2009

Una rivoluzione copernicana: Norberto Bobbio e i diritti (*)

Luca Baccelli

Il titolo di questo intervento richiama quello di uno dei libri più noti di Norberto Bobbio e insieme ne evidenzia uno dei temi principali: il "fondamento" dei diritti. Vorrei ricordare in primo luogo brevemente cosa intende Bobbio per "età dei diritti" (1.1) e come egli critica la pretesa di un "fondamento assoluto" (1.2). In secondo luogo, vorrei mostrare come nella riflessione sui diritti Bobbio abbia affrontato alcuni temi cruciali, spesso anticipando il dibattito contemporaneo sul problema della trasformazione storica dei diritti e la loro origine nei processi sociali (2.1), sulle questioni dello status deontico dei diritti e del nesso diritti/doveri (2.2), sul contrasto fra universalismo e relativismo (2.3), sul rapporto fra le diverse "generazioni dei diritti" e i diritti sociali (2.4), sul tema della tutela internazionale dei diritti in relazione alla proposta del "pacifismo istituzionale" (2.5). In terzo luogo, cercherò di argomentare la tesi che la ricerca di Bobbio sui diritti è entrata in tensione con l'opzione teorico-giuridica per il giuspositivismo normativistico (3.1) con quella epistemologica per l'empirismo logico (3.2) e con quella storiografica per l'approccio analitico (3.3): per sviluppare le intuizioni di Bobbio ed affrontare i problemi che ha posto nell'ambito della teoria dei diritti, occorre prendere congedo da queste visioni.

1. Il fondamento impossibile

1.1. Bobbio non era certo un ottimista. Si definiva, anzi "un depresso cronico, cioè uno che sfoga la sua aggressività su se stesso" (1). Ed era tutt'altro che incline all'enfasi retorica: nel 1995 sottolineava le differenze fra il progresso scientifico e il progresso morale: la distanza "tra la nostra sapienza di indagatori del cosmo e il nostro analfabetismo morale" (2). E anche la "grande invenzione della nostra civiltà" (C.S. Nino) rappresentata dal "'nuovo ethos mondiale' dei diritti dell'uomo" (W. Kasper), è "più annunciata che eseguita". I diritti proclamanti nelle dichiarazioni internazionali sono sistematicamente violati in tutti i paesi. Le immagini di "mucchi di cadaveri abbandonati, intere popolazioni cacciate dalle loro case, lacere e affamate, bambini macilenti con le occhiaie fuori dalla testa che non hanno mai sorriso, e non riescono a sorridere prima della morte precoce" ci ricordano che "il nostro senso morale avanza, posto che avanzi, molto più lentamente del potere economico, di quello politico, di quello tecnologico. Tutte le nostre proclamazioni dei diritti appartengono al mondo dell'ideale, al mondo di ciò che dovrebbe essere, di ciò che è bene che sia" (3).

Cinque anni prima, nell'introdurre L'età dei diritti, Bobbio era stato meno cauto, sostenendo che i diritti umani costituiscono "uno dei principali indicatori del progresso storico" (4). Bobbio riprende da Kant il concetto di "storia profetica". Per Bobbio

Dal punto di vista della filosofia della storia, l'attuale dibattito sempre più ampio, sempre più intenso, sui diritti dell'uomo, tanto ampio da aver ormai coinvolto tutti i popoli della terra, tanto intenso da essere messo all'ordine del giorno delle più autorevoli assise internazionali, può essere interpretato come un "segno premonitore" (signum prognosticum) del progresso morale dell'umanità (5).

Bobbio vede la "progressiva affermazione dei diritti dell'uomo" scandita da una serie di tappe. In primo luogo, la costituzionalizzazione (o anche positivizzazione) dei diritti (6) nelle costituzioni liberali e poi in quelle democratiche. In secondo luogo, la progressiva estensione dei diritti allunga via via il catalogo delle libertà, e poi introduce i diritti politici ed i diritti sociali. La terza tappa è quella dell'universalizzazione, avviata dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: al sistema internazionale viene affidata la protezione dei diritti, mentre l'individuo diviene un soggetto del diritto internazionale, che ha la possibilità - almeno in ipotesi - di agire contro il proprio Stato presso istanze superiori. Infine, il processo di specificazione declina i diritti in relazione a "esigenze specifiche di protezione sia rispetto al genere, sia rispetto alle varie fasi della vita, sia rispetto alle condizioni, normali o eccezionali, dell'esistenza umana" (7): diritti delle donne, dei bambini, degli anziani, dei malati, dei disabili, delle generazioni future; "i diritti dell'uomo nascono come diritti naturali universali, si svolgono come diritti positivi particolari per poi trovare la loro piena attuazione come diritti postivi universali" (8).

Ma perché l'età dei diritti rappresenta questo signum prognosticum? E cosa caratterizza nel modo più specifico l'età dei diritti? La risposta di Bobbio è molto chiara. I codici normativi arcaici e tradizionali sono codici di doveri (o di obblighi), non di diritti. Dai Dieci comandamenti al Codice di Hammurabi, alle XII tavole troviamo sistemi morali o giudici "di norme imperative, positive o negative, di comandi o divieti" (9). Bobbio precisa che (10) "diritto e dovere sono come il retto e il verso di una medaglia. [...] Nella storia del pensiero morale e giuridico questa medaglia è stata guardata più dal lato dei doveri che da quello dei diritti" (11). L'affermazione dei diritti dell'uomo, nelle teorie giusnaturalistiche moderne e poi nelle Dichiarazioni della fine del XVIII secolo rovescia la medaglia. Si passa dal codice dei doveri al codice dei diritti. È una "rivoluzione copernicana" e "rappresenta un capovolgimento radicale nella storia secolare della morale" (12). A differenza di quanto è avvenuto nella lunga tradizione del pensiero politico, si è cominciato a guardare il rapporto fra governanti e governati non più ex parte principis ma ex parte populi. Si è via via affermata una concezione individualistica della società e dello Stato, che ha soppiantato quella organica. "In questa inversione del rapporto fra individuo e stato viene invertito anche il rapporto tradizionale tra diritto e dovere. Nei riguardi degli individui vengono d'ora in avanti prima i diritti e poi i doveri; nei riguardi dello stato prima i doveri e poi i diritti" (13).

1.2. Ma quale legittimazione teorica ha l'età dei diritti? Bobbio ha esplicitamente riconosciuto l'impossibilità di rinvenire un "fondamento assoluto" dei diritti dell'uomo o diritti fondamentali. Non solo perché la "natura dell'uomo" si rivela un punto d'appoggio molto fragile, dato che è possibile basare concezioni molto differenti dei diritti sulla stessa nozione di natura umana. Si tratta infatti, rileva Bobbio, di diritti mal definibili, e ciò non permette di precisare i confini della categoria. In secondo luogo, i diritti dell'uomo sono mutati storicamente. In terzo luogo, i diritti dell'uomo sono eterogenei, e in molti casi esprimono pretese incompatibili: i diritti fondamentali di determinati soggetti collidono con i diritti fondamentali di altri soggetti. Infine, e questo è il problema più grave, in alcuni casi «si rileva un'antinomia fra i diritti invocati dagli stessi soggetti»: è il caso dei diritti di libertà contrapposti ai diritti sociali come poteri. E "due diritti fondamentali ma antinomici non possono avere, gli uni e gli altri, un fondamento assoluto" (14).

D'altra parte, sostiene Bobbio, con l'adesione della maggior parte dei governi alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (15) il problema del fondamento ha trovato la sua "soluzione": la Dichiarazione «rappresenta la manifestazione dell'unica prova con cui un sistema di valori può essere considerato umanamente fondato e quindi riconosciuto: e questa prova è il consenso generale circa la sua validità. I giusnaturalisti avrebbero parlato di 'consensus omnium gentium' o 'humani generis'» (16).

2. L'età dei diritti: conflitti, doveri, relativismo, nuovi diritti, pace

Nell'occuparsi dell'età dei diritti senza fondamento, Bobbio anticipa una serie di temi cruciali del dibattito contemporaneo.

2.1. Per Bobbio i diritti, oltre ad essere "storici" ed a nascere "all'inizio dell'età moderna, insieme con la concezione individualistica della società" (17), sono l'esito del conflitto sociale; i diritti umani

sono nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre. [...] la libertà religiosa è un effetto delle guerre di religione, le libertà civili, delle lotte dei parlamenti contro i sovrani assoluti, la libertà politiche e quelle sociali, della nascita, crescita e maturità del movimento dei lavoratori salariati, dei contadini con poca terra o nullatenenti, dei poveri che chiedono ai pubblici poteri non solo il riconoscimento della libertà personale e delle libertà negative, ma anche la protezione del lavoro contro la disoccupazione, e i primi rudimenti d'istruzione contro l'analfabetismo, e via via l'assistenza per l'invalidità e la vecchiaia (18).

Emergono quelli che Bobbio chiama i diritti della terza generazione - a cominciare da quelli ecologici - e della quarta generazione, relativi alla tutela del patrimonio genetico. Il catalogo dei diritti non è predeterminabile, perché

i diritti non nascono tutti in una volta. Nascono quando devono o possono nascere. Nascono quando l'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente al progresso tecnico, cioè al progresso della capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini, crea o nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza (19).

Come abbiamo visto, per Bobbio la rivoluzione copernicana dell'età dei diritti si lega all'affermazione della concezione individualistica della società. Sullo sfondo dell'età dei diritti Bobbio vede l'" 'individualismo metodologico', secondo cui lo studio della società deve partire dallo studio delle azioni degli individui" come indirizzo "dominante" nelle scienze sociali". E senza "l'individualismo ontologico, che parte dal presupposto [...] dell'autonomia di ogni individuo rispetto a tutti gli altri e della pari dignità di ciascuno, e l'individualismo etico, secondo cui ogni individuo è una persona morale", sostiene Bobbio, "il punto di vista dei diritti dell'uomo diventa incomprensibile" (20).

L'idea che vi sia un nesso fra l'individualismo (nelle sue varie dimensioni) e l'affermazione della teoria dei diritti soggettivi è molto diffusa. Secondo una linea interpretativa è solo nel XIV secolo, con l'elaborazione di un'ontologia individualistica e di un'etica volontaristica dai parte dei teologi francescani, in particolare Guglielmo di Ockham, che si sarebbe affermata una concezione compiutamente soggettivistica di ius (21). Ma secondo altri interpreti, come Brian Tierney, il diritto canonico dei primi secoli del secondo millennio esprimeva già fondamentali caratteri della dottrina moderna dei diritti naturali soggettivi e tuttavia questo non presupponeva una visione individualistica, o atomistica, né sul piano ontologico né su quello sociale (22). E anche gli autori che successivamente hanno sviluppato sul piano filosofico e teologico la teoria dei diritti soggettivi - Ockham, ma anche Jean Gerson, Jacques Almain, John Mair, Conrad Summenhart, Francisco de Vitoria - non propongono affatto una visione atomistica della società.

Insomma, non si può ricostruire una genealogia lineare che identifichi teoria dei diritti soggettivi e individualismo. Certo, molti contributi alla teoria dei diritti soggettivi - in primis quello di Hobbes - si fondano su una visione individualistica. Ma proprio il caso di Hobbes è paradossale: sua è la forma più radicale di individualismo metodologico, ontologico ed etico. Tuttavia l'individualismo radicale di Hobbes è funzionale a teorizzare la assolutezza del potere sovrano, l'insussistenza di qualsiasi diritto dei sudditi nei suoi confronti, l'assoluta illegittimità di ogni loro azione o rivendicazione contro il potere politico una volta che si sia costituito (23).

Anche sul piano teorico, si può contestare che la "rivoluzione copernicana" presupponga necessariamente una visione individualistica della società. Lo stesso Bobbio sembra smentirlo, quando ricorda che la genesi dei diritti ha a che fare con i processi rivendicativi e con i conflitti sociali: attori di tali processi sono, con tutta evidenza, più i gruppi che gli individui. D'altra parte se si auspica l'universalizzazione del linguaggio dei diritti, la sua estensione al di là del suo luogo di origine, è impossibile non fare i conti con contesti culturali nei quali l'individualismo riesce difficilmente ad acclimatarsi.

Ritengo tuttavia che, se reinterpretata, l'idea bobbiana che l'età dei diritti porta in primo piano l'individuo possa essere condivisa. Dal punto di vista normativo, credo che si possa assumere come punto di riferimento la condizione degli individui che nei differenti contesti soffrono maggiormente delle disuguaglianze, delle sperequazioni di reddito, risorse, potere, dei rapporti di subordinazione, delle discriminazioni, delle offese alla dignità e all'identità. L'individuo va considerato nella sua specificità culturale e sociale e nella sua differenza di genere; nasce in un contesto culturale, si forma in un rapporto dialettico (spesso antagonistico) con esso, non di rado richiede per la sua protezione la difesa di questo contesto culturale, ma rimane comunque, nella sua singolarità, il punto di riferimento anche per la valutazione delle differenze culturali. La definizione dei suoi diritti richiede un approccio flessibile incentrato sui suoi bisogni, che esclude sia il rigido universalismo della tradizione occidentale, sia la cristallizzazione del retaggio culturale. Le politiche che violano i diritti individuali al solo scopo di conservare le comunità non sono legittime, ma d'altra parte la "protezione concreta del soggetto" non coincide con la "protezione in astratto dei diritti soggettivi" (24).

2.2. Nell'imponente produzione bobbiana di teoria generale del diritto il tema dei diritti soggettivi non è certamente centrale. A ben vedere, quello che appare come un disinteresse teorico di Bobbio per la nozione dei diritti può trovare una ragione: l'adesione, non problematica, a una delle tesi che si sono affermate nel dibattito teorico-giuridico sui diritti soggettivi: la correlatività fra diritti e doveri.

Nella sua tipologia delle norme Bobbio affronta il tema delle "norme attributive e privative" e introduce quello della "bilateralità" delle norme:

generalmente, la norma giuridica nel momento stesso in cui crea in un soggetto una situazione di obbligo crea in un altro soggetto una situazione di potere e viceversa. Non vi è obbligo senza potere [...] "Obbligo" e "potere" sono due termini conversi nel senso che l'uno non può essere definito indipendentemente dal secondo e viceversa, e entrambi possono essere convertiti l'uno nell'altro, onde il dire che "A ha un obbligo nei confronti di B" equivale a dire che "B ha un potere nei confronti di A" (25).

Questa considerazione vale per tutti i tipi delle norme che Bobbio ha precedentemente analizzato: imperativi positivi e negativi, permessi negativi e positivi. Le norme corrispondenti Bobbio propone di chiamarle attributive, nel caso che conferiscano poteri, e privative, nel caso che sottraggano poteri. In questo modo Bobbio può stabilire una serie di relazioni: di correlazione fra obbligo e potere, facoltà e non potere; di opposizione fra obbligo e facoltà, potere e non potere sono opposti. Fino qui Bobbio non ha usato il termine "diritto"; lo introduce ora:

una delle maggiori fonti di confusione nella teoria giuridica deriva dal fatto che il termine "diritto" (nel senso di diritto soggettivo) viene usato, anche nel linguaggio tecnico, tanto per indicare la situazione di facoltà (o permesso) quanto la situazione di potere; ma di queste due situazioni la prima è rispetto all'obbligo l'opposto, la seconda il correlativo. Una volta collocate queste situazioni giuridiche al loro giusto posto, la confusione non è più possibile (26).

Non è difficile riconoscere l'eco di un saggio molto noto, pubblicato nel 1913 dal giurista statunitense Wesley N. Hohfeld, cui Bobbio fa esplicito riferimento (27). Hohfeld, lamentando l'uso "troppo ampio e indiscriminato" del termine right persegue una maggiore chiarezza intellettuale. Ciò sarebbe possibile se si specificano una serie di accezioni di "diritto": il diritto in senso stretto, nell'accezione di "pretesa" [claim], e poi il "privilegio" (privilege, che alcuni propongono di tradurre "facoltà" o libertà), il "potere", l'"immunità". A questi quattro termini Hohfeld correga i rispettivi termini correlativi: non caso di diritto-pretesa il correlativo è "dovere", negli altri tre casi, rispettivamente, "non-diritto", "soggezione", "incapacità"" (28).

Nella voce "Norma" dell'Enciclopedia Einaudi Bobbio propone come tipico esempio di una norma attributiva l'etichetta "Riservata ai mutilati e agli invalidi" posta su una panchina pubblica: "l'effetto di quella norma è una situazione che viene chiamata 'diritto' (nel senso di diritto soggettivo), ed è non una facoltà qualunque bensì una facoltà protetta" (29). Per Bobbio norme attributive si trovano in ogni sistema normativo. Propone gli esempi piuttosto triviali del "diritto" di iniziare la mano attribuito a chi scopre la carta più alta e del "diritto" di battere il calcio d'inizio attribuito a chi ha vinto a testa o croce. Infatti la norma imperativa rivolta al soggetto passivo e la correlativa norma attributiva rivolta al soggetto attivo hanno le stesso significato, espresso in due differenti enunciati. Considerazioni analoghe valgono secondo Bobbio per la norme che attribuiscono poteri, sia privati che pubblici (30).

Bobbio è in ottima compagnia. Abbiamo già citato Hohfeld, ma anche secondo la "dottrina pura del diritto" di Hans Kelsen "il diritto dell'uno esiste solo presupponendo il dovere dell'altro" (31). Questa tesi è stata recentemente riproposta da Luigi Ferrajoli in Principia iuris (32). La tipologia di Hohfeld è stata interpretata in modo da ricollegare fra loro tutti i termini (33) e di ricondurli alle tre modalità deontiche fondamentali obbligatorio, vietato, permesso, a loro volta interdefinibili (34). Ciò significherebbe, nota Bruno Celano, che i diritti "non sono che parvenze, la cui sostanza è resa dall'imposizione (ad altri) di doveri" (35). Bobbio, come abbiamo visto, aderisce a questa tesi (36), anzi sostiene esplicitamente che la funzione primaria delle norme è quella prescrittiva (37).

Ma la tesi della correlatività è stata sottoposta a critiche importanti. David Lyons (38) ha sostenuto che vale solo per i diritti "passivi" (tipicamente, quelli che emergono in situazioni analoghe al rapporto creditore/debitore). Ma "alcuni diritti 'attivi' (diritti a fare cose), come la libertà di parola, non corrispondono allo schema delineato" (39). Per Herbert Hart la tesi della correlatività non riesce a rendere conto del modo in cui il diritto civile considera gli individui (40): "all'individuo è conferito dal diritto il controllo esclusivo, più o meno estensivo, sul dovere di un'altra persona cosicché nell'area di condotta protetta da tale dovere il titolare del diritto è un sovrano in miniatura al quale il dovere è dovuto" (41). Il titolare del diritto può esercitare una forma di controllo sul dovere correlativo, rinunciando ad esso o esigendolo, applicandolo o disapplicandolo (42). Per Neil MacCormick la titolarità di un determinato diritto, conferita dall'ordinamento giuridico, implica una vasta gamma di relazioni "atomiche" del tipo individuato da Hohfeld. Tali relazioni possono essere derivate dall'esistenza del diritto; ma dall'insieme delle relazioni non si può derivare l'esistenza del diritto: si tratta di complessi concetti "istituzionali" (43).

Si potrebbe allora sostenere che la teoria dei diritti di Bobbio è caratterizzata da ambivalenza, se non rischia di essere affetta da una forma di schizofrenia. Da un lato Bobbio ha enfatizzato il significato storico della diffusione del linguaggio dei diritti, fino a parlare di una "rivoluzione copernicana" e di "rovesciamento radicale di prospettiva" (44). D'altro lato ha aderito alla tesi della riduzione dei diritti ai doveri, che come abbiamo visto comporta il rischio di considerare il linguaggio dei diritti come inutilmente ridondante se non fonte di ambiguità.

C'è una via d'uscita? Nell'affrontare la questione della correlatività fra diritti e doveri, Joel Feinberg immagina Nessunluogo [Nowheresville], un mondo che ignora completamente la nozione di diritto soggettivo. Cosa manca a Nessunluogo? Precisamente "the activity of claiming", l'attività di rivendicare. Per Feinberg l' "uso caratteristico" dei diritti, "e ciò per cui sono specificamente adatti è l'essere pretesi [claimed], richiesti, affermati, rivendicati":

Avere diritti, naturalmente, rende possibile la rivendicazione; ma è l'atto di rivendicare che conferisce ai diritti il loro specifico significato morale. Questa caratteristica dei diritti si ricollega in qualche modo alla consueta retorica su cosa significa essere umani. Avere diritti ci rende capaci di "alzarci in piedi da uomini", di guardare gli altri negli occhi e di sentirci fondamentalmente eguali a ciascun altro. Pensarsi come titolari di diritti significa sentirsi orgogliosi - legittimamente, non indebitamente -, significa avere quel minimo rispetto di se stessi che è necessario per meritarsi l'amore e la stima degli altri [...] e ciò che viene definita "dignità umana" può essere semplicemente la capacità riconoscibile di avanzare pretese [to assert claims]. Dunque, rispettare una persona, o pensarla come titolare della [possessed of] dignità umana semplicemente è pensarla come potenziale attore di rivendicazioni [maker of claims]. (45)

A me sembra che alla tesi di Feinberg, che coglie la specificità del linguaggio dei diritti nell'espressione del claiming, si possa agevolmente ricollegare a quella di Bobbio che l'origine storica dei diritti va ricercata nei processi di rivendicazione e nei conflitti sociali (46). I diritti vengono dal basso (47) e la loro peculiarità di figura deontica esprime questo movimento; e forse questo è alla radice di quel cambiamento gestaltico cui abbiamo fatto riferimento, la considerazione dei fenomeni politici non più ex parte principis ma ex parte populi.

2.3. Bobbio stabilisce un nesso fra la questione dell'impossibilità del fondamento e il relativismo: non è possibile un fondamento assoluto in quanto i diritti sono storicamente relativi. Con "relativismo" Bobbio sembra riferirsi qui alla pluralità delle visioni etiche, ma già fin dalla fase di redazione della Dichiarazione era stato posto il problema del relativismo culturale: la questione dell'effettiva universalità della Dichiarazione e il rischio che finisse per esprimere "valori prevalenti nei paesi dell'Europa Occidentale e dell'America" (48) (settentrionale). Nonostante le critiche cui il relativismo culturale è stato sottoposto, le ragioni di fondo delle preoccupazioni di fronte all'universalismo della Dichiarazione sono state riproposte dalle varie correnti dell'antropologia culturale (49). In particolare, Clifford Geertz (50) contesta l'idea che vi siano alcune caratteristiche dell' "Uomo" come tale, che "al di sotto" delle usanze che cambiano nel tempo e nello spazio vi siano degli "universali culturali". O meglio: contesta che tali universali culturali possano rivelarsi qualcosa di più che categorie vuote ed astratte (51).

L'approccio ermeneutico di Geertz apre la strada alla decostruzione del concetto stesso di cultura come un insieme chiuso, un tutto organico, che esprime qualcosa come l'"essenza" di una comunità umana (52). L'abbandono di una nozione essenzialista di cultura permette certamente di reimpostare la questione del confronto interculturale, evitando di assumere le culture come universi chiusi in contenitori incomunicabili, che si esprimono in linguaggi intraducibili. Ma ciò non evita il problema di fondo sollevato dagli antropologi di fronte alla Dichiarazione del 1948: se un catalogo di principi è fortemente connotato da una tradizione culturale (globalmente dominante), gli individui che non hanno conosciuto quella tradizione, o che sono stati colonizzati dagli esponenti di quella tradizione, sono comunque esposti al rischio dell'imperialismo culturale. E tutto questo pare confermato dalle indagini antropologiche sul campo, come quelle di Marc Augé (53) che mettono in questione l'universalità della stessa nozione di "individuo" (il soggetto dei diritti) e dalle specifiche ricerche di antropologia del diritto (54), da quelle di Norbert Rouland (55) a quelle di Boaventura de Sousa Santos. D'altronde l'esistenza di interpretazioni fortemente divergenti dei diritti umani è all'ordine del giorno almeno fin dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenuta a Vienna nel 1993, e non può ormai essere rimossa dall'agenda della politica internazionale.

In relazione a questa discussione non ci si può non chiedere se la Dichiarazione del 1948 rappresenti davvero un caso di consensus omnium gentium. Tale argomento potrebbe venire riproposto in forma modificata: il linguaggio dei diritti umani, in realtà, per quanto abbia un'origine occidentale, è parlato diffusamente in molti, differenti contesti culturali. Di particolare rilievo in questo senso sono le carte e le dichiarazioni dei diritti che fanno riferimento ad aree geografiche differenti da quella europea e nordamericana. La lettura di tali carte, tuttavia, lascia l'impressione che l'oggetto del consenso muti sensibilmente rispetto alla tradizione illuministico-liberale (56).

Come ha sostenuto Charles Taylor "qualcosa come" un overlapping consensus sui diritti umani richiede il riconoscimento delle radici culturali occidentali del discorso sui diritti (57) e della specificità della nozione di diritto soggettivo, ciò che la distingue della mera attribuzione di immunità o libertà a determinati individui (58).

Quando si parla di confronto interculturale sull'universalità dei diritti umani, insomma, si affrontano due questioni distinte: l'universalità del contenuto normativo espresso nel linguaggio dei diritti soggettivi e l'universalità della forma del diritto soggettivo, in definitiva dello stesso linguaggio dei diritti. La prima questione non credo possa essere risolta, come molti sostengono, riducendo al minimo il nucleo di principi su cui possiamo accordarci (59). Ma chi stabilisce quali tagli effettuare? Perché il catalogo minimo dei diritti assomiglia sempre a quello delle classiche libertà civili teorizzate dal liberalismo occidentale? Occorre prendere sul serio, come sostiene Taylor, le differenze culturali e considerare la propria tradizione culturale accanto alle altre, guardando al le culture come entità in trasformazione, dai confini aperti. In un senso analogo Boaventura de Sousa Santos ha usato l'espressione "ermeneutica diatopica" (60): un processo di reinterpretazione delle tradizioni culturali che può esprimersi in un atteggiamento di decostruzione e ricostruzione. Tutto ciò "nella piena consapevolezza che vi saranno buchi neri, zone di irriducibili reciproche imperscrutabilità" (61).

Teniamo comunque presente che il diritto offre specifiche risorse per questi processi (62): quello a cui si mira non è un accordo sui principi ultimi. Si tratta piuttosto di decisioni e di compromessi politici (63), ottenuti a un livello diverso di quello della weberiana lotta mortale fra valori morali ultimi: contrasti insolubili sul piano morale possono trovare soluzioni nel medium giuridico, nel quale - per utilizzare una metafora di Habermas - l'alta tensione dei principi morali può essere ridotta.

Il problema dell'universalizzazione del linguaggio dei diritti e della forma diritto soggettivo pone altre questioni, ma consente di assumere un differente punto di vista. I diritti umani sono diritti, hanno quello specifico carattere tecnico-giuridico con la connotazione culturale che abbiamo richiamato. Se il linguaggio dei diritti rimanda all'attività del claiming, all' "alzarsi in piedi", al conflitto sociale, sembra esprimere un atteggiamento tipico della modernità occidentale.

Non si può però escludere la possibilità di una qualche fusione di orizzonti anche su questo piano. Potrebbe essere proprio la connotazione attivistica e conflittuale, la forma del claiming, a dimostrarsi attraente nel linguaggio dei diritti al di là dei suoi luoghi di origine. Ciò che i soggetti oppressi e discriminati all'interno delle culture "altre" riconoscono nel linguaggio occidentale dei diritti potrebbe essere proprio la capacità di formulare rivendicazioni, di esprimerle affermando la propria dignità, "camminando eretti". E non ultimo, appunto, potrebbero cogliere la possibilità di concettualizzare bisogni e interessi, in una forma tale da individuare tecniche giuridiche per garantirli e proteggerli. È in questo senso che credo possa essere sviluppata l'analisi bobbiana dell'età dei diritti. Un linguaggio che permette di formulare la rivendicazione, un linguaggio, in senso letterale, emancipativo (ex-macipum: liberazione dalla schiavitù) è attraente per chi è sottomesso, persino se lo ha imparato dai suoi padroni e se i suoi padroni lo hanno usato per sottometterlo.

2.4. Nel contesto dell'analisi sulle differenti "generazioni" dei diritti Bobbio si è soffermato più volte sui diritti sociali, lamentando peraltro che una parte della sinistra insegua la destra nel trascurarli. Il riconoscimento di tali diritti è per Bobbio il "naturale completamento" della democrazia e segna la trasformazione dello Stato liberale nello Stato sociale.

Bobbio segnala l'importanza dell'art. 22 della Dichiarazione universale, sul "diritto alla sicurezza sociale" di "ogni persona in quanto membro della società". Qui Bobbio sembra derogare dalla concezione individualistica a dare credito alla visione della società come "un insieme in cui le varie componenti sono interdipendenti, come accade in un organismo in cui la parte malata mette in pericolo il tutto" (64). Bobbio analizza le differenze fra i diritti sociali ("libertà di" che richiedono l'intervento dello Stato e si ispirano al principio di uguaglianza) (65). Ma, da antico liberalsocialista, mostra qualche ottimismo sulla loro compatibilità.

ritengo che il riconoscimento di alcuni diritti sociali fondamentali sia il presupposto o la precondizione di un effettivo esercizio dei diritti di libertà. L'individuo istruito è più libero di uno incolto; un individuo che ha un lavoro è più libero di un disoccupato; un uomo sano è più libero di un malato (66).

Come ha notato Bobbio, i diritti nascono quando il progresso tecnico, ossia il "progresso della capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini, o crea nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza" (67). Di qui lo sviluppo di "nuovi diritti": Bobbio parlava già di una "terza" e a una "quarta" generazione, successive a quella dei diritti civili e politici e a quella dei diritti sociali, citando i diritti all'ambiente non inquinato, alla privacy e all'integrità del proprio patrimonio genetico (68). Ma probabilmente la dinamica a cui allude Bobbio, incrociandosi con gli effetti combinati della globalizzazione e del pluralismo culturale, non genera solo nuove categorie di diritti. Anche alcuni diritti della prima generazione devono essere ridefiniti e/o tutelati in forme nuove (si pensi appunto alla riservatezza o all'esigenza di sviluppare la libertà di manifestazione del pensiero in direzione dell'autonomia cognitiva (69), allo stesso diritto alla vita di fronte alle nuove guerre). E basti pensare alle modalità di relazione con la terra dei popoli indigeni, ben lontana dalla nozione di proprietà ricavata dal diritto romano. È dunque del tutto verosimile che questo processo richieda modifiche e ampliamenti dei cataloghi tradizionali dei diritti: non si può imporre il pacchetto tradizionale (liberale-occidentale) di diritti ma piuttosto occorre aprirsi alla sovrapposizione e all'intreccio di diversi cataloghi, scritti in lingue differenti e a volte difficilmente traducibili, probabilmente senza che il parziale overlapping si risolva in una assoluta convergenza. Ciò, in qualche misura, è già avvenuto: si pensi all'inclusione dei diritti economici e sociali nella stessa Dichiarazione universale, al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, che include il diritto collettivo all'autodeterminazione dei popoli, al pur parziale riconoscimento dei diritti collettivi alla terra dei popoli indigeni nella Convenzione 169 dell'International Labour Organization e in alcune carte costituzionali.

2.5. Bobbio tendeva ad associare il tema dei diritti umani con quello della pace come "strettamente connessi. L'uno non può stare senza l'altro" (70).

La guerra compromette il diritto primario alla vita (71); essa mette a repentaglio i diritti di libertà: in guerra anche un governo non autocratico può essere indotto a comportarsi autocraticamente, e questo può avvenire anche in una situazione di guerra potenziale, di "guerra fredda": Bobbio si riferiva esplicitamente ai paesi dell'America meridionale in cui all'epoca gli Stati Uniti favorivano e appoggiavo forme più o meno sanguinarie di dittatura (72).

La sovranità illimitata degli Stati, rende difficile o impossibile la protezione internazionale dei diritti umani (condizione per la tutela effettiva: se un singolo non può rivolgersi ad un'istanza per far valere i suoi diritti anche contro lo Stato cui appartiene, i suoi diritti non sono garantiti). Infine Bobbio ritorna ai diritti sociali, o meglio al più fondamentale di essi: "allo stato attuale della coscienza etica dell'umanità, si tende a riconoscere all'individuo non soltanto il diritto di vivere [...] ma anche il diritto di avere il minimo indispensabile per vivere" (73). Tale diritto è compromesso data la quantità di risorse impiegate negli armamenti.

La teoria dell'età dei diritti rimanda dunque all'orizzonte del pacifismo istituzionale, che tuttavia, nell'itinerario intellettuale di Bobbio, non è esente da tensioni ed aporie. Se negli anni sessanta Bobbio aveva teorizzato la reductio ad absurdum della dottrina della guerra giusta e considerava la guerra come l'antitesi del diritto, altrettanto legibus soluta di "un terremoto o una tempesta" (74), nel 1991 ha utilizzato per la Guerra del Golfo l'espressione "guerra giusta" in quanto "fondata su un principio fondamentale del diritto internazionale che è quello che giustifica la legittima difesa".

Il punto è che Bobbio, come altri intellettuali europei, ha pensato di cogliere nella fine della Guerra Fredda il momento storico che rendeva possibile il "pacifismo istituzionale" prefigurato nei progetti di Kant e di Kelsen all'indomani della Guerra fredda, con la speranza che le Nazioni Unite potessero svolgere la funzione di tutela della pace prevista nella loro Carta. In questo senso Desert Storm era legittimata come prima, pur imperfetta, forma di intervento della comunità internazionale a tutela del diritto internazionale. Ciononostante Bobbio non si è opposto alla guerra per il Kosovo del 1999 - priva di ogni "autorizzazione" conforme al diritto internazionale. Tuttavia, Bobbio si è mostrato tutt'altro che convinto dell'utilizzabilità della nozione di "guerra umanitaria", che - sosteneva - gli ricordava la crociata (75). E Bobbio ha rilevato più avanti che "assistiamo ad una guerra che trova la sua giustificazione nella difesa dei diritti umani, ma che li difende violando sistematicamente anche i più elementari diritti umani del Pese che vuole salvare" (76).

Emerge il carattere autocontraddittorio della "guerra per i diritti": un pesante intervento militare finisce per violare i diritti umani - a cominciare dal diritto alla vita - dei soggetti i cui diritti umani si vorrebbero tutelare. A ben vedere, questa tesi può essere rafforzata se si sviluppano gli argomenti bobbiani contro il fondamento assoluto. Riconoscere la connotazione storica e culturale dei diritti umani e soprattutto ammettere l'indisponibilità di un fondamento universalistico toglie ai diritti lo status di principio primo assoluto, di istanza superiore non discutibile. L'universalizzazione dei diritti umani è piuttosto ciò che è in questione e che richiede un'opera difficile, paziente e responsabile di confronto e di traduzione. In quest'ottica i diritti umani esprimono principi cui si attribuisce un valore fondamentale, ma che devono essere mediati e bilanciati con altri principi, a cominciare dalla la tutela della pace: è insostenibile una posizione del tipo fiant iura, pereat mundus.

3. Oltre Bobbio?

Ho cercato fino qui di mostrare come la teoria dei diritti di Bobbio affronti una serie di problemi decisivi e suggerisca approcci, chiavi di lettura, impostazioni innovative. Ho anche cercato di mostrare come in diversi casi occorra proseguire la riflessione e la ricerca al di là delle posizioni di Bobbio. Per fare questo ho l'impressione che occorra anche superare l'orizzonte teorico di Bobbio. O meglio, che sia necessario mettere in questione alcune delle assunzioni metodologiche della sua opera.

3.1. Dopo un'iniziale vicinanza alla filosofia del diritto di ispirazione fenomenologica, Bobbio è stato fra i protagonisti dell'operazione di acclimatamento in Italia dell'approccio "analitico" e in particolare della ricezione del normativismo nella versione proposta dalla "teoria pura" di Hans Kelsen (77). Non c'è dubbio che in teoria generale Bobbio non sia stato un mero ripetitore di Kelsen e che quella di Bobbio non è una teoria "pura" del diritto, perché non procede dall'isolamento del fenomeno giuridico (78). Ma quando Bobbio analizza i concetti giuridici, discute sulla validità e definisce i rapporti fra norma e ordinamento utilizza lo strumentario kelseniano. Ciò mi pare evidente proprio nel caso degli accenni ad una teoria dei diritti soggettivi, non a caso ricondotta nell'ambito delle norme attributive, parte cioè di una tipologia delle norme che sviluppa l'approccio kelseniano. Sulla correlazione diritti-doveri Bobbio è anche più radicale di Kelsen, aderisce alla posizione hohfeldiana della piena simmetria ed alla tesi della piena traducibilità del linguaggio dei diritti in quello delle altre modalità deontiche. Ma ho l'impressione che se si vuole cercare di tenere insieme l'analisi teorico-giuridica sui diritti soggettivi e la riflessione sulla genesi storica dei diritti, sulle differenti generazioni, sul significato etico e politico dell'età dei diritti occorra andare oltre l'approccio kelseniano.

Ciò non significa abbandonare l'opzione giuspostivistica. In controtendenza con la riproposizione di forme più o meno aggiornate di giusnaturalismo e con le tesi del "neocostituzionalismo", credo che proprio l'analisi di Bobbio dei significati di giuspositivismo offra un importante punto di riferimento. Non si tratta infatti di aderire a quelli che Bobbio ha definito giuspositivismo "ideologico" e "teorico" (79), ma di mantenere l'opzione per un approccio teorico-giuridico che distingue fra ordinamenti giuridici e sistemi di valori e principi morali, fra lecito/illecito giuridico e bene/colpa morale, fra delitto e peccato, fra validità e giustizia. Ma per sviluppare alcune intuizioni di Bobbio occorre proseguire più avanti del punto raggiunto da Bobbio nell'allontanarsi dalla "purezza" kelseniana.

La teoria giuridica, a fortiori nell'epoca delle costituzioni postbelliche, del diritto transnazionale e globale, della crisi della legalità e dello sviluppo del diritto giurisprudenziale, non può prescindere dall'analisi critica dei processi di formazione del diritto (political jurisgenesis), dell'effettività delle norme, degli interessi e dei valori che si esprimono in rivendicazioni. Né può rinchiudersi nell'orizzonte dei sistemi normativi nazionali ma neppure volgersi alla dimensione sovranazionale e transnazionale con un approccio monistico (80). Ciò vale in particolare per la teoria dei diritti. Per rendere conto della "rivoluzione copernicana" dell'età dei diritti e del nesso genetico fra conflitti sociali e diritti umani, per proporre una interpretazione perspicua della nozione di diritto soggettivo, dei suoi usi e dei suoi plurali significati, della sua specificità, credo sia necessario rinunciare alla ricerca dell'assoluto rigore analitico, di un linguaggio formalizzato, della riduzione dei concetti giuridici a modalità elementari, della "purezza" metodologica. E qui ci dovremmo ricollegare al grande tema del pluralismo normativo.

3.2. Nell'itinerario intellettuale di Bobbio l'avvicinamento a Kelsen è parallelo all'approdo alla filosofia analitica ispirata all'empirismo logico. Un'opzione emersa con particolare evidenza nel dibattito sullo status della scienza politica e della filosofia politica. Alla prima Bobbio attribuiva i caratteri dell'empiricità, della descrittività e dell'avalutatività. La scienza politica, cioè, deve per Bobbio adottare il metodo delle scienze empiriche, "dure", interpretato nel senso della "verificabilità" delle proposizioni. Deve inoltre proporre teorie in grado di spiegare e di prevedere. Deve infine essere wertfrei, evitando ogni giudizio di valore in modo da perseguire l'oggettività. Come ha notato Danilo Zolo, preso alla lettera Bobbio sembrava essere incluso "all'interno della standard view empiristica, e forse accanto alle sue formulazioni più rigide" (81). Ma, in realtà, "c'è negli scritti di Bobbio una forte tensione fra il quadro di riferimento epistemologico - che è indubbiamente neopositivistico - e la percezione delle insormontabili difficoltà cui il programma neopositivistico va incontro" (82), a partire dal riconoscimento che l'uomo è un animale simbolico, teleologico e ideologico. Considerazioni analoghe credo si possano fare anche a proposito della teorizzazione dell'età dei diritti e in particolare della critica del fondamento assoluto: anche queste riflessioni spingono oltre il quadro dell'empirismo. Ma la critica del fondamento assoluto non può fare a meno di confrontarsi con l'epistemologia post-empiristica e più in generale con il discorso filosofico della modernità matura, che a partire dall'opera dei maestri del sospetto e dalla svolta linguistica, ha posto questioni che rendono vano ogni tentativo di fondazione ultima dei diritti umani. E mi sembra che i disparati tentativi di rifondazione procedurale, attraverso l'individuazione di scambi trascendentali o di strutture quasi-trascendentali, non riescano a scalfire lo "strato di roccia" cui si giunge quando si sono esaurite le giustificazioni (83). Le rilevanti energie intellettuali impegnate in questi tentativi possono essere utilizzate più proficuamente nel difficilissimo compito di problematizzare le proprie assunzioni, di decostruire i contesti, di sperimentare argomentazioni aperte alla traduzione: anche un inossidabile universalista come Habermas ha finito per ammettere che i principi universali diventano vincolanti solo nei contesti culturali, radicati nelle forme di vita, mentre nessuno può arrogarsi il monopolio dell'interpretazione.

3.3. C'è un ulteriore aspetto della metodologia di Bobbio che credo debba essere preso in considerazione. Bobbio riconosce l'importanza della storia del pensiero politico e giuridico, della "lezione dei classici", per la teoria giuridica e politica, prendendo le distanze su questo punto da molta filosofia analitica. Ma, pur riconoscendo il valore delle ricerche di storici come John G.A. Pocock e Quentin Skinner e la legittimità del loro approccio contestualistico alla storia dei linguaggi politici, Bobbio si impegna in una difesa della storia delle idee di indirizzo analitico. Tale indirizzo, che si propone "di esaminare il testo classico in se stesso, nella sua elaborazione concettuale e nella sua coerenza interna, indipendentemente da ogni riferimento storico" (84), è considerato più vicina alla filosofia politica, intesa come "lo studio e l'analisi dei cosiddetti temi ricorrenti [...] che attraversano tutta la storia del pensiero politico dai Greci sino ai giorni nostri (85).

Qui rischia di emergerne un'immagine continuista della politica e dei concetti politici. E se la genealogia della nozione di diritto soggettivo, dei diritti naturali e poi dei diritti umani è rilevante per la teoria - una tesi che credo Bobbio avrebbe condiviso - allora occorre andare al di là dell'approccio analitico. La problematizzazione del significato di ius nel diritto romano classico, la questione dell'esistenza stessa di una nozione di diritto soggettivo in quel contesto (e in altre esperienze storiche), la ricostruzione dell'emergere di un linguaggio dei diritti e di una teoria dei diritti naturali nelle opere dei giuristi, dei pensatori politici e dei teologi medievali, gli sviluppi di queste teorie nella prima modernità: si tratta di temi che richiedono un approccio storiografico attento ai contesti linguistici (ed alle "forme di vita" soggiacenti), agli scivolamenti spesso impercettibili di significato, alle successive reinterpretazioni teoriche; occorre rivolgersi anche ad autori che non vengono ascritti al canone dei classici e compulsare le "oscure glosse dei giuristi medievali" (86), come scrive Tierney. Nessuno ha ricostruito nella sua interezza questa vicenda. Tuttavia alcune influenti interpretazioni storiche offrono qualche importante punto di riferimento; fra queste, oltre allo stesso Skinner, quelle di autori che si ispirano al contestualismo del Cambridge paradigm, come Richard Tuck e James Tully. Che ci offrono una visione della modernità molto più complessa e articolata rispetto alla storiografia liberale ed a quella marxista. Una modernità ricca di sentieri interrotti ed anche di bobbiane "promesse non mantenute"

Dobbiamo andare, insomma, "con Bobbio oltre Bobbio? Questo espressione è inutilizzabile, se non altro perché Bobbio considerava incomprensibile quella "con Marx oltre Marx". Si tratta piuttosto di riconoscere la sua grandezza di maestro del Novecento, solidale con alcuni dei paradigmi teorici che ne hanno scandito il "pensiero forte". Da questo punto di vista - almeno nella cultura italiana - potremmo parlare di Bobbio come dell' "ultimo moderno". Certamente dobbiamo riconoscere che senza la sua opera e il suo insegnamento alcune delle cose che conosciamo le conosceremmo in maniera molto più imprecisa, e soprattutto che alcuni dei problemi che ci poniamo ce li porremmo in modo molto più confuso. Questo vale, in particolare, per la sua ricerca sull'età dei diritti.


Note

*. Testo della relazione al "V Seminário Internacional de Direitos Humanos da Ufpb: Norberto Bobbio: Democracia, Direitos Humanos e Relações Internacionais", João Pessoa, 9-12 novembre 2009.

1. Lettera di N. Bobbio a Danilo Zolo, 25 maggio 1988, in D. Zolo, L'alito della libertà. Su Bobbio, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 152.

2. N. Bobbio, "Progresso scientifico e progresso morale", ora in Etica e politica, a cura di M. Revelli, Milano, Mondadori, 2009, p. 658.

3. Ivi, p. 662.

4. N. Bobbio, L'età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, 3° ed. 1997, p. viii.

5. Ivi, p. 49.

6. N. Bobbio, "Dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti" (1988) in Id., Teoria generale della politica, a cura di M. Bovero, Torino, Einaudi, 1999, p. 437.

7. Ivi, p. 439.

8. N. Bobbio, L'età dei diritti, cit., p. 24.

9. Bobbio, "Dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti", cit., p. 432.

10. Ivi, p. 432.

11. Ivi, p. 433.

12. Ivi, p. 432.

13. Ivi, p. 436.

14. N. Bobbio, L'età dei diritti, cit., p. 13.

15. Ivi, p. 15.

16. Ivi, pp. 18-19.

17. Ivi, p. viii.

18. Ivi, pp. xiii-xiv.

19. Ivi, p. xv.

20. Ivi, p. 60.

21. Cfr. M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, Montchrestien, 1975; trad. it. La formazione del pensiero giuridico moderno, Milano, Jaca Book, 1985, pp. 65-131, 220-27, 230-31. Peraltro Villey è un critico radicale dell'idea che il diritto romano classico conosca una nozione soggettivistica di ius, e rispetto a Bobbio anticipa l'affermazione della teoria soggettivistica dei diritti al XIV secolo.

22. Cfr. B. Tierney, The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law 1150-1625, Atlanta, Scholars Press for Emory University, 1997; trad. it. L'idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 118.

23. Cfr. N. Bobbio, Thomas Hobbes, Torino, Einaudi, Torino, p. 74.

24. Cfr. A. Facchi, I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione, Roma - Bari, Laterza, 2001, pp. 148-60.

25. N. Bobbio "Norma giuridica" (1964), ora in Id., Contributi a un dizionario giuridico, Torino, Giappichelli, 1994, pp. 204-05.

26. Ivi, p. 222.

27. Cfr. ivi, p. 222 e n. 4.

28. W. N. Hohfeld, "Some Fundamantal Legal Conceptions as Applied in Legal Reasoning. I", Yale Law Journal, XXIII (1913), 1; trad. it. Alcuni concetti giuridici fondamentali nella loro applicazione al ragionamento giudiziario. I., in Id., Concetti giuridici fondamentali, Torino, Einaudi, 1969.

29. N. Bobbio, "Norma" (1980), ora in Contributi ad un dizionario giuridico, cit., p. 198.

30. Cfr. ivi, pp. 199-201.

31. H. Kelsen, La teoria generale del diritto e il materialismo storico (1931), Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1979, p. 122; cfr. Id., General Theory of Law and State, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1945; trad. it.Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, Etaslibri, 1994, p. LII.

32. L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2007, I, p. 642.

33. A. Ross, On Law and Justice, London, Steven & Sons, 1958; trad. it. Diritto e giustizia, Torino, Einaudi, 1990, p. 153.

34. Cfr. ad es. N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, Giappichelli, 1993, p. 210; Ferrajoli, Principia iuris, cit., I, p. 110.

35. B. Celano, "I diritti nella jurisprudence anglosassone contemporanea. Da Hart a Raz", Analisi e diritto, Torino, Giappichelli, 2001, p. 16.

36. Cfr. Bobbio, "Norma giuridica", cit. pp. 221-22.

37. Cfr.ivi, p. 199.

38. D. Lyons, "The Correlativity of Rights and Duties", Noûs, IV, (1970), 1, p. 45.

39. Ivi, p. 47.

40. H. L. A. Hart, "Bentham on Legal Rights" (1973), ora in C. Wellman (ed.), Rights and Duties, 1, Conceptual Analyses of Rights and Duties, New York-London, Routledge, 2002, p. 111.

41. Ivi, p. 112.

42. Ivi, p. 116.

43. Cfr. N. MacCormick, "Rights in Legislation", in P. M. S. Hacker, J. Raz (eds), Law, Morality and Society. Essays in Honour of H. L. A. Hart, Oxford, Clarendon Press, 1977, pp. 199-204; Id., "Laws, Claims, and Remedies", Law and Philosophy, I (1982), in part. pp. 348-9.

44. Bobbio, L'età dei diritti, cit., p. XI, cfr. pp. 54-57, 112-14.

45. J. Feinberg, "The Nature and Value of Rights", Journal of Value Inquiry, 4 (1970), p. 252.

46. Cfr. Bobbio, L'età dei diritti, cit., pp. VIII, XIII-XV.

47. Cfr. C. Douzinas, The End of Human Rights. Critical Legal Thought at the Turn of the Century, Oxford-Portland, Hart, 2000, pp. 144-45.

48. American Anthropological Association, "Statement on Human Rights", American Anthropologis", 49 (1947), 4, p. 539.

49. Cfr. T. Pitch, I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 49-59. Cfr. anche T. Todorov, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris,. Seuil, 1989; trad. it. Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana, Torino, Einaudi, 1991, pp. 73-104, 453-58. Per una critica dell'universalismo e del relativismo e dei loro danni ("I Serbi massacravano in nome della comunità minacciata, mentre gli alleati bombardavano in nome dell'umanità minacciata") cfr. Douzinas, The End of Human Rights, cit., pp.136-39.

50. C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973; trad. it. parz. Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1987, p. 41.

51. Ivi, pp. 80-81. Si noti che Geertz critica esplicitamente il criterio del consensus gentium come metodo per la ricerca degli universali culturali.

52. Cfr. ivi, pp. 207-11.

53. M. Augé, Le sens des autres. Actualité de l'anthropologie, Paris, Fayard, 1994; trad. it. Il senso degli altri. Attualità dell'antropologia, Torino, Bollati Boringhieri, 2000, p. 45.

54. Cfr. N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1988; trad. it. Antropologia giuridica, Milano, Giuffrè, 1992, p. 199; cfr. anche pp. 327-9; sul "mito dell'individuo" nelle società moderne cfr. ivi, pp. 391-2.

55. N. Rouland, "Les fondements anthropologiques des droits de l'Homme", Revue générale de Droit, University of Ottawa, 25 (1994); trad. it. "I fondamenti antropologici dei diritti dell'uomo", Rivista internazionale di filosofia del diritto, IV/LXXV (1998), 2, p. 253.

56. Cfr. ad es. la African Charter on Human and Peoples' Rights e la Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam.

57. C. Taylor, "Conditions of an Unforcerd Consensus on Human Rights", in J. R. Bauer, D. A. Bell (eds), The East Asian Challenge for Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 126.

58. Ivi, p. 136.

59. Cfr. M. Walzer, Thick and Thin: Moral Arguments at Home and Abroad, Notre Dame-London, Notre Dame University Press, 1994; trad. it. Geografia della morale. Democrazia, tradizioni e universalismo, Bari, Dedalo, 1999.

60. B. de Sousa Santos, Diritto ed emancipazione sociale, Troina, Città aperta, 2008, p. 222; cfr. anche A. A.An-Na'im, Toward an Islamic Reformation, Syracuse-New York, Syracuse University Press, 1996.

61. Santos, Diritto ed emancipazione sociale, cit., p. 230.

62. J. Habermas, Der gespaltene Westen. Kleine politische Schriften X, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 2004; trad it. L'Occidente diviso, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 94.

63. Cfr. R. Bellamy, Liberalism and Pluralism. Towards a Politics of Compromise, London, Routledge, 1999.

64. N. Bobbio, "Sui diritti sociali" (1996); ora in Teoria generale della politica, cit., p 460.

65. Ivi, p. 461.

66. Ivi, p. 465.

67. Bobbio, L'età dei diritti, cit., p. XV.

68. Cfr. ivi, pp. 265-66.

69. Cfr. D. Zolo, "Habeas mentem. Oltre il privatismo e contro i vecchi padroni", Rivista di filosofia, (1997), 1.

70. N. Bobbio, "I diritti dell'uomo e la pace", (1982); ora in Teoria generale della politica, cit. pp. 453-54.

71. Ivi, p. 455.

72. Ivi, p. 456.

73. Ivi, p. 457.

74. N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Bologna, Il Mulino, 1979, p. 60; cfr. anche D. Zolo, L'alito della libertà, cit., in part. pp. 85-98, 121-25.

75. Cfr. "Perché questa guerra ricorda una crociata" (intervista di G. Bosetti), in AA.VV., L'ultima crociata? : ragioni e torti di una guerra, Milano, Reset, 1999, pp. 16-24; N. Bobbio, "Una nuova stagione della politica internazionale", Lettera internazionale, 15 (1999), 62, pp. 8-9.

76. "Bobbio cambia idea: guerra che vìola i diritti umani", Corriere della Sera, 16 maggio 1999; cfr. "La guerra vìola i diritti umani", La Repubblica, 16 maggio 1999; "Ma hanno già bombardato tutto?", La Stampa, 16 maggio 1999.

77. Sullo studio di Hobbes come tramite per l'avvicinamento a Kelsen cfr. P.P. Portinaro, Introduzione a Bobbio, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 64ss.

78. Cfr. ivi, p. 81.

79. Cfr. N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, Comunità, 1965, pp. 106-10

80. Cfr. M. R. Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Roma-Bari, Laterza, 2006, in part. pp. 3-41.

81. D. Zolo, "L'empirismo di Norberto Bobbio" (1985), ora in L'alito della libertà, cit., p. 67. Cfr. N. Bobbio, "Scienza politica" (1970), ora in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Dizionario di politica, Torino, UTET, 1983, pp. 1020-26; Id., "Dei possibili rapporti fra filosofia politica e scienza politica" (1971), ora in Teoria generale della politica, cit., pp. 5-16.

82. Zolo, "L'empirismo di Norberto Bobbio", cit., p. 67.

83. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Oxford, Basil Blackwell, 1953, § 217; trad. it. Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi, 1999, p. 113.

84. N. Bobbio, "Ragioni della filosofia politica" (1990), ora in Teoria generale della politica, cit., p. 35.

85. Ivi, p. 33.

86. Tierney, The Idea of Natural Rights, trad. it. cit., p. 490.