea", anno X, n.1, gennaio-febbraio 2006, pp. 41-66. TAMBURINI, L'accordo anglo-franco-spagnolo per Tangeri del 1923: problema strategico e giuridico per la politica estera fascista, in "Clio", n.3, 2006, pp. 417-446.
29. La sede del Tribunale Misto fu fissata in Boulevard Pasteur e più tardi, nel 1937, fu spostata in locali più spaziosi in rue Washington, ridenominata, dopo l'indipendenza del Marocco nel 1956, rue Omar Ben Khattab. Il Tribunale pubblicò anche in lingua francese e spagnola un bollettino bimestrale a partire dal 15 novembre 1926, la "Gazette des Tribunaux de Tanger". Questa era diretta da A. Ménard e M.J. Palma-Navas, ambedue avvocati del Tribunale Misto.
30. In realtà la comunità israelitica protestò più di una volta per la mancata osservanza delle tradizioni ebraiche nei cibi forniti ai detenuti ebrei. L'amministrazione internazionale, anche per ovvi motivi di economia, previde che i detenuti, previo consenso, potessero far pervenire dall'esterno viveri supplementari come pane, latte, legumi e carne. MICHAEL MITCHEL-SERELS, A history of the jews of Tangier in the Nineteenth and Twentieth centuries, Sepher-Hermon Press, New York, 1991, p. 139; Artt. 6-7 Reglamiento sobre el regimen penitenciario de 17 de junio de 1926, Boletín Oficial de la Zona Internacional, n. 9.
31. Ad esempio in caso di mancanza di rispetto per le guardie carcerarie era prevista una pena aggiuntiva che andava da uno ad otto giorni a pane e acqua, mentre per la rissa tra detenuti era sanzionata con la cella d'isolamento con la stessa alimentazione e per la stessa durata. Ibidem, art. 16.
32. "Allo scopo di ottenere l'unione morale di tutti gli abitanti della Zona internazionale, senza distinzione di nazionalità o di religione, sarebbe sommamente opportuno che, abolite, come è naturale le capitolazioni, sparissero le ineguaglianze di diritto che la Convenzione di Parigi del 1923 ha sancito tra stranieri ed indigeni (mussulmani ed israeliti). Se il sistema delle protezioni, come giusta conseguenza dell'abolizione del sistema capitolare, deve essere abrogato, una tale misura però deve essere generale ed il Tribunale Misto, istituito in forza dall'art. 48 della Convenzione suddetta modificato in guisa che siano ammessi in seno ad esso, oltre ai giudici europei, magistrati mussulmani ed israeliti i quali giudichino, rispettivamente secondo le leggi coraniche e mosaiche". Archivio Storico-Diplomatico del Ministero Affari Esteri (da ora in poi ASDMAE), Serie Politica Marocco, 1919-1930, (da ora in poi APM), b. 1430, Eventuali modificazioni allo Statuto Speciale di Tangeri, 16 febbraio 1927, da Ferdinando Malmusi a console italiano a Tangeri. Ferdinando era figlio di Giulio Malmusi (1841-1909), uno dei più abili e stimati agenti consolari italiani a Tangeri che resse tale Legazione dal 1895 al 1906.
33. Il testo in francese si trova in Trattati e Convenzioni tra il Regno d'Italia e gli altri Stati, Atti conchiusi dal 1 gennaio 1928 al 31 dicembre 1928, Tip. del Ministero degli affari esteri, Roma, 1933, Vol. XXXVIII, pp. 317 e segg. Il testo in lingua inglese in Conference of the emendament of the Tangier Statute, 1928, H.M. Stationary Office, London, 1928.
34. EMILE ROUARD DE CARD, Modifications du Statut de Tanger, A. Pedone, Paris, 1928.
35. Regio Decreto Legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928, fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna relativo allo Statuto della Zona di Tangeri nonché alla Convenzione del 18 dicembre 1923 relativa al medesimo Statuto e modificata col Protocollo suddetto. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 25 agosto 1928, n. 267.
36. Foreign Relations of the United States, 1928, Attitude of the United States toward proposed changes in the Status of Tangier, Government Printing Office, Washington DC, 1943, Vol.III, pp. 367-374.
37. KURT NADELMANN, American consular jurisdiction and the Tangier international jurisdiction, in "American Journal of International Law", Vol. 49, n. 4, ottobre 1955, pp. 506-517.
38. "V.E. a bien voulu par sa lettre en date de ce jour, me faire connaître que si la peine de mort était prononcée, dans la zone de Tanger, conformément au Code Pénal en vigueur, contre un Sujet italien ou un individu extradé par le Gouvernement italien, le Gouvernement du Protectorat appellerait, d'un manière pressante, l'attention de sa Majesté le Sultan, en vue de l'instance en grâce pour la commutation de cette peine, sur l'état actuel de la législation en Italie à l'égard de la peine de mort. Ainsi se trouveront assurées aux sujets italiens et aux individus extradées par le Gouvernement royal des garanties analogues à celles qui leur sont données dans la zone français par l'accord franco-italien du 9 Mars 1916". ASDMAE, APM, b. 1434, Réponse de l'Ambassadeur d'Italie au Ministre des Affaires Etrangères de la République française, 17 luglio 1928.
39. GRAHAM H. STUART, The International City of Tangier, Stanford University Press, Stanford, 1955, pp. 129-130.
40. L'ultima composizione del Tribunale Consolare italiano vedeva tra i suoi membri: Filippo Avellone, Mesod Benasayag, conte Andrea Brentan, Matteo Olcese, Carlo Petri. Giudici supplenti: Dott. Oreste Cappa, Antonio Mazziotta, Prof. Edoardo Moshetti, Antonio Onetto, Lorenzo Petri, Anselmo Ravella, Alfredo Giuliani, Bettino Mariani e Giacobbe Nahon. ASDMAE, APM, b. 1435, Verbale di nomina dei giudici del tribunale Consolare, 15 dicembre 1927.
41. ASDMAE, APM, b. 1436, 22 agosto 1930, da Direttore ai Servizi Finanziari a console generale a Tangeri. Allegato a questo rapporto vi è anche il testo della legge sul personale dell'amministrazione di Tangeri
42. "L'Amministrazione della Giustizia a Tangeri presenta le stesse anomalie che si riscontrano in tutta l'organizzazione della Zona Tangerina. Nella quale accanto ad un regime internazionale agisce l'azione protettrice francese per mezzo della sovranità sceriffiana, ond'è che l'amministrazione la quale provvede ai bisogni pubblici di tutta la Zona non ha poi la protezione delle persone e degli interessi mussulmani che è riservata alle autorità Sceriffiane. Così per la Giustizia: si parla di Tribunale Misto di Tangeri ma solo una parte della popolazione vi rimane sottoposta - e allora perchè Misto? E non internazionale? - dato che l'elemento mussulmano e quello israelita di sudditanza sceriffiana sono sottoposti alla giurisdizione che potrebbe chiamarsi arbitrio, del Rappresentante del Sultano e degli organi da esso dipendenti: vedi Francia". ASDMAE, APM, b. 1434, Telesp. n.1426/406, 18 novembre 1928, da console generale a Tangeri a ministro affari esteri.
43. "Il Tribunale Misto non può, né deve funzionare come qualsiasi altro tribunale europeo; l'organismo politico amministrativo tangerino, non ha riscontro in nessun altro organismo internazionale: a parte l'esistenza di qualche caratteristica secondaria è impossibile identificare la sua figura giuridica fra quelle già fissate dal diritto internazionale. Ne consegue logicamente che, non le condizioni necessarie all'esistenza di una qualsiasi comunità internazionale dovendo adattarsi a norme di legge regolatrici, ma, viceversa queste a quelle, la Zona internazionale di Tangeri non potrà avere che un'organizzazione a lei peculiare e tale che, adattandosi alle sue condizioni specialissime, sia suscettibile, per quanto possibile, di regolare uno stato di fatto e di diritto reso complicatissimo dalla convivenza nel suo territorio di popolazioni differenti per razza, nazionalità, religione, grado di civilizzazione e quindi di mentalità " ASDMAE, Affari Politici Marocco, Serie Politica 1931-1945 (da ora in poi APMA), b. 1, Rapporto del giudice Malmusi al console generale a Tangeri, poi inviato al Ministero della Giustizia, Telesp. n.202929, 27 gennaio 1931.
44. Ibidem
45. ASDMAE, APMA, b. 1, Projet de Dahir définissant les attributions de l'Administrateur-Adjoint, chargé des services de l'Administration Internationale de la Zone de Tanger.
46. Sulla questione dell'amministrazione della giustizia a Tangeri vedasi l'opera del giudice presso il Tribunale Misto, ALBERT MÉNARD, Droit international et privé. Etude critique du Régime Spécial de la zone de Tanger, Librerie du Recueil Sirey, Paris, 1932-1933, Vol.2.
47. ASDMAE, APMA, b. 3, Rapp. n.1113/328, 8 agosto 1932, da console generale a Tangeri a Ministero affari esteri.
48. Con una timida agricoltura che poteva sfruttare solamente 373 Km/q, neanche completamente coltivabili, con una industria allo stato embrionale, e con un commercio limitato, monopolizzato dalla Zona francese e spagnola e reso inconcludente da una legislazione farraginosa, la Zona soffrì perennemente di una preoccupante crisi finanziaria. D'altra parte lo Statuto vietava espressamente che il governo sceriffiano potesse partecipare in alcun modo alle spese della Zona, pertanto se il suo bilancio era in deficit, nessun organismo superiore poteva prestargli soccorso, se non le Potenze stesse che avevano posto in essere il regime internazionale. Cosa che ovviamente si guardarono bene dal fare.
49. ASDMAE, APMA, b. 5, Allegato al rapp. n.1534/489, 17 ottobre 1934, da console generale a Tangeri a Ministero affari esteri. In questo schema curiosamente manca il costo del magistrato belga. Non è dato di sapere le ragioni per le quali il console italiano non abbia inserito anche lo stipendio del giudice titolare belga che, in ogni caso, guadagnava esattamente quanto gli altri colleghi. Tra i costi della Giustizia vanno inoltre inseriti i 65.800 franchi annui percepiti dall'amministratore aggiunto Giuseppe Marchegiano.
50. Da segnalare comunque che, a partire dal luglio 1936, molti avvocati spagnoli aderenti alla Repubblica si rifugiarono nella Zona Internazionale, dove poterono esercitare nella più completa libertà la loro professione.
51. Vedasi ad esempio ASDMAE, APMA, b.7, Séance du Comité de Contrôle du 28 décembre 1936.
52. ASDMAE, Affari Politici 1950-1957, Tangeri, b. 858, Relazione sulla Convenzione relativa alla riforma della Giurisdizione Internazionale della Zona di Tangeri, 17 novembre 1952 da Amministratore aggiunto Giuseppe Marchegiano a console generale a Tangeri Francesco Cellere.
53. Sull'occupazione spagnola di Tangeri vedasi, TAMBURINI, L'impero dove non sorse mai il sole: Le chimeriche rivendicazioni afro-coloniali della Spagna durante la Seconda Guerra Mondiale, in "Africana", n. XII, 2006, pp. 121-142.
54. Tanger bajo la acción protectora de España durante el conflicto mundial, Madrid, Ministero de Asuntos exteriores, 1946, pp. 72-74.
55. In questi reati venivano fatti rientrare la turbativa dell'ordine pubblico, il possesso illegale di armi e esplosivi, i sabotaggi, i danni alla proprietà pubblica e privata.
56. La novità più rilevante dello Statuto provvisorio del 1945 fu l'introduzione di un Amministratore scelto tra i così detti Paesi neutrali, ossia, Belgio, Olanda, Svezia e Portogallo. Final Act of the Conference concerning the re-establishment of the International régime in Tangier held in Paris in August 1945 between the Representatives of the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, France and the Union of the Soviet Socialist Republics, Paris, 31th august 1945, H. M. Stationary Office, London, 1945. Dopo un breve periodo in cui fu richiamato Pierre Le Fur, gli amministratori furono il portoghese Luís Maghalães Correia (1945-1948), l'olandese Jonkheer Van Vredenburch (1948-1951) ed il portoghese José Luís Archer (1951-1952).
57. Il giudice Apostoli, magistrato di ruolo ed ex Pretore di Cortina d'Ampezzo, operò sino alla fine dell'Amministrazione Internazionale di Tangeri nel 1956, assieme agli altri giudici stranieri che furono: Alfred Wauters (Belgio), Jean Vallet (Francia), E. S. Le Mass (Gran Bretagna), Manuel Díaz (Spagna). Pierre Malo, Le vrai visage de Tanger, Éd. Internationales, Tanger, 1953, p. 42. Apostoli ebbe dei problemi con la giustizia italiana, che poi però si rivelarono infondati e risolti: "Si ritiene opportuno comunicare che la Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione con nota n. 56/1944 del 13 marzo corrente ha comunicato quanto appresso: Si procede disciplinarmente con istruttoria sommaria, a carico del Dr. Giovanni Apostoli, già Pretore di Cortina d'Ampezzo ed ora componente del Tribunale Internazionale di Tangeri. Allo stesso si addebita:1) di avere, mentre era titolare della Procura di Cortina d'Ampezzo, tenuto un tenore di vita non compatibile colla dignità della carica e colle esigenze dell'Ufficio, al quale dedicava solo poche ore al giorno 2) di avere subaffittato l'alloggio da lui occupato quando ottenne da parte del Comune di Cortina la sistemazione in un locale della Procura dove andò ad abitare 3) di avere contratto debiti presso negozianti, ristoranti e alberghi a Cortina 4) di avere frequentato la compagnia di tale Gremmel Carlotta, di nazionalità francese, divorziata dal marito americano, che si diceva essere suo amante". ASDMAE, APMA, b. 22, Appunto per la Direzione Generale Affari Politici (Segreteria), n.61/03500/66, 26 marzo 1945.
58. Il 2 maggio 1944, su pressione statunitense, la Spagna era stata costretta a chiudere il consolato germanico e ad espellere non solo tutto il corpo diplomatico tedesco e gli agenti segreti nazisti, ma anche tutti i simpatizzanti italiani della R.S.I. ASDMAE, APMA, b. 22, Telesp. n.390/155, 8 maggio 1944, da consolato generale a Tangeri a Ministero affari esteri.
59. Marchegiano seguitò a collaborare con gli Alleati anche dopo che fu incriminato dall'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione, Mario Scoccimarro, con la conseguente richiesta di dispensa dal servizio e perdita al diritto alla pensione. Contro di lui fu anche intentato nel gennaio del 1945 un giudizio penale dalla Corte di Appello di Roma per falso ideologico e sequestro di persona. Tuttavia il Ministero degli esteri difese a spada tratta il Marchegiano, soprattutto perchè era l'unica personalità italiana su cui si poteva fare leva per poter ritornare tra gli amministratori di Tangeri. Il sottosegretario Zoppi cos' si espresse: "Il comm. Marchegiano gode a Tangeri, presso gli ambienti internazionali di quella zona, una posizione personale di particolare rilievo che in più occasioni si è rivelata utile all'azione di quel consolato generale. Il privare il consolato generale a Tangeri della possibilità di valersi, specie nell'attuale fase della nostra situazione politica internazionale, del prestigio e dell'azione del comm. Marchegiano, non può che avere per noi conseguenze deplorevoli per la nostra posizione a Tangeri 2) ma vi è di più. Il comm. Marchegiano, al momento in cui gli spagnoli occuparono Tangeri e posero provvisoriamente fine al regime internazionale, ricopriva la carica di amministratore della zona per gli affari giuridici e, cioè, una delle quattro più importanti previste dallo statuto. Nella eventualità, non imprevedibile di un prossimo ripristino dello statuto internazionale, essendo ovvio l'interesse dell'Italia a mantenere la posizione da essa sempre tenuta nell'amministrazione internazionale, vi è speranza di poter ottenere che il comm. Marchegiano ritorni automaticamente a ricoprire la carica suddetta. Un richiamo del Marchegiano nel momento attuale, renderebbe tale automatico ripristino della nostra situazione assai problematico. La Direzione Generale degli Affari Politici è edotta della situazione nella quale il Marchegiano sembra trovarsi in relazione alle vigenti leggi sull'epurazione; Tuttavia, essa ritiene che in primo luogo debbano tenersi presenti i nostri interessi internazionali quali sopra esposti; Nulla vieta che qualora il Marchegiano venisse a ricoprire col ritorno del regime internazionale, la carica che ci preme conservare, egli venga dopo qualche mese richiamato e sostituito con altro funzionario alla carica stessa che sarebbe, nel frattempo, stata a noi assicurata". ASDMAE, APMA, b. 21, Appunto per la Direzione Generale del Personale n.13/02209/361, 21 febbraio 1945.
60. ISAAC ASSAYAG, Tanger ... un siècle d'histoire, Éd. Marocaine et internationales, Tanger, 1981, p. 150.
61. Anonimo, 25 years of Mixed Courts of Tangier, in "American Journal of Comparative Law", Vol. 1, n. 1-2, 1952, p. 115-117.
62. "Le gouvernement italien, sera invité à adhérer au présent accord au moment dont conviendront les autres gouvernements, parties au dit accord et sous réserves de toutes dispositions d'un traité de paix avec l'Italie qui pourraient s'y apporter". In pratica l'Italia avrebbe potuto aderire all'amministrazione provvisoria solo dopo la stipulazione del Trattato di Pace con le Potenze Alleate. Il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 conterrà poi all'art. 41 (Parte II, Sezione VII) specifiche disposizioni sulla posizione italiana nel regime internazionale di Tangeri: "L'Italie accepte les dispositions de l'acte final du 31 Août et de l'Accord franco britannique du même jour sur le Statut de Tanger ainsi que toutes les dispositions que les Puissances signataires pourront adopter en vue de donner effet à ce instruments".
63. L'impreparazione dei giudici, sia titolari che aggiunti, si estendeva, secondo il console italiano cav. Pellegrino Ghigi, anche a tutti gli altri funzionari dell'amministrazione: "Ingegneri senza laurea, funzionari tecnici senza tecnica. Gli uomini a posto mi sembrano pochissimi. Soprattutto i funzionari spagnoli difettano di capacità oltre che di disciplina e giungono talvolta a trascinare le loro beghe personali sulla stampa ed innanzi al Comitato di Controllo". ASDMAE, APMA, b. 4, Rapp. n.222/93, 22 febbraio 1933, da console generale a Tangeri a Ministero affari esteri.
64. ASSAYAG, Tanger, op. cit., p. 149.
65. I casi istruiti dai Pubblici Ministeri nel 1926 furono 335, nel 1935 passarono a 940, mentre nel 1948 furono ben 3.070. Le sentenze correzionali di Iª istanza invece, da 126 nel 1926, nel 1948 passarono a 1.142. DÍAZ MERRY, Tánger: Tratados, Códigos, Leyes, op. cit. p. 33.
66. ASDMAE, APMA, b. 1, Telesp. n.735/206, 8 luglio 1931, da console generale a Tangeri a Ministero affari esteri.
67. La nuova amministrazione giudiziaria si basava su di un progetto elaborato dai giuristi anglo-olandesi, e trasformava il Tribunale Misto in Giurisdizione Internazionale. La Convenzione del 1952 abrogò l'istituto dei giudici aggiunti, mentre fu aumentato il numero dei giudici da 5 a 12, nominati dalle Potenze firmatarie dell'Atto di Algeciras, compreso il governo sceriffiano, ma non l'Unione Sovietica. Si era così contribuito ad una maggiore internazionalizzazione e ad eliminare lo strapotere di Francia e Spagna. I giudici infatti erano rispettivamente: 2 francesi, 2 spagnoli, 1 belga, 1 statunitense, 1 olandese, 1 italiano, 1 marocchino, 1 portoghese, 1 inglese, 1 svedese. La Magistratura requirente era composta da 2 Procuratori francese e spagnolo ed era investita delle funzioni di Pubblico Ministero e dell'Avvocatura di Stato (art. 3 Convenzione). La competenza della Giurisdizione Internazionale si estendeva alle cause tra cittadini delle Potenze straniere o tra stranieri e cittadini marocchini. Ne erano escluse, invece, le cause riguardanti i soli cittadini indigeni (musulmani ed israeliti), che erano regolati dai tribunali sceriffiani o rabbinici. Tutto si snodava in due gradi di giurisdizione: il primo grado composto da un Tribunale Criminale con 3 magistrati e con una giuria di sei membri, designati a sorte da elenchi di cittadini di diversa nazionalità e dei quali solo la metà poteva appartenere alla nazionalità dell'imputato; un Tribunale di Polizia e di Pace, simile alla nostra Pretura, un Tribunale di 1ª Istanza, suddiviso in una sezione per il contenzioso civile, commerciale ed amministrativa ed un'altra per la materia correzionale. Il secondo da un tribunale d'Appello, suddiviso in una sezione civile e penale. Le sentenze di questa Corte erano definitive, non avendo accolto la Commissione degli esperti, per preoccupazioni finanziarie la proposta per istituire una Commissione Superiore di Cassazione, proposta da Marchegiano. Contro le sentenze del Tribunale di Appello non vi era che il "ricorso per revisione" nei limiti e subordinatamente all'esistenza delle condizioni previste dal Codice di Procedura Penale. Particolare rilevanza assumeva l'amministratore aggiunto (art. 25 Convenzione) che vedeva confermati ed ampliati i propri poteri rispetto al Consigliere giuridico, il quale aveva solamente poche e ben determinate funzioni (contenzioso amministrativo, elaborazione delle leggi e regolamenti, pareri giuridici). La nuova figura aveva principalmente il compito della nomina, dell'avanzamento e della disciplina del personale di cancellerie e della Segreteria della Giurisdizione. Rientrava inoltre nelle sue funzioni la vigilanza dell'amministrazione della Giustizia, la facoltà di richiedere ai magistrati del Pubblico Ministero informazioni sulle procedure in corso e sull'azione da essi svolta, nonché di fare al riguardo le proprie osservazioni e raccomandazioni, a cui i detti funzionari dovevano attenersi nelle requisitorie scritte. L'amministratore aggiunto, quindi, quasi come un Procuratore Generale, veniva ad esercitare il controllo sull'azione penale dal momento della commissione del reato fino al giudizio di merito. Tale controllo sottraeva a Francia e Spagna (ricordiamo che nella Magistratura requirente c'erano solo magistrati spagnoli e francesi) il monopolio insindacabile dell'azione penale, contribuendo ancora di più all'internazionalità della Giurisdizione. Dahir de 10 juin 1953 (27 Ramadan 1372) portant réorganisation de la juridiction internationale de Tanger, in DÍAZ MERRY, Tánger, Apéndice primero, modificaciones de los tratados, códigos, leyes de la Zona Internacional posteriores a 30 de abril de 1950, Distribuciones Ibéricas, Tánger, 1956, pp. 36-57; Convention relating to the reform of the International Jurisdiction in the Tangier Zone, Foreign Office Series, London, 1955. Vedasi anche TAMBURINI, L'amministrazione della Giustizia nella Zona Internazionale di Tangeri (1923-1957), in "Africa, Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente", a. LVII, n. 3-4, 2005, pp. 305-339.
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