2007

Il "tribunale misto" di Tangeri (1925-1952)
Balance of power, diritto e mentalità coloniale

Francesco Tamburini

Posta all'intersezione delle rotte che uniscono nel senso dei meridiani l'Europa e l'Africa, la città marocchina di Tangeri rappresenta un nodo cruciale sia dal punto di vista militare che da quello economico. Oltre a essere, assieme a Gibilterra, una postazione di controllo sullo stretto in cui il Mar Mediterraneo incontra l'Oceano Atlantico, Tangeri è uno dei principali punti di contatto tra Europa e Africa. Essa si trova quindi all'incrocio di due fondamentali direttrici del Mediterraneo.

Consapevoli della posizione strategica della città, Spagna, Francia e Inghilterra instaurarono nel 1923 una amministrazione internazionale che governò Tangeri e il suo hinterland dal 1925 al 1940 e poi dal 1945 al 1956. Tale amministrazione fu uno dei più longevi tentativi di cooperazione multinazionale volta alla garanzia della sicurezza e della neutralità di un territorio geopoliticamente rilevante. Sin dal 1914 le potenze europee avevano cercato di internazionalizzare la costa africana dello Stretto di Gibilterra, mantenendo nell'area dominata da Tangeri lo status quo che aveva caratterizzato l'Impero marocchino prima della creazione del protettorato francese e spagnolo.

Il presente lavoro si propone di esaminare l'amministrazione della giustizia a Tangeri, e in particolare il funzionamento del "Tribunale Misto", tra il 1923 e il 1952, anno in cui vennero emanati gli atti che, riformando l'amministrazione internazionale, ne preannunciarono l'abolizione, avvenuta nel 1956 con l'indipendenza del Marocco.

La struttura giuridica creata a Tangeri merita di essere studiata in quanto, al di là dei suoi innegabili difetti, costituì senza dubbio un ambizioso esperimento, unico nel suo genere nel campo del diritto e delle organizzazioni internazionali. Tale unicità fu dovuta in particolare all'applicazione a Tangeri dell'istituto delle capitolazioni, ossia di quella serie di privilegi concessi ai cittadini europei, sottratti alla giurisdizione dei tribunali locali e soggetti esclusivamente alla propria legge nazionale. Ai diplomatici stranieri accreditati veniva riconosciuta la competenza esclusiva in tutte le cause che interessavano i loro connazionali. Nel caso di controversie tra stranieri e cittadini locali era necessario investire della causa il tribunale del convenuto. La domanda giudiziale doveva essere inoltrata dall'attore mediante la propria autorità nazionale, ovvero l'autorità consolare per gli stranieri ed il giudice sciariatico (qaid) per i marocchini. Nelle cause tra stranieri appartenenti a più Stati stranieri, entrava invece in gioco un tribunale formato dai consoli accreditati a Tangeri. Unica eccezione a questo sistema era rappresentata dalle cause riguardanti gli immobili situati in territorio marocchino, gestite dai qaid che applicavano la legge islamica. Le capitolazioni offrivano agli stranieri anche esenzioni dalla tassazione locale, libertà ed immunità personali (inviolabilità delle persone e dei beni, libertà di culto e religione), e infine libertà di commercio, in base alla clausola della nazione più favorita. L'attività commerciale europea, sostenuta dal "regime della porta aperta", aveva inoltre reso indispensabile l'ausilio di una grande quantità di impiegati marocchini (intermediari, messaggeri, segretari e interpreti), che erano nominati dalle legazioni straniere e godevano automaticamente degli stessi privilegi concessi ai cittadini della nazione protettrice (1), secondo il cosiddetto "sistema delle protezioni".

Fu difficile trovare un sistema giuridico e amministrativo che, oltre a internazionalizzare Tangeri, si potesse efficacemente applicare alla complessa e frammentata realtà della città. Il 25 giugno 1923 a Parigi, Inghilterra, Spagna e Francia iniziarono delle trattative al fine di creare un regime internazionale e amministrare Tangeri tramite una articolata amministrazione che garantisse la neutralità della città marocchina. I lavori si conclusero il 18 dicembre con l'accettazione e la firma da parte delle tre potenze della bozza definitiva degli accordi, composti da una Convenzione di 56 articoli (2) riguardanti il cosiddetto "Statuto di Tangeri", un regolamento della gendarmeria e due dahir (decreto sultaniale), uno per l'organizzazione amministrativa e l'altro per l'esercizio della giurisdizione. Il testo fu poi trasmesso, per la sua approvazione definitiva, a tutti gli Stati aderenti all'Atto Generale di Algeciras, con l'eccezione di Germania e Austria (esautorate di ogni privilegio in Marocco dopo i trattati di pace del 1919) e Unione Sovietica (completamente disinteressata alla questione).

La Convenzione dette vita ad una zona permanentemente neutralizzata (artt. 2-3), strutturata come una sorta di "Stato in miniatura" gestito, nella cornice di un "condominio internazionale", da quattro organi principali: Amministratore, Comitato di Controllo, Assemblea Legislativa e Tribunale Misto.

Il Sultano, al quale spettava la sovranità su Tangeri, era rappresentato dal Mendub (dalla radice del verbo arabo nadaba, delegare), il quale riassumeva in sé le figure del Naib e del Pasha, fungendo da collegamento fra l'amministrazione internazionale e quella dello Stato marocchino (art. 29). Il Mendub, nominato dal Sultano (3) e coadiuvato da due Khalifa, aveva ampi poteri per quanto riguardava la popolazione indigena, assicurando che l'ordine pubblico, le tasse e lo Statuto fossero da questa rispettate. L'amministrazione della popolazione locale e degli interessi dei musulmani continuavano ad essere esercitati dal personale marocchino nominato dal Sultano (ad esempio il qadi o l'amministratore dei beni hubus). Inoltre - e si tratta di un elemento importante - ebrei e musulmani, in campo giudiziario, avevano i propri tribunali, rispettivamente rabbinici e sciariatici.

L'Amministratore, oltre a rappresentare la Zona Internazionale di fronte a terze parti, incarnava il potere esecutivo, eseguendo le decisioni dell'Assemblea Legislativa e rispondendo dei propri atti di fronte al Comitato di Controllo (4). Ai suoi ordini si trovavano due Amministratori aggiunti o Direttori, responsabili rispettivamente per l'igiene e la beneficenza e per le finanze, e due ingegneri, uno per le opere pubbliche e un altro per i lavori municipali.

L'Assemblea Legislativa rappresentava il potere legislativo a Tangeri ed era presieduta dal Mendub, assistito da tre vice-presidenti (uno francese, uno inglese e uno spagnolo) e si componeva di 26 membri, non retribuiti, provenienti dalla comunità internazionale e marocchina. Questi funzionari duravano in carica quattro anni (non reiterabili) ed erano nominati dai rispettivi consolati di appartenenza. Più precisamente, quattro erano francesi, quattro spagnoli, tre britannici, due italiani, uno statunitense, uno belga, uno portoghese, e infine uno olandese. La popolazione locale invece era rappresentata da sei musulmani scelti dal Mendub e da tre israeliti, sempre scelti dal delegato del Sultano ma eletti da una lista di nove personaggi presentati dalla comunità israelita di Tangeri.

Il Comitato di Controllo era composto dai consoli delle potenze firmatarie dell'Atto di Algeciras e aveva la funzione di sorvegliare che lo Statuto del regime internazionale fosse rispettato. La presidenza del Comitato ruotava annualmente tra i consoli. Secondo la Convenzione, il suo primo presidente sarebbe stato scelto a sorte, mentre i successivi avrebbero seguito l'ordine alfabetico delle potenze rappresentate. Il Comitato di Controllo non aveva potere di iniziativa legislativa, ma poteva imporre il suo veto ai progetti di legge dell'Assemblea Legislativa, la quale non aveva alcuna possibilità di appello se non quella di rivolgersi alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale dell'Aja.

Al Tribunale Misto la Convenzione dedicò solo due articoli, il 13 e il 48, i quali si limitarono ad abolire espressamente il regime delle capitolazioni e il sistema delle protezioni. Le fonti della nuova istituzione, che si basò essenzialmente sull'esperienza della giurisprudenza francese, furono affidate ad uno speciale dahir, emanato il 16 febbraio 1924 (5), il quale dette vita ad un organismo assai complesso che non aveva eguali nella storia dei tribunali internazionali, distinguendosi anche dai tribunali misti in Egitto, dove le capitolazioni, e conseguentemente i tribunali consolari, continuavano a sussistere (6).

Il dahir del 1924 venne ritenuto la pietra angolare del sistema giuridico tangerino, stabilendo che non potesse essere modificato senza l'assenso di tutte le potenze firmatarie dell'Atto di Algeciras. Il Tribunale Misto prevedeva:

a) quattro "giudici titolari" (due britannici, uno francese e uno spagnolo) nominati con dahir del sultano su presentazione dei rispettivi governi. La loro funzione era incompatibile con qualsiasi altra professione e potevano essere revocati dal Sultano, dopo consultazione dell'Assemblea Generale dei giudici titolari.

b) due magistrati scelti dai quadri della magistratura spagnola e francese, che avrebbero svolto la funzione di Procureurs près le Tribunal Mixte presso le varie sezioni in cui era diviso il Tribunale. I procuratori erano nominati e potevano essere revocati con le stesse modalità dei giudici titolari. Il magistrato francese rappresentava il Pubblico Ministero nella Sezione di Prima Istanza correzionale e nella giurisdizione d'appello correzionale. Il magistrato spagnolo invece rappresentava il Pubblico Ministero nella Sezione civile di Prima Istanza e nella giurisdizione d'appello civile. Il suo intervento nelle materie commerciali e amministrative era facoltativa.

c) un numero indeterminato di "giudici aggiunti" scelti, per un incarico triennale, reiterabile, tra i cittadini degli Stati firmatari di Algeciras che avessero compiuto 25 anni di età e che risiedessero da almeno un anno a Tangeri.

d) dall'Assemblea Generale dei Titolari, formata dai quattro giudici titolari e dai due Procurateurs, con la funzione di assicurare il funzionamento generale del Tribunale, e investita di altri compiti particolari, tra cui quelli di comporre la lista dei giudici aggiunti dopo la loro presentazione da parte dei rispettivi consoli, di designare annualmente i giureconsulti musulmani in casi di litigi immobiliari, e di prendere qualsiasi decisione regolamentare in merito al Tribunale e ai suoi componenti (7). Le sole lingue usate negli atti e nel dibattimento erano quella francese e quella spagnola e le citazioni e le notifiche erano valide anche se il destinatario avesse affermato di ignorare questi due idiomi (8). Assai singolare erano le notificazioni delle condanne in contumacia, le quali erano comunicate al reo affiggendo copia della sentenza sulla porta del suo domicilio e rese note pubblicamente per le vie e piazze di Tangeri mediante 'strilloni' muniti di tamburo o tromba.

Sia i giudici titolari che i procuratori dovevano rispondere a determinati requisiti professionali (ossia provenire dai quadri della magistratura inglese, francese o spagnola), godevano di uno stipendio (9) e la loro funzione era incompatibile con qualsiasi altra professione retribuita. I giudici aggiunti, invece, la cui funzione poteva essere associata in parte a quella dei giurati delle Corti di Assise ed in parte a quella dei giudici onorari europei, erano semplicemente dei privati cittadini che potevano esercitare qualsiasi mestiere o professione, eccetto quella dell'avvocato o di funzionario dell'Amministrazione della Zona di Tangeri. Essi non godevano di uno stipendio ed erano incaricati di assistere ai procedimenti giudiziari al fine di garantire ai propri connazionali una procedura imparziale (10). La composizione del Tribunale Misto aveva suscitato grande perplessità soprattutto da parte dell'Italia, che ne era stata all'inizio totalmente esclusa. Il console italiano a Tangeri, Giuseppe Brambilla, aveva chiesto ai diplomatici britannici e francesi perchè non si fosse adottata una giurisdizione veramente internazionale come si era fatto in Egitto e a Shanghai (11), chiamando a essere rappresentati tutti i rappresentanti delle potenze di Algeciras. La risposta fu che non si era voluto gravare eccessivamente sul bilancio dell'amministrazione, il che, secondo Brambilla era una motivazione che non aveva senso "perchè l'aumento dei giudici da sei ad otto, non importerebbe che 60 mila franchi di spesa annua ed anche se si aumentasse la retribuzione prevista all'art.22 (giudicata dai più assolutamente insufficiente) la maggiore spesa non cesserebbe dall'essere insignificante" (12).

La competenza del Tribunale Misto si estendeva alla materia civile, commerciale e penale e al contenzioso amministrativo e aveva come soggetti tutte le persone fisiche e giuridiche straniere residenti stabilmente o temporaneamente nella Zona Internazionale. Anche i cittadini marocchini potevano essere attori o convenuti di fronte al Tribunale nel caso di una controversia con uno straniero (13). Tuttavia, in base al codice sulla condizione civile degli stranieri, le persone fisiche straniere per tutte le questioni relative al loro statuto personale (diritto di famiglia, successioni, ecc...) dovevano sottostare alla loro legge nazionale. Pertanto, ad esempio, il diritto di contrarre matrimonio era regolato dalla legge nazionale di ognuno dei futuri coniugi e la trasmissione ereditaria dei beni mobili ed immobili siti nella Zona Internazionale era regolata dalla legge nazionale del defunto.

Ad ogni buon conto, tali competenze facevano distinguere il Tribunale Misto dai tribunali misti egiziani, i quali non potevano dirimere cause aventi per oggetto due cittadini europei, le quali invece spettavano ai tribunali consolari. Da sottolineare che, al di fuori da queste competenze, come già accennato, i cittadini marocchini musulmani e israeliti erano soggetti rispettivamente ai tribunali sciariatici e a quelli rabbinici. In merito a questi ultimi, un dahir sultaniale del 15 febbraio 1925 predispose un tribunale rabbinico e un notariato ad hoc. Tale tribunale era competente per tutti gli affari riguardanti i diritti personali e le successioni degli israeliti marocchini ed era composto da un presidente, due giudici ed un segretario (14).

Il Tribunale Misto, come ho accennato, si suddivideva in numerose sezioni: 1) Un giudice di Pace scelto tra i membri titolari che si occupava di piccoli crimini, cause civili e commerciali su beni mobili fino a 1.000 franchi marocchini senza appello, e da 3.000 con appello. 2) Un giudice istruttore, scelto tra i membri titolari. 3) Una Sezione d'Accusa, composta da un membro titolare e da due membri aggiunti, esaminava se sussistevano prove sufficienti per portare la causa di fronte al Tribunale Criminale. 4) Una Sezione di Prima Istanza, composta da un titolare e da due aggiunti competente in materia civile, amministrativa e commerciale, ed avente anche la funzione di giurisdizione d'appello contro le sentenze del giudice di pace. Se uno dei tre giudici titolari fosse stato impossibilitato a partecipare al giudizio, i giudici aggiunti sarebbero stati invece tre. 5) Un Tribunale d'Appello composto da tre membri titolari e due aggiunti, competente come giurisdizione di secondo grado per le materie civile amministrativa e commerciale e le cui decisioni non avevano possibilità di ricorso o ulteriore appello. In materia immobiliare erano previsti due giureconsulti musulmani sia nella prima che seconda istanza, i quali non avevano però diritto di voto ma solamente funzione consultativa. Questi due personaggi erano nominati direttamente dall'Assemblea Generale dei giudici su presentazione del Sultano, il quale traeva i nominativi da una lista di otto candidati. 6) Un Tribunale Criminale (assimilabile alla nostra Corte di Assise) che si riuniva tre volte l'anno, ovvero il primo lunedì di ogni mese di marzo, luglio e novembre. Non aveva appello, anche se al Sultano era riservato il diritto di condonare e commutare le pene inflitte, e si componeva di un giudice titolare, che era anche il Presidente della sezione di Prima Istanza, e da sei giurati che giudicavano della colpevolezza. Senza l'esplicito assenso del Sultano e senza il parere conforme di tutti i magistrati titolari, nessuna sentenza capitale comminata da questo tribunale poteva essere eseguita (15). Nel caso in cui il Presidente del Tribunale Criminale non fosse stato d'accordo con i giurati sulla sentenza, la causa era rinviata alla seguente sessione del Tribunale, presieduta da un magistrato titolare che avrebbe designato l'Assemblea generale dei titolari, ad esclusione di coloro che si fossero occupati antecedentemente del processo. L'accusato era definitivamente prosciolto se in questo secondo processo non si fosse raggiunta la maggioranza con l'assenso del Presidente. 7) Tribunale Correzionale, composto da un giudice titolare e due aggiunti, per i reati che prevedevano dai 6 giorni ai 5 anni di prigione, multe o sequestri. 8) Tribunale di Polizia Semplice, presieduto dal Giudice di Pace che si occupava delle contravvenzioni di polizia e dove un commissario di polizia svolgeva la funzione di Pubblico Ministero (16).

Particolarmente complicata era la scelta della nazionalità dei giudici aggiunti nei vari procedimenti. Mentre infatti la designazione dei giudici titolari (britannici, francesi o spagnoli) era fissata indipendentemente dalla nazionalità dell'attore o del convenuto, i giudici aggiunti avevano un sistema molto articolato nella Sezione di Prima Istanza e nel Tribunale d'Appello (art. 6 D.O.J.), ossia: A) Se le parti avevano uguale nazionalità i due giudici aggiunti dovevano appartenere alla stessa nazionalità; B) Se le parti appartenevano a diverse nazionalità, avente ciascuna un connazionale come giudice aggiunto, i due giudici aggiunti sarebbero appartenuti rispettivamente alle due nazionalità; C) Se le parti appartenevano a più di due nazionalità si effettuava un sorteggio dell'udienza per determinare la nazionalità dei giudici aggiunti; D) Se una delle parti fosse appartenuta ad uno Stato che non avesse avuto giudici aggiunti, ad esempio Germania, Austria, Ungheria o qualsiasi Potenza non firmataria dell'Atto di Algeciras, poteva essa stessa scegliere la nazionalità del giudice aggiunto; E) Se le parti appartenevano ad una amministrazione pubblica o ad una persona giuridica avente sede in Marocco si seguiva il caso D.

Un sistema diverso invece vigeva per il Tribunale Criminale (art. 10 D.O.J.): A) Se l'accusato era un marocchino la giuria comprendeva tre marocchini, un inglese, un francese ed uno spagnolo (17); B) Se l'accusato non era marocchino, i membri della giuria erano estratti a sorte da una lista di giurati della sua stessa nazionalità (18); C) In caso di una nazionalità che non appartenesse ad alcuna lista, l'accusato poteva scegliere quella da cui tirare a sorte; D) In caso di accusati di più nazionalità la giuria si componeva di un numero uguale di giurati per ogni nazionalità.

Va sottolineato come la giustizia fosse emanata in nome del Sultano, poiché nella Convenzione non era stata espressa nessuna delega riguardo all'amministrazione della Giustizia a favore del regime internazionale, tant'è che, almeno formalmente, era il Sultano che nominava i magistrati, promulgando i codici legislativi del Tribunale Misto con il potere di concedere la Grazia. L'art. 32 della Convenzione prevedeva che i codici ed i testi regolamentari e fiscali della Zona fossero redatti da una commissione di giuristi francesi, spagnoli ad inglesi, i cui lavori sarebbero dovuti terminare entro tre mesi dalla firma della Convenzione. Nel novembre del 1924 la commissione, composta dallo spagnolo Lacambra, magistrato a Tetuán, dall'inglese Fitzgerald, avvocato presso il Tribunale Misto d'Egitto, e dal francese Gentil, consigliere della Corte di Parigi, elaborò sette codici: penale, procedura penale e civile, di commercio, delle obbligazioni e contratti, dell'immatricolazione degli immobili, della condizione civile degli stranieri. Tutti i codici furono poi promulgati con un dahir il 15 gennaio 1925, assieme ai codici fiscali e dei regolamenti (19). Il codice penale (262 articoli) e quello di procedura penale (20) (348 articoli) erano fondamentalmente basati sul diritto francese, ritenendosi che il sistema penale francese fosse così ben codificato al punto da non doverne creare uno completamente ex novo (21). Anche il codice di procedura civile (589 articoli) fu mutuato dalle fonti francesi, ad esclusione però della parte relativa all'organizzazione del Tribunale Misto, prevedendo anche un minuzioso prezzario (Frais de Justice) per ogni atto e procedura extra-giudiziaria scaturita dal Tribunale misto, nonché per gli atti notarili (22). Il codice di commercio (655 articoli) e quello delle obbligazioni e contratti (1.408 articoli) erano tra i più voluminosi ed erano modellati su quelli della Zona francese e spagnola. Il codice sullo status degli stranieri era assai breve (solo 21 articoli) e fondamentalmente si basava su quello adottato dalla Francia in Tunisia. Il codice della registrazione dei beni immobili (90 articoli) era stato infine concepito per offrire ai titoli di proprietà immobiliare, detenuti nella stragrande maggioranza dei casi da europei, la protezione e le garanzie dell'Autorità della Zona.

Il codice penale tangerino, come già detto di derivazione francese, suddivideva le pene da comminare in pene di polizia (contravvenzioni), pene correzionali (delitti) e pene criminali (crimini). Le pene di polizia erano: la prigione da uno a cinque giorni, l'ammenda (23) e il sequestro. Le pene in materia criminale erano: la morte; l'ergastolo (che però non superava i trenta anni), l'incarcerazione da undici a venti anni e da sei a dieci anni. Le pene in materia correzionale erano: l'incarcerazione da sei giorni a cinque anni; pena pecuniaria, confisca.

Dal codice di procedura civile francese fu preso in prestito anche l'istituto del référé o procedimento di urgenza, con il quale, nei casi particolarmente urgenti o dove fosse stato necessario eseguire velocemente una sentenza esecutiva (ad esempio un sequestro), il presidente della Sezione di Prima Istanza avrebbe agito come giudice dei Procedimenti di Urgenza o giudice dei référés, evitando i tempi lunghi del normale percorso giudiziario. Addirittura tale giudice poteva decidere di fissare le udienze la domenica e i giorni festivi (artt. 202-208, Tit. V. cap. II, Codice Procedura Civile) (24).

Di tutto l'apparato giurisdizionale va messa soprattutto in evidenza la mancanza di una Corte di Cassazione. Secondo infatti l'art. 300 del codice di procedura penale "aucun pourvoi en cassation n'est possible contre les décisions de la jurisdiction internationale de Tanger", anche se dopo una sentenza penale il convenuto aveva la possibilità impugnarla chiedendo una "révision" in presenza di specifiche e dettagliate circostanze, ad esempio se dopo una condanna per omicidio fossero venute alla luce prove che indicassero l'esistenza in vita della vittima o, per altri crimini, si fosse scoperto che uno dei testimoni del processo era stato precedentemente condannato per falsa testimonianza (art. 301) (25). Simile procedura esisteva anche in materia civile tramite la così detta demande en rétraction, che veniva attivata dal convenuto in caso di errori di forma nella sentenza (26).

Per quanto riguarda la professione di avvocato, era necessario avere l'abilitazione in uno dei Paesi firmatari dell'Atto di Algeciras ed ottenere il gradimento dell'Assemblea Generale dei giudici titolari. Sebbene fosse previsto sin dal 1925 un Ordine degli Avvocati di Tangeri, questo venne creato però solamente il 21 dicembre 1949, regolando assai dettagliatamente la professione forense (27). A mero titolo di curiosità: sia gli avvocati che i giudici furono abilitati a sedere in tribunale vestendo le proprie toghe nazionali, ma a parte alcune 'coraggiose' eccezioni, i togati britannici rinunciarono, per ovvi motivi climatici, ad indossare la tradizionale parrucca.

Secondo gli accordi del 1923, l'amministrazione internazionale avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 luglio 1924, ma il ritardo nella compilazione e nella traduzione dei codici nelle tre lingue ufficiali della Zona (francese, spagnolo ed arabo) resero necessari numerosi rinvii (1º agosto, 1º novembre, 15 gennaio). Solo il 1º giugno 1925 la Zona Internazionale di Tangeri fu in grado di prendere ufficialmente vita, senza però che Olanda, Portogallo, Italia e Stati Uniti aderissero alla Convenzione. L'Olanda aderì il 5 ottobre 1925 ed il Portogallo solamente il 28 gennaio 1926. Stati Uniti e Italia dichiararono invece di rinunciare a partecipare all'amministrazione di Tangeri. Washington non desiderò legarsi ad accordi che avrebbero potuto limitare la propria libertà d'azione, mentre l'Italia di Mussolini considerò gli accordi di Parigi come res inter alios acta, rivendicando, sin dal 1923, una diretta partecipazione alla conferenza di Parigi in quanto "grande Potenza mediterranea", lamentando di non aver partecipato alla stesura dello Statuto assieme alle tre Potenze (28). Il Tribunale Misto (29) fu in grado di funzionare completamente e a pieno regime solo a partire dal 15 dicembre 1925, ovvero dopo lo stabilimento effettivo del Tribunale Criminale.

Il 17 giugno 1926 fu emanato dall'amministrazione internazionale anche un regolamento per il regime penitenziario, il quale prevedeva la rigida separazione, oltre che naturalmente tra sessi diversi, anche tra detenuti stranieri e indigeni. Gli europei venivano ulteriormente differenziati da una uniforme e dal regime alimentare, che era diverso per i detenuti musulmani e israeliti, i quali erano sottomessi a quanto prescritto in materia dai regolamenti delle prigioni marocchine (30). Particolarmente severe, almeno per gli standard odierni, erano le pene previste in caso di insubordinazione, risse o mancanza di rispetto verso il personale carcerario (31).

Il Tribunale misto di Tangeri funzionò nella composizione precedentemente descritta sino al 1928, anno in cui lo Statuto del 1923 fu emendato in numerose sue parti. In questo arco di tempo si fecero palesi alcuni dei suoi difetti più gravi, ovvero l'assenza di una Corte di Cassazione e di un tribunale minorile, il numero esiguo di giudici titolari, la scarsa preparazione dei giudici aggiunti, la mancanza di un'autorità superiore che coordinasse l'azione dei giudici, l'evidente squilibro tra sentenze favorevoli ai cittadini europei rispetto a quelli autoctoni ed infine la mancata rappresentanza di giuristi musulmani e israeliti. Da più parti si levarono voci critiche proprio su quest'ultimo punto, sottolineando che, se si fosse desiderato effettivamente internazionalizzare la giustizia a Tangeri, si sarebbero dovuti tutelare i diritti dei musulmani e degli ebrei all'interno del Tribunale Misto, nel quale non avevano praticamente nessuna rappresentanza. In tal senso si espresse l'avvocato Ferdinando Malmusi, personaggio molto in vista della comunità italiana di Tangeri e futuro giudice titolare presso lo stesso Tribunale (32).

Senza entrare nei motivi politico-internazionali che portarono alla revisione dello Statuto del 1923, è qui sufficiente accennare ai cambiamenti che furono operati da Francia, Inghilterra, Spagna e Italia tramite il Protocollo del 25 luglio del 1928 (33), con il quale vennero modificati tredici articoli della Convenzione del 1923. L'Italia ottenne un membro in più nell'Assemblea Legislativa, un amministratore aggiunto ai servizi giudiziari, e il Tribunale Misto fu arricchito di due giudici titolari, uno belga (che sostituiva un britannico) e uno italiano.

Si stabilì inoltre che entro sei mesi dalla firma del Protocollo si sarebbe costituita una speciale commissione di giuristi per modificare il Tribunale Misto, secondo uno schema di riforma che oltre a prevedere la creazione di una presidenza del Tribunale Misto e di una Corte di Appello separata dalle altre Corti, prendeva in considerazione il desiderio di Spagna e Francia di essere rappresentati da un loro magistrato nella Corte di 1ª Istanza e di Appello, e - soprattutto - prevedeva la creazione di una Corte di Cassazione con magistrati di una Corte Suprema di un Paese che non era rappresentato nel Tribunale Misto (34). Al nuovo accordo per Tangeri, a cui fu dato esecuzione in Italia con un apposito Regio Decreto (35), volle rimanere estraneo il governo degli Stati Uniti, che seguì la linea di condotta che aveva tenuto nel 1923 (36). La defezione degli Stati Uniti ebbe come immediata ed infausta conseguenza che per i cittadini statunitensi a Tangeri continuarono ad operare in materia di giustizia i tribunali consolari (37). Ciò rese l'applicazione della giustizia nella Zona estremamente difficile, poiché non fu mai chiaro quale tribunale dovesse essere investito della questione ogni qual volta un cittadino statunitense aveva una causa con un cittadino delle nazioni firmatarie dello Statuto. Aderirono invece al nuovo Statuto il Belgio (25 luglio 1928), la Svezia (19 ottobre 1928), l'Olanda (12 giugno 1929) ed il Portogallo (15 gennaio 1929). Vale la pena sottolineare, inoltre, che, prima di aderire all'amministrazione internazionale, l'Italia si preoccupò di stipulare un accordo con la Francia, tramite uno scambio di lettere tra l'ambasciatore a Parigi Manzoni ed il presidente Briand, secondo il quale la pena di morte non sarebbe stata applicata agli italiani residenti a Tangeri (38).

In campo giuridico, le più importanti innovazioni del 1928 vanno individuate nell'introduzione dei giudici belga ed italiano e nell'amministratore aggiunto ai servizi giudiziari. In merito a questa figura, fortemente voluta dall'Italia, va ricordato che essa aveva sotto la sua autorità i servizi amministrativi dei tribunali internazionali, l'amministrazione penitenziaria (compresa la gestione delle carceri dove erano confinati i cittadini europei), il controllo sulle pubblicazioni ufficiali, ossia il "Bulletin Officiel" nelle tre lingue ufficiali ed infine l'esecuzione dei giudizi resi dal Tribunale Misto in materia penale. Il nuovo amministratore aggiunto, inoltre, in qualità di consigliere legale dell'amministrazione internazionale, aveva anche il compito di fornire interpretazioni su leggi e regolamenti della Zona. Sebbene la figura dell'amministratore aggiunto italiano fosse senza alcun dubbio rilevante all'interno dell'amministrazione, va aggiunto che i servizi ad esso affidati furono sempre ritenuti dalle altre nazioni contraenti il risultato di un bisogno politico-diplomatico e non di una reale necessità amministrativa. Le funzioni dell'amministratore aggiunto italiano rimasero a lungo tempo non perfettamente specificate e ciò fu fonte di conflitti di competenza con lo stesso Tribunale Misto (39). In ogni caso, la carica di amministratore aggiunto fu affidata al giudice Giuseppe Marchegiano, che la resse, salvo brevi intervalli, sino alla scomparsa del regime internazionale nel 1956. Contemporaneamente cessò di esistere il tribunale consolare italiano, che, sino a quel momento aveva curato gli interessi e risolto le controversie dei cittadini italiani a Tangeri (40).

Tra le modifiche più significative allo Statuto c'è da segnalare inoltre lo "Statuto dei funzionari dell'amministrazione internazionale", redatto dall'amministratore aggiunto italiano ed approvato prima dall'Assemblea Legislativa e poi definitivamente dal Comitato di Controllo il 25 agosto 1930. Tale statuto modificava radicalmente il precedente regolamento del personale, elaborato dall'Amministratore Alberge ed emanato il 16 aprile 1926, rivelatosi nel tempo inadeguato dal punto di vista tecnico-giuridico, in quanto lasciava all'Amministratore ogni discrezionalità riguardo alla valutazione del merito, all'avanzamento e al trattamento economico dei funzionari. Il regolamento predisposto da Marchegiano, per sua stessa ammissione, si ispirava all'ordinamento legislativo del Protettorato francese, ma anche e soprattutto alla "nuova dottrina dello Stato fascista", "prescindendo da ogni vieto principio privatistico, per fondarsi sul caposaldo dell'assoluta subordinazione gerarchica del funzionario, che allo Stato deve ogni sua attività spirituale e materiale (41)". Tant'è che si proponeva ai funzionari la "promessa solenne", anziché il giuramento, per non andare incontro, come disse Marchegiano, ai principi social-democratici francesi e spagnoli. A caposaldo dell'organizzazione amministrativa si poneva il concetto di "gerarchia", che si snodava attraverso la "categoria" (A, B e C) e la "classe". La categoria A comprendeva i funzionari, come ad esempio i giudici del Tribunale Misto, che traevano la loro origine dallo Statuto e la cui nomina avveniva su designazione delle Potenze firmatarie od aderenti alla Convenzione. La categoria B, suddivisa in classi costituenti i gradini della gerarchia amministrativa, comprendeva invece quei funzionari stabili e di ruolo amministrativo, o tecnico, di nomina locale. Alla categoria C appartenevano, infine, i funzionari non in pianta stabile. Ogni deliberazione concernente la carriera del personale (avanzamento, classificazione, promozione e disciplina) era affidata alla Commissione d'avanzamento, prevista dall'art. 22 della legge e composta dall'Amministratore e dai tre amministratori aggiunti, più i due ingegneri capi dei servizi tecnici se si trattava di adottare deliberazioni concernenti funzionari dei suddetti reparti. Gli amministratori aggiunti avevano rispetto all'Amministratore un rapporto di "pares inter pares", annullando in tal modo non solo la predominanza che esso godeva nel precedente regolamento, ma mettendo sullo stesso livello le quattro Potenze firmatarie, che godevano così tutte di una equa rappresentanza e riducevano il predominio franco-spagnolo sancito dalla Convenzione del 1923.

Come si è accennato, il Protocollo del 1928 aveva previsto la formazione di una speciale commissione composta da giuristi italiani, francesi, spagnoli ed inglesi per studiare la revisione dell'ordinamento giudiziario internazionale e nello specifico il Tribunale Misto. La commissione si riunì per la prima volta a Parigi il 22 marzo 1929 e l'Italia vi fu rappresentata da Massimo Pilotti, Presidente di Corte di Appello, affiancato in aprile dal Consigliere di Cassazione Ugo Aloisi, e da Raffaele Boscarelli, Consigliere presso la Regia Ambasciata a Parigi.

I lavori della commissione si paralizzarono quasi subito, non essendovi identità di vedute, sopratutto tra la delegazione francese e quella spagnola, riguardo al progetto avanzato dal delegato francese Paul Dumas, che contemplava la creazione di sette giudici permanenti (due francesi, due spagnoli, un inglese, un italiano ed un belga), affiancati da due Consiglieri di appello (francesi e spagnoli) che avrebbero dovuto essere inviati periodicamente a Tangeri. Il console a Tangeri De Facendis non risparmiò critiche sia al progetto di Dumas che alla stessa amministrazione della Giustizia nella Zona Internazionale in senso lato (42). Il 31 maggio la commissione sospese i lavori in seguito alla morte del delegato spagnolo, Goyénece, poi sostituito dall'ambasciatore spagnolo a Parigi, Las Bercenas. Le sedute ripresero l'11 luglio e furono nuovamente sospese il 13 a causa della malattia di Dumas, non prima però di aver fissato in un Protocollo lo stato dei lavori, aderendo in linea di massima al progetto proposto dalla delegazione britannica.

Il Protocollo del 13 luglio gettò le basi di una riforma giudiziaria che avrebbe dovuto, attraverso un complesso equilibrio di poteri, mettere d'accordo le diverse compagini nazionali. La riforma prevedeva l'organizzazione di una Corte d'Appello di nuova istituzione, la cui Presidenza sarebbe spettata ad un consigliere residente francese e a uno spagnolo, a rotazione triennale (seguendo una proposta italiana). Gli altri membri della Corte sarebbero stati foranei ed avrebbero seduto per sessioni, ossia: uno sarebbe stato spagnolo o francese a seconda della Presidenza, mentre un altro giudice sarebbe appartenuto all'Inghilterra, all'Italia, all'Olanda od al Portogallo, attraverso sessioni molto brevi, affinché i magistrati di tutte le Potenze rappresentate nella Corte potessero prendere parte a turno ai suoi lavori durante l'anno giudiziario. Le funzioni del Pubblico Ministero sarebbero invece state affidate ad un consigliere della Corte francese o spagnolo, sempre secondo la nazionalità della Presidenza. Il progetto di Corte di Appello, proposto dall'Italia, era semplicemente costituito da tre giudici e sotto la Presidenza di un magistrato belga, ma non fu accettato per la strenua opposizione della Francia e della Spagna. Per quanto riguardava il Tribunale di Prima Istanza se ne attribuiva la Presidenza solo all'Inghilterra ed all'Italia a turni triennali e sarebbe stato composto da cinque giudici (belga, francese, italiano, spagnolo, inglese). In questo schema quindi venivano ad essere privilegiate l'Italia e la Gran Bretagna che occupavano posti di rilievo nella sezione della magistratura più importante. C'era da aspettarsi, quindi, così come poi avvenne, che Spagna e Francia avrebbero fatto di tutto per ribaltare la situazione alla riapertura dei lavori. Gli altri punti programmatici furono quelli dei rapporti tra l'Amministratore della Zona e la giurisdizione internazionale, oltre a quello relativo alle attribuzioni dell'amministratore aggiunto ai servizi giuridici. In merito al primo punto si giunse solo ad una affermazione di principio per la quale l'Amministratore della Zona avrebbe avuto sempre la possibilità di far presente ai giudici per mezzo del Pubblico Ministero il proprio punto di vista su tematiche che interessassero il governo della Zona. L'amministratore aggiunto fu oggetto di ampi ed aspri scontri tra le Potenze, soprattutto da parte spagnola, che fecero in modo di dover rimandare ogni discussione alle successive sedute.

La delegazione francese e quella spagnola presentarono a dicembre altri progetti, prima ancora che la commissione avesse modo di riunirsi. La delegazione italiana propose numerosi emendamenti su entrambi i progetti, soprattutto per quanto riguardava le funzioni dell'amministratore aggiunto, i cui poteri erano stati fortemente ridotti nel progetto spagnolo, andando anche contro la lettera del Protocollo del 1928. Al progetto franco-spagnolo ne seguì un altro redatto dai quattro delegati, Pilotti, Dumas, De Urdangarin e Fitzgerald. Ma sia la revisione dei codici che quella dell'organizzazione giudiziaria incontrarono ostacoli insormontabili dovuti, secondo Manzoni, all'azione degli altri delegati che al momento dell'approvazione definitiva si dissociavano per seguire i propri interessi nazionali. Soprattutto Francia e Spagna furono sempre restie a modificare la giurisdizione internazionale del 1923-24, poiché essa garantiva a questi Paesi una invidiabile posizione di forza. Infatti, grazie ai procuratori e ai giudici titolari, Madrid e Parigi controllavano agilmente la giustizia a Tangeri. Tutta la materia continuò a vivere nell'incertezza, come in un limbo, poiché nessuno in definitiva aveva la reale intenzione di definire la situazione. Forse l'unico Stato a volere che si arrivasse ad una situazione stabile e certa nel campo del diritto nella Zona Internazionale era proprio l'Italia che, attraverso Marchegiano, aveva tutto da guadagnare dallo stabilimento di una vera giustizia di stampo internazionale a Tangeri. Fatto è che il giudice italiano, proprio a causa della mancata definizione e codificazione dei propri poteri si trovò spesso ad esercitare un potere imperfetto, come ad esempio la principale delle sue funzioni, e cioè la direzione dei servizi amministrativi della Giustizia, che l'Assemblea dei giudici titolari rifiutò di cedergli. Solamente grazie all'intervento del Comitato di Controllo, Marchegiano ottenne come palliativo di poter essere per tutte le materie il destinatario e il tramite di ogni atto e richiesta del Tribunale Misto.

L'impossibilità di conciliare le esigenze della Giustizia con gli interessi politici dei singoli Stati rappresentati nella Commissione dei tecnici di Parigi fu messa in evidenza da Ferdinando Malmusi, il quale pose l'accento sulla peculiarità del Tribunale Misto, che non aveva eguali né nel diritto internazionale né negli istituti giuridici europei e la cui riforma doveva pertanto fondarsi necessariamente sulle particolarissime condizioni locali (43). Queste ultime però non furono prese nella giusta considerazione dai delegati riuniti a Parigi, i quali assai probabilmente ignoravano la vera realtà che contraddistingueva il funzionamento della Giustizia a Tangeri, descritta a tinte fosche dal Malmusi, che criticò aspramente sia i giurati che i giudici aggiunti, i quali costituivano uno dei cardini del Tribunale Misto:

"Gli elementi sociali fra cui vengono scelti tanto gli uni quanto gli altri non offrono garanzie di nessuna specie. In Tangeri regna la passione politica o il più mal compreso chauvinismo; esistono antipatie religiose profonde; il livello dell'istruzione media è bassissimo; nullo o quasi nelle masse, in senso morale o di responsabilità civica. Quanto ai giudici aggiunti essi sono quasi sempre incapaci di esprimere un'opinione, seppur ne hanno mai una, la loro attitudine passiva rende ancor più difficile il compito del titolare che dovrà stendere la sentenza" (44).

La voluta staticità della situazione giudiziaria spinse Marchegiano, il 12 giugno 1931, ad adire presso il Comitato di Controllo, affinché questo organismo si adoperasse almeno a mettere in atto le disposizioni relative ai poteri dell'amministratore aggiunto contenute nel Protocollo del 1928. Il Comitato di Controllo, quindi, il 25 giugno, invitò l'amministratore aggiunto a redigere un progetto di Dahir che regolasse tutta la materia. Marchegiano presentò il progetto di dahir (45) alle Potenze che componevano il Comitato di Controllo, che lo criticarono ampiamente, rilevandovi un'ingiustificata posizione di privilegio riservata alla figura dell'amministratore aggiunto ai servizi giuridici, oltre ad uno sviamento dai principi del Protocollo del 1928.

Ulteriore caos fu creato dall'Assemblea dei magistrati che, con lo scopo di togliere valore alla figura dell'amministratore aggiunto, statuì che il destinatario di tutta la corrispondenza ed il tramite di ogni rapporto giuridico dovesse essere l'Amministratore della Zona, poiché esso rappresentava l'organizzazione internazionale nei confronti di terze parti. Dato che la Commissione di giuristi non era stata più convocata, fu deciso di sottoporre la revisione dell'organizzazione giudiziaria ad una sottocommissione "locale", composta dai funzionari dei quattro consolati a Tangeri. Ma anche quest'ultima soluzione non si rivelò efficace, anzi, complicò ancora una volta di più la materia, poiché la sottocommissione consolare, soprattutto da parte francese e spagnola, sentendosi come investita di un potere ex-novo, non si riconobbe come la continuatrice dei lavori della Commissione giuridica di Parigi. Ancora una volta la supremazia degli interessi nazionalistici aveva prevalso sull'effettivo funzionamento dell'organizzazione internazionale di Tangeri (46).

Nel 1932, il console italiano a Tangeri, conte Giovanni Capasso, concluse che era stato un errore portare tutta la discussione della questione a Tangeri e che sarebbe convenuto riconvocare in seduta plenaria la vecchia Commissione di giuristi di Parigi, affidandogli l'originario compito, ossia la riorganizzazione giudiziaria e la definizione delle funzioni dell'amministratore aggiunto italiano. Più di ogni cosa, secondo Capasso, era stato letale l'ambiente ristretto di Tangeri:

"Dove le gelosie e le suscettibilità internazionali assumono, a volte, forme esasperanti e sproporzionate alla stessa entità della materia in esame, e dove è difficile differenziare la funzione della persona che l'incarna, il problema delle attribuzioni dell'amministratore-aggiunto, italiano pro-tempore, finì per assumere il carattere di una nostra affermazione di prestigio e, più ancora, un carattere personalistico pro o contro l'estensione delle attribuzioni del Cav. Uff. Marchegiano" (47).

Il console si riferiva certo agli interessi italiani nella Zona e, nello specifico, nell'amministrazione della giustizia, però il suo rapporto pone in debito risalto il difficile ambiente tangerino, spesso sottoposto alle volubilità ed i capricci del gioco delle diplomazie europee, le quali avevano a cuore più che l'internazionalizzazione dell'area i propri interessi nazionali.

Le Potenze preferirono temporeggiare e rimandare alle calende greche la soluzione di un problema che avrebbe permesso un'equa amministrazione della giustizia, sacrificandola in previsione di vantaggi futuri che sarebbero giunti con la scadenza della Convenzione del 1923 (maggio 1936), la quale poteva essere rinnovata o decadere. Non era poi sicuro che il sistema internazionale sarebbe sopravvissuto alla disastrosa situazione finanziaria, che dimostrò tutta la sua gravità nei primi anni Trenta (48), e, ben consapevoli di tale eventualità, le Potenze preferirono non instaurare fastidiose quanto lunghe trattative per apportare cambiamenti, che molto probabilmente poi non sarebbero serviti a nulla. La crisi economica che interessò la Zona Internazionale fu dovuta in gran parte anche alla sua costosa struttura amministrativa, della quale anche il Tribunale Misto faceva parte. La costosa sovrastruttura amministrativa, composta da 4 amministratori aggiunti, 7 magistrati, 6 cancellieri, 2 ingegneri, 250 gendarmi, 100 poliziotti e una pleiade di funzionari costituiva una costante emorragia per le casse tangerine. Nel 1931 si previdero per l'anno a seguire spese per 25 milioni di franchi marocchini e solo 20 milioni di entrate. Il sistema fu sul punto di crollare come un gigantesco castello di carte. Si tentò in ogni modo di fare delle economie, soprattutto cercando di limitare le spese in campo amministrativo e armonizzare i compiti dei funzionari. Anche il Tribunale Misto fu interessato da queste piccole economie. Non esistendo a Tangeri locali adatti per far espiare pene detentive lunghe e gravi, l'Assemblea Legislativa, il 21 luglio 1925, aveva deliberato che fossero intavolate delle discussioni con i paesi aderenti allo Statuto, affinché ogni condannato a pene superiori ad un anno potesse scontare la pena nei carceri del proprio paese d'origine. Ciò era dovuto non solo alla mancanza di un locale che rispondesse alle esigenze della tecnica carceraria, ma anche alle condizioni finanziarie della Zona Internazionale. I costi del detenuto, infatti, sarebbero stati sempre a carico dell'amministrazione internazionale, ma la proposta dell'Assemblea Legislativa sarebbe stata in ogni caso più conveniente in quanto evitava l'allestimento ed il mantenimento a Tangeri di un regolare stabilimento carcerario. Francia, Spagna, Inghilterra e Portogallo giunsero alla fine degli anni Trenta ad intese con l'amministrazione internazionale, seguendo le indicazioni dell'Assemblea Legislativa. Quando, nel marzo del 1932, il Tribunale Misto condannò il suddito italiano Michele Castronovo, "conduttore di automobili", alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per lesioni volontarie, il governo, ottenuto il placet dal Ministero di Giustizia, desiderò emulare le altre Potenze, stipulando con l'amministrazione un accordo seguendo le direttive dell'Assemblea Legislativa. Un accordo che, a dire il vero, aveva la sua ragione d'essere più sulla volontà italiana di non far scontare pene carcerarie ai propri sudditi a Tangeri che su quella di voler risparmiare sul bilancio delle casse della Zona Internazionale. Ad ogni buon conto non fu possibile ridurre però il già sottodimensionato personale del Tribunale, né decurtare i già magri stipendi dei giudici. La crisi fu in seguito a mala pena superata nel 1933, grazie ad un prestito di svariati milioni di franchi marocchini senza interessi concesso dal Protettorato francese e da quello spagnolo alle finanze dell'amministrazione internazionale.

Tabella del personale amministrativo giuridico e dei costi del Tribunale Misto nel 1934 (49)
  Spagnoli Francesi Italiani Inglesi Marocchini
N. franchi N. franchi N. franchi N. franchi N. franchi
Magistrati 2 144.760 2 144.460 1 72.380 1 72.380    
Segretari 1 37.506 2 79.430 1 30.480        
Commessi 2 51.700                
Interpreti     1 43.428            
Personale ausiliario 2 23.683 1 11.280            
Uscieri                 5 51.322

Ad ogni modo, il non meno pressante problema della riforma della Giustizia a Tangeri non fu risolto, lasciando il Tribunale Misto senza alcune difese rispetto alle difficoltà che la Guerra Civile spagnola (50) prima e la Seconda Guerra mondiale poi avrebbero riversato sulla Zona Internazionale di Tangeri. Una organizzazione già sclerotizzata e inadeguata, che non seppe garantire quei requisiti di neutralità ed internazionalizzazione per cui era stata in origine creata. Ad esempio, nel 1936, durante la Guerra Civile spagnola, la legislazione penale fu abilmente manipolata dalla Presidenza del Comitato di Controllo, in quel momento detenuta dal console generale italiano, in funzione nettamente anti-repubblicana (51). Nello stesso periodo anche il Tribunale Misto subì le influenze dell'Italia, mediante il giudice titolare italiano, Ferdinando Malmusi, il quale diresse in modo poco deontologico diverse sentenze. E' bene rilevare, comunque, che non fu solo l'Italia ad abusare del proprio potere, ma tale fenomeno si verificò in modo piuttosto evidente anche tra le fila dei giudici aggiunti spagnoli, i quali furono spesso oggetto di critiche per avere favorito, specie in cause penali, l'emanazione di sentenze spudoratamente favorevoli ai propri connazionali (52).

La Zona Internazionale non fu in grado di sopravvivere all'impatto degli eventi della Seconda Guerra Mondiale e non fu capace di impedire che Francisco Franco la invadesse il 14 giugno 1940, annettendola al protettorato spagnolo con il pretesto di salvaguardarla da un colpo di mano di Hitler o di Mussolini. Il 4 novembre la Spagna smantellò l'organizzazione internazionale facendo cessare il funzionamento del Comitato di Controllo, dell'Ufficio Informazioni e dell'Assemblea Legislativa. Il 23 novembre una legge del Caudillo stabilì che le norme da applicarsi nella Zona spagnola fossero estese anche all'ex-Zona Internazionale, che dipese interamente dall'Alto Commissario spagnolo a Tetuán. Anche la funzione di Mendub fu abolita, ripristinando il vecchio ufficio di Pasha e chiamando a ricoprire questo incarico il qadi di Tangeri (53). Paradossalmente, l'unica istituzione che fu mantenuta in vita dagli spagnoli fu quella che aveva funzionato meno bene, ovvero il Tribunale Misto, il quale continuò ad applicare tutti i codici elaborati nel 1924. Franco, in realtà, aveva lasciato operativo il Tribunale proprio per dimostrare alla comunità internazionale che la neutralità ed internazionalità di Tangeri era stata comunque rispettata, anche se poi nella pratica era evidente che la Zona era stata letteralmente fagocitata all'interno del protettorato spagnolo, divenendone una sua nuova regione amministrativa. Negli anni a venire la Spagna si sforzò di dimostrare che sotto la sua gestione tutta la Zona era progredita e migliorata, anche e soprattutto per quanto riguardava l'ordine pubblico. Uno studio del Ministero dell'Interno spagnolo, quasi sicuramente redatto a fini propagandistici, mise infatti in evidenza come sia i crimini fossero generalmente diminuiti, con un conseguente alleggerimento del lavoro del Tribunale Misto (54).

ANNO Crimini in senso lato Omicidi Reati di ordine pubblico (55) Furti
1935 1.110 7 39 354
1940 1.221 6 16 556
1941 1.189 1 4 491
1942 1.293 2 6 558
1943 501 2 0 148
1944 600 2 0 174

Non esistono fonti attendibili di comparazione per stabilire se questi dati siano più o meno veritieri. È comunque probabile che tale risultato sia stato ottenuto non solo mediante la riorganizzazione del servizio di polizia a partire dal 1942, ma soprattutto tramite l'estensione alla Zona Internazionale della forte limitazione delle libertà civili e politiche già in vigore in Spagna.

Il Tribunale Misto continuò a funzionare anche dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, quando gli Alleati imposero alla Spagna franchista di abbandonare la Zona Internazionale (11 ottobre 1945) e di ripristinare i vecchi confini prebellici. La nuova configurazione amministrativa fu delineata dalla Conferenza quadripartita (Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti ed Unione Sovietica) di Parigi il 31 agosto 1945. Tale conferenza dette luogo a due distinti atti: il primo, un accordo franco-inglese (Francia e Inghilterra erano le due sole nazioni ad avere sottoscritto la Convenzione del 1923 e le modificazioni del 1928) nel quale, in 11 articoli, si fissavano i dettagli del regime transitorio. Il secondo previde un Atto Finale anglo-franco-americano-sovietico, comprensivo di nove risoluzioni contenenti i criteri generali da applicare nella restaurazione del regime internazionale e le norme per convocare la conferenza che avrebbe poi redatto lo Statuto permanente. Oltre a rendere nullo il Protocollo del 1928, si stabilì pure un ordinamento provvisorio e le norme per convocare una conferenza ad hoc che avrebbe redatto uno Statuto definitivo (56). Dall'ordinamento provvisorio furono escluse sia la Spagna che l'Italia. Il regime di Franco, colpevole di essere una creatura del nazi-fascismo, venne estromesso dal Comitato di Controllo per espressa volontà dei sovietici e privato sia degli amministratori aggiunti che del proprio giudice titolare, mentre la partecipazione dell'Italia venne ridotta a quella del 1923. Una partecipazione, quella italiana, destinata a rimanere comunque subordinata alla stipulazione del definitivo Trattato di Pace con gli Alleati. Secondo l'accordo quadripartito, nell'ordinamento giudiziario vi sarebbero stati solo giudici titolari inglesi, francesi, statunitensi e sovietici, poi però l'Unione Sovietica si disinteressò della Zona Internazionale, così che il Tribunale Misto necessitò urgentemente di un membro. Su pressioni della Francia, che desiderava estromettere definitivamente la Spagna dalla Zona, fu conseguentemente mantenuto il giudice titolare italiano, Giovanni Apostoli, che ricopriva tale carica dal gennaio del 1945 (57), dopo che Malmusi (che aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana) era stato costretto ad abbandonare Tangeri (58). Giuseppe Marchegiano rimase invece in stretto contatto con gli Alleati per i quali aveva elaborato sin dal 1944 uno studio confidenziale sulle modificazioni da apportare al regime internazionale (59).

Il Tribunale non brillò per efficienza, soprattutto per la sua componente multinazionale e per la non sempre eccellente preparazione dei suoi giudici. È passato alle cronache l'aneddoto di un Pubblico Ministero spagnolo che, non riuscendo a far capire al giudice belga quanti mesi di prigione intendesse chiedere per un imputato, contò sulle dita delle mani e poi, non bastandogli, disegnò nell'aria i numeri restanti (60). In effetti i giudici titolari dovevano essere forniti di una grande pazienza, oltre che di una vasta preparazione linguistica per non perdersi nelle babeliche udienze del Tribunale Misto. Il coacervo di nazionalità presenti a Tangeri infatti causavano ritardi e lungaggini burocratiche che difficilmente potevano essere superate, poiché assai spesso, durante le udienze era necessario tradurre contemporaneamente in più lingue, le quali sovente non appartenevano a nazioni facenti parte dell'amministrazione internazionale. Il problema di ottenere traduttori qualificati fu sempre un grave problema per l'amministrazione internazionale e in particolare per il Tribunale Misto.

L'inefficienza più grave riguardò però soprattutto il numero di giudici titolari: in effetti sette giudici furono sempre insufficienti per gestire la giustizia in una città di 72.000 abitanti, di cui 13.000 europei (61).


* Sottoposto all'art.11 par. B dell'Accordo franco-inglese (62)
** Non previsto ma di fatto presente

Il numero sempre più elevato di sentenze mise negli anni sempre più in crisi il sistema giudiziario, che non poteva godere di un numero sufficiente di giudici e di Pubblici Ministeri. Non era raro (prima della riforma del 1928 ciò era quasi la norma) che lo stesso giudice che aveva giudicato in prima istanza, fosse coinvolto anche nel successivo grado dell'appello, inficiando ovviamente così l'imparzialità e la serenità del giudizio stesso.

Anche il problema della professionalità dei giudici aggiunti non fu mai adeguatamente superato, poiché, ricordiamolo, si trattava di semplici cittadini, spesso negozianti o commercianti, senza nessuna esperienza in campo legale e assai spesso con un grado minimo di istruzione. Questi giudici, non retribuiti, assai malvolentieri lasciavano le proprie redditizie occupazioni per correre alle udienze e sovente i processi non potevano iniziare in orario proprio a causa della loro assenza. L'onore di avere voce in capitolo nella giustizia tangerina contava veramente poco per questi cittadini, rispetto al tempo perso nelle aule dei tribunali e sottratto alle loro attività. Per le loro defezioni non esisteva alcun tipo di sanzione e molto raramente essi si preoccupavano di avvertire la cancelleria del Tribunale Misto della loro assenza. La segreteria del tribunale era così costretta a fare innumerevoli telefonate per trovare un sostituto, con il conseguente allungamento dei tempi processuali (63). Non era infine raro che uscieri, ormai a processo iniziato, accorressero personalmente al domicilio del giudice aggiunto per sollecitarlo ad accorrere in tribunale, trasportandolo qui a spese dell'amministrazione internazionale.

Come nota di colore va riferito che il Tribunale Misto fu sempre una sorta di attrazione per Tangeri e per tutta la Zona Internazionale, in quanto, nonostante le ridotte dimensioni della sala delle udienze, ai processi assisteva sempre una grande e variegata folla, che seguiva con passione i dibattiti e l'andamento dei processi, i quali trovavano anche vasta eco nelle cronache dei giornali locali. Si è infatti detto con ragione che nessun teatro di Tangeri fu mai gremito quanto il Tribunale Misto. Ciò era dovuto non solo al tipo delle cause in corso, spesso alquanto bizzarre, ma anche ai, a dir poco, singolari avvocati del Tribunale, tra i quali ricordo almeno lo spagnolo Fernando De Castro, assai noto per bere generosi bicchieri di vino prima delle arringhe finali, con immaginabili effetti sull'andamento della causa (64).

Tuttavia, anche se in maniera imperfetta, la giustizia tangerina svolse il suo compito in maniera sempre via via sempre più efficiente. Basti dare uno sguardo superficiale al numero delle cause e delle sentenze emesse dal Tribunale Misto, dal 1926 al 1948 per rendersi conto che il funzionamento della giustizia non si arrestò mai. Il numero crescente di sentenze e casi giudiziari testimonia la differenza con i tribunali consolari, i quali non prevedevano, se non in casi eccezionali, il ricorso in appello (65). Ovviamente permangono seri dubbi sulla qualità delle sentenze, che, assai probabilmente, rimasero prigioniere degli stessi difetti che afflissero tutta la Zona Internazionale e tra i quali primeggiava lo strapotere di alcune nazioni rispetto alle altre, nonché la sottovalutazione dell'elemento autoctono. In pratica, il Tribunale Misto riverberò le incongruenze e le tensioni del "concerto europeo" e della suddivisione dei poteri tra nazioni europee a Tangeri, frutto di una mentalità coloniale dura a morire o ad essere anche parzialmente modificata. Ben sintetizzano tale concetto le parole del console italiano a Tangeri, cav. Domenico De Facendis, il quale nel 1931 ebbe a dire che:

"Il regime internazionale, a priori, non è certamente fatto per dare sviluppo ad un paese. Nasce di solito quale espediente diplomatico inteso a conciliare aspirazioni politiche in contrasto e portando con sé le divergenti tendenze che lo determinano fra permanenti neutralizzazioni reciproche, ostacola ogni iniziativa ed atrofizza ogni vitalità. Molti padroni, diversamente, anzi, contraddittoriamente, ispirati, non possono fare la fortuna di un paese" (66).

Ciò era sicuramente vero nel caso della Zona di Tangeri ed particolare per il Tribunale Misto, nel quale per lungo tempo, come si è già notato, l'influenza di alcune Potenze rispetto ad altre diresse in modo non sempre oggettivo l'applicazione della giustizia, curando più gli interessi nazionali che quelli del condominio internazionale. Ma non solo; guidata, almeno apparentemente, dalla luce del mito dell'internazionalizzazione, l'amministrazione europea lasciò come in un cono d'ombra i diritti della popolazione autoctona. La rigida separazione, spesso anche fisica, che fu posta in essere tra europei e marocchini (musulmani ed ebrei) rese questi ultimi come prigionieri in una sorta di "apartheid giuridico", frutto di logiche legate al colonialismo e alla supposta superiorità dei colonizzatori.

L'ultima revisione dello Statuto, avvenuta nel novembre 1952, previde una giurisdizione internazionale di nuova concezione (67). Tuttavia questo fu un tentativo tardivo e anacronistico, poiché l'indipendentismo marocchino si era già da tempo messo in moto e, nel giro di pochi anni, avrebbe travolto tutte le istituzioni internazionali di Tangeri.


Tessera dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale Misto di Tangeri


Note

1. HUGO WENDEL, The protégé system in Morocco, in "Journal of Modern History", Vol. 2, n.1, 1930, pp. 48-60.

2. Convention regarding the organization of the Statute of the Tangier Zone, Foreign Office, British Parlamentary Papers, H.M.Stationary Office, London, 1924; Textes organiques et codes de la zone de Tanger, Imprimerie Officielle du Protectorat, Rabat, 1925, pp.11-35. MANUEL DÍAZ MERRY, Tánger: Tratados, Códigos, Leyes y Jurisprudencia de la Zona Internacional, clasificados, refundidos y puestos al día (Texto bilingüe), Distribuciones Ibéricas, Tánger 1950, pp. 179-227.

3. Il primo Mendub fu El Hadj Mohamed Bou Ashrin, già pasha di Fez.

4. Sino all'invasione spagnola della Zona Internazionale gli amministratori furono i francesi Paul Alberge (1925-1929) e Pierre Le Fur (1929-1940).

5. Dahir chérifien du 16 février 1924 (10 rejeb 1342) sur l'organisation d'une jurisdiction internationale à Tanger. (da ora in poi D.O.J.), in Textes organiques et codes de la zone de Tanger, Imprimerie Officielle du Protectorat, Rabat, 1925,2 voll., Vol.I, pp. 65-82.

6. In Egitto i tribunali misti (mukhtalatat) erano operativi sin dal 1875 ed applicavano tutta una serie di codici (penale, civile, commerciale) di derivazione francese, che regolavano i rapporti tra stranieri ed egiziani. La sharia continuava invece a regolare i rapporti tra musulmani in tribunali nazionali (ahli), mentre le altre minoranza, come i cristiano-copti, avevano i propri tribunali. Esistevano tre Corti di I istanza (Alessandria, Cairo e Mansourah) ed una Corte di Appello (Alessandria). La composizione delle Corti di I istanza era la seguente: Alessandria, 12 giudici stranieri e 6 nativi; Cairo, 13 stranieri e 6 nativi, Mansourah, 6 stranieri e 3 nativi. La Corte di Appello aveva infine 10 giudici stranieri e 5 nativi. Tutti i giudici erano nominati dallo Stato egiziano, ma quelli stranieri erano scelti dai rispettivi governi. Nelle materie civilistiche, le Corti di Iª istanza erano ulteriormente suddivise in: Summary Court, Civil Court, Commercial Court e Tribunal de Référé. Tale sistema fu abolito solamente il 15 ottobre 1949. JULES ALFRED WATHELET, GUY BRUNTON, Codes Egyptiens et lois usuelles en vigueur en Egypte, Larcier, Bruxelles, 1919. JASPER BRINTON, The Mixed Courts of Egypt, Yale University Press, New Haven, 1968; BYRON CANNON, Politics of law and the courts in the nineteenth-century Egypt, University of Utah Press, Salt Lake City, 1988; MARK HOYLE, The Mixed Courts of Egypt, Graham & Trotman, London-Boston, 1991.

7. L'Assemblea Generale nominava anche la segreteria del Tribunale Misto che si componeva di: un segretario capo, quattro segretari e due commessi. Questi si sarebbero occupati, oltre che della segreteria, anche del notariato e della contabilità, nonchè delle notificazioni, citazioni, liquidazioni e fallimenti. La loro nazionalità era scelta tra i residenti francesi, spagnoli, britannici ed italiani (dopo la riforma del 1928) a Tangeri che avessero compiuto almeno 25 anni di età.

8. Reglamiento sobre el uso de los idiomas oficiales de 1 de dicembre de 1925, Boletín Oficial de la Zona Internacional n. 3. Da sottolineare che l'art. 15 D.O.J. prevedeva espressamente un interprete arabo ufficiale nominato dall'Assemblea Generale dei giudici titolari, la quale determinava anche l'ammontare del suo stipendio fisso. In caso di traduzioni che non avessero riguardato la lingua araba si sarebbe fatto ricorso all'assunzione a tempo determinato di altri traduttori professionisti generalmente scelti tra il personale degli uffici dei consolati.

9. Lo stipendio dei magistrati, ritenuto inadeguato alla mole di lavoro, alle responsabilità ed al costo della vita di Tangeri, fu oggetto di numerose polemiche, soprattutto se si comparava con quello degli ingegneri affiancati all'Amministratore. Un magistrato guadagnava annualmente 30.000 franchi marocchini, più un indennizzo di 6.000 per l'alloggio (art. 22 D.O.J.), mentre un ingegnere dell'amministrazione internazionale ne guadagnava 38.000 (art.36 Conv.). Ciò contribuì sempre a fare del magistrato del Tribunale Misto una carriera poco ambita nell'ambito dei professionisti forensi. Il costo della vita a Tangeri poi era particolarmente caro, essendo tutta la zona internazionale porto franco, il che rendeva la città una sorta di 'piccola Svizzera' in territorio africano. Il governo spagnolo ad un certo punto accordò ai propri giudici titolari una indennità, variabile a seconda del tasso di cambio, a compensazione della svalutazione del franco. Un esempio che né l'Inghilterra, né la Spagna decisero di emulare. ROBERT GEORGE FITZGERALD, L'Organisation de Tanger sous le régime international, A. Pedone, Paris, 1927, p. 10.

10. CARLO BALDONI, La Zona di Tangeri nel diritto internazionale e nel diritto marocchino, Cedam, Padova, 1931, p. 25.

11. Dopo la prima Guerra dell'Oppio, numerosi porti lungo la costa cinese furono aperti ai mercanti occidentali e porzioni di queste città vennero assegnate, con appositi trattati, alla giurisdizione europea come "concessioni". Shanghai risultò divisa in due parti: una amministrata dal governo cinese e un'altra, formata dalle concessioni straniere, governata da un Consiglio Municipale, dal nome ufficiale di Council for the Foreign Settlements North of the Yank-King-Pang, facente gli interessi delle undici nazioni che avevano stipulato trattati con la Cina, e cioè Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Norvegia e Svezia, Portogallo, Spagna, Italia, Germania (Prussia), Danimarca (la Francia non era rappresentata per avere un proprio Conseil Municipal). Il Consiglio Municipale, che si occupava dell'amministrazione della giustizia, lavori pubblici e controllo del traffico, era composto da 9 membri, scelti annualmente da 27 residenti stranieri con particolari qualifiche di reddito, e per un Gentlemen's agreement erano: 6 inglesi, 2 americani ed 1 tedesco (giapponese dopo la Prima Guerra Mondiale). Dal 1921 i cinesi furono rappresentati da 5 membri. Il personale dell'amministrazione era però all'80% britannico ed il solo italiano che vi figurava era il direttore dell'orchestra municipale, tale Mario Paci. Il tribunale misto di Shanghai operava esclusivamente per le cause nate tra cittadini europei e cinesi, mentre per quelle sorte tra cittadini occidentali, continuavano a sussistere i tribunali consolari. L'International Settlement, sulla cui bandiera campeggiava il motto latino "In uno omnia", si dissolse nel 1941 a causa dell'occupazione giapponese. WILLIAM LOCKWOOD, The International settlement at Shanghai, in "American Political Science Review", Vol. 28, n. 6, 1934, pp. 1030-1046. CHARLES FRASER, The Status of the International settlement at Shanghai, in "Journal of comparative legislation and international law", Serie III, Vol. 21, n. 1, 1939, pp. 38-53; THOMAS STEPHENS, Order and discipline in China: The Shanghai Mixed Court (1911-1927), University of Washington, Seattle, 1992.

12. ASDMAE, APM, b. 1425, Osservazioni circa la Convenzione anglo-franco-spagnola per Tangeri firmata a Parigi il 18 dicembre 1923, dattiloscritto di 41 pagine senza data, p. 37.

13. ENRICO CATELLANI, La riforma giurisdizionale a Tangeri, in "Oriente Moderno", Vol.V, n.7, luglio 1925, pp. 329-345.

14. I membri del tribunale erano nominati dal Sultano su proposta della comunità ebraica di Tangeri che inviava una lista di tre personalità israelite con le necessarie capacità giuridiche. Le sentenze del Tribunale potevano essere impugnate davanti ad un tribunale d'appello composta da un presidente, scelto dall'Alto Tribunale Rabbinico di Rabat, e due giudici. Justice Rabbinique, Dahir du 15 février 1925 portant organisation d'un tribunal rabbinique et du notariat israélite à Tanger. DÍAZ MERRY, Tánger: Tratados, Códigos, Leyes, op. cit., pp. 373-378. CHARLES HAMET, La Communauté israélite de Tanger, in "Memoire de CHEAM", n.1082, 1951.

15. Nella Zona Internazionale vigeva la pena di morte mediante fucilazione, prevista dagli artt.127 e 129 del Codice Penale prevista per i casi di omicidio ed introdotta con la legge del 29 dicembre 1925. La sentenza veniva eseguita alle sei del mattino da un plotone di 12 gendarmi designanti a sorte. La legge del 1925 recitava: "art.1 Tous individus condamnés à la peine de mort par le Tribunal Mixte de Tanger seront passés par les armes; art.2 Le peloton d'exécution sera composé de 12 gendarmes désignés par la sort; art. 3 L'exécution aura lieu avant six heures du matin; art. 4 Exeption faite pour les militaires et agents de la force publique, chargée du maintien de l'ordre, ainsi que pour les Magistrats et fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire, pour l'avocat du condamné et le Ministre de son culte, nul ne pourrait assister à l'exécution s'il ne s'est muni au préalable d'une autorisation délivrée par l'Administration de la Zone". DÍAZ MERRY, Tánger, Tratados, Códigos, Leyes, op. cit., p. 760. Durante tutto il corso dell'amministrazione internazionale la pena di morte fu comminata una sola volta nel 1939, in un caso di omicidio a scopo di rapina.

16. Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol. I, pp. 65-75.

17. Una grossa lacuna di questo sistema giuridico risiedeva nel fatto che i codici non contemplavano l'eventualità di una controversia mista, quando cioè delle due parti in causa in materia civile, amministrativa, commerciale o correzionale, una parte fosse stata europea e l'altra marocchina. Nelle sezioni civili infatti non si menzionarono giudici marocchini, tranne i due giureconsulti musulmani che avevano voto consultivo nelle questioni immobiliari.

18. Era prevista una lista di giurati redatta ogni anno dall'Assemblea generale dei giudici titolari e divisa in nove categorie, secondo le nazionalità più rappresentative dei residenti a Tangeri (britannici, spagnoli, francesi, italiani, statunitensi, belgi, olandesi portoghesi e marocchini). Le liste si basavano su elenchi presentati dai vari consoli che segnalavano dei propri connazionali dalla "riconosciuta onorabilità" e con almeno 30 anni di età ed esisteva incompatibilità tra le loro funzioni e la carica di giudice aggiunto o titolare e di militare. Artt. 184 e 185 del Code Procédure Criminelle, in Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol.I, p. 399.

19. I testi regolamentari e fiscali erano ben diciassette e riguardavano: Regime delle associazioni, apertura e sfruttamento di stabilimenti per le bevande, esercizio per la professione di medico, farmacista, dentista, veterinario, ostetriche, apertura e sfruttamento di stabilimenti insalubri o pericolosi, conservazione di monumenti e luoghi storici, progetti di urbanizzazione, espropriazione per causa di utilità pubblica, clausole e condizioni agli appaltatori di opere pubbliche, occupazione temporanea di suolo pubblico, procedura per la delimitazione dei beni privati dello Stato, sfruttamento delle cave, regime minerario, contabilità pubblica, imposte sull'alcol imposte sul consumo dello zucchero, articolo coloniali e suoi succedanei, registrazioni e condizioni del trasferimento della proprietà immobile. (art. 33 Conv.).

20. Il codice di procedura penale tangerino fu elaborato con l'aiuto e secondo i principi del famoso penalista francese Jean-René Garraud (1849-1930).

21. Il codice penale francese dell'epoca era basato sul code pénal impérial del 12 febbraio 1810. E' stato ritenuto da sempre così ben fatto che è stato rimpiazzato solamente il 1 marzo 1994. MARIE-HÉLÈNE RENAULT, Histoire du droit pénal du Xe siècle au XXI siècle, Ellipse Marketing, Paris, 2005.

22. Le tariffe erano piuttosto elevate, soprattutto per la popolazione marocchina non certo abbiente. Basta pensare che per le traduzioni ufficiali dall'arabo in una lingua europea i traduttori del tribunale erano abilitati a chiedere 6 franchi la pagina, cifra altissima per l'epoca.

23. Le ammende si dividevano in tre classi: Iª classe, da 1 a 30 franchi; IIª classe, da 31 a 60 franchi; IIIª classe da 61 a 99 franchi. Artt. 248-359, Livre quatrième, contraventions de police et peines, Code pénal, Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol.I, p. 351-359.

24. Da notare che in Egitto l'amministrazione della giustizia dei Tribunali Misti prevedeva espressamente un Tribunal de Référé ad hoc.

25. Code de Procédure criminelle, Titre deuxième, Section cinquième des vois de recours extraordinaires de la révision, in Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol.I, p. 423.

26. Art. 222 del Code de Procédure civile, Chapitre V des voies extraordinaires pour attaquer les jugements, in Textes organiques et codes de la zone de Tanger, op. cit., Vol.II, pp. 809-810.

27. Il nuovo regolamento prevedeva che per esercitare nella Zona Internazionale fosse necessario: il giudizio unanime dell'Assemblea Generale dei giudici titolari; avere domicilio e residenza a Tangeri; esercitare da almeno tre anni o almeno un anno di praticantato in uno studio legale se l'aspirante avvocato fosse nato a Tangeri. Curiosamente tale regolamento prescriveva l'obbligo di presentarsi alle udienze con la toga della nazione di appartenenza. Era prescritta la radiazione dall'Albo in caso di condanna definitiva per un reato considerato infamante ed oltraggioso, errori gravi e ripetuti inficianti la dignità professionale o qualsiasi atto grave incompatibile con le regole professionali. Reglement de l'ordre des avocats de Tanger établi par l'Assemblée Générale des Magistrats Titulaires du Tribunal Mixte, par application de l'article 16, paragraphe 4, du Dahir du 16 fèvrier 1924 (10 radjeb 1342) sur l'organisation d'une jurisdiction internationale à Tanger. L'Ordine degli Avvocati si occupava, tra l'altro, anche della difesa a titolo gratuito degli indigenti che non avessero potuto permettersi una adeguata assistenza legale. MANLEY HUDSON, The international Mixed Court of Tangier, in "The American Journal of Comparative Law", Vol.21, n.2, 1927, pp.231-237.

28. F. TAMBURINI, L'Italia e le trattative per lo Statuto di Tangeri del 1923, in "Nuova Storia Contemporanea", anno X, n.1, gennaio-febbraio 2006, pp. 41-66. TAMBURINI, L'accordo anglo-franco-spagnolo per Tangeri del 1923: problema strategico e giuridico per la politica estera fascista, in "Clio", n.3, 2006, pp. 417-446.

29. La sede del Tribunale Misto fu fissata in Boulevard Pasteur e più tardi, nel 1937, fu spostata in locali più spaziosi in rue Washington, ridenominata, dopo l'indipendenza del Marocco nel 1956, rue Omar Ben Khattab. Il Tribunale pubblicò anche in lingua francese e spagnola un bollettino bimestrale a partire dal 15 novembre 1926, la "Gazette des Tribunaux de Tanger". Questa era diretta da A. Ménard e M.J. Palma-Navas, ambedue avvocati del Tribunale Misto.

30. In realtà la comunità israelitica protestò più di una volta per la mancata osservanza delle tradizioni ebraiche nei cibi forniti ai detenuti ebrei. L'amministrazione internazionale, anche per ovvi motivi di economia, previde che i detenuti, previo consenso, potessero far pervenire dall'esterno viveri supplementari come pane, latte, legumi e carne. MICHAEL MITCHEL-SERELS, A history of the jews of Tangier in the Nineteenth and Twentieth centuries, Sepher-Hermon Press, New York, 1991, p. 139; Artt. 6-7 Reglamiento sobre el regimen penitenciario de 17 de junio de 1926, Boletín Oficial de la Zona Internacional, n. 9.

31. Ad esempio in caso di mancanza di rispetto per le guardie carcerarie era prevista una pena aggiuntiva che andava da uno ad otto giorni a pane e acqua, mentre per la rissa tra detenuti era sanzionata con la cella d'isolamento con la stessa alimentazione e per la stessa durata. Ibidem, art. 16.

32. "Allo scopo di ottenere l'unione morale di tutti gli abitanti della Zona internazionale, senza distinzione di nazionalità o di religione, sarebbe sommamente opportuno che, abolite, come è naturale le capitolazioni, sparissero le ineguaglianze di diritto che la Convenzione di Parigi del 1923 ha sancito tra stranieri ed indigeni (mussulmani ed israeliti). Se il sistema delle protezioni, come giusta conseguenza dell'abolizione del sistema capitolare, deve essere abrogato, una tale misura però deve essere generale ed il Tribunale Misto, istituito in forza dall'art. 48 della Convenzione suddetta modificato in guisa che siano ammessi in seno ad esso, oltre ai giudici europei, magistrati mussulmani ed israeliti i quali giudichino, rispettivamente secondo le leggi coraniche e mosaiche". Archivio Storico-Diplomatico del Ministero Affari Esteri (da ora in poi ASDMAE), Serie Politica Marocco, 1919-1930, (da ora in poi APM), b. 1430, Eventuali modificazioni allo Statuto Speciale di Tangeri, 16 febbraio 1927, da Ferdinando Malmusi a console italiano a Tangeri. Ferdinando era figlio di Giulio Malmusi (1841-1909), uno dei più abili e stimati agenti consolari italiani a Tangeri che resse tale Legazione dal 1895 al 1906.

33. Il testo in francese si trova in Trattati e Convenzioni tra il Regno d'Italia e gli altri Stati, Atti conchiusi dal 1 gennaio 1928 al 31 dicembre 1928, Tip. del Ministero degli affari esteri, Roma, 1933, Vol. XXXVIII, pp. 317 e segg. Il testo in lingua inglese in Conference of the emendament of the Tangier Statute, 1928, H.M. Stationary Office, London, 1928.

34. EMILE ROUARD DE CARD, Modifications du Statut de Tanger, A. Pedone, Paris, 1928.

35. Regio Decreto Legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928, fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna relativo allo Statuto della Zona di Tangeri nonché alla Convenzione del 18 dicembre 1923 relativa al medesimo Statuto e modificata col Protocollo suddetto. Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, 25 agosto 1928, n. 267.

36. Foreign Relations of the United States, 1928, Attitude of the United States toward proposed changes in the Status of Tangier, Government Printing Office, Washington DC, 1943, Vol.III, pp. 367-374.

37. KURT NADELMANN, American consular jurisdiction and the Tangier international jurisdiction, in "American Journal of International Law", Vol. 49, n. 4, ottobre 1955, pp. 506-517.

38. "V.E. a bien voulu par sa lettre en date de ce jour, me faire connaître que si la peine de mort était prononcée, dans la zone de Tanger, conformément au Code Pénal en vigueur, contre un Sujet italien ou un individu extradé par le Gouvernement italien, le Gouvernement du Protectorat appellerait, d'un manière pressante, l'attention de sa Majesté le Sultan, en vue de l'instance en grâce pour la commutation de cette peine, sur l'état actuel de la législation en Italie à l'égard de la peine de mort. Ainsi se trouveront assurées aux sujets italiens et aux individus extradées par le Gouvernement royal des garanties analogues à celles qui leur sont données dans la zone français par l'accord franco-italien du 9 Mars 1916". ASDMAE, APM, b. 1434, Réponse de l'Ambassadeur d'Italie au Ministre des Affaires Etrangères de la République française, 17 luglio 1928.

39. GRAHAM H. STUART, The International City of Tangier, Stanford University Press, Stanford, 1955, pp. 129-130.

40. L'ultima composizione del Tribunale Consolare italiano vedeva tra i suoi membri: Filippo Avellone, Mesod Benasayag, conte Andrea Brentan, Matteo Olcese, Carlo Petri. Giudici supplenti: Dott. Oreste Cappa, Antonio Mazziotta, Prof. Edoardo Moshetti, Antonio Onetto, Lorenzo Petri, Anselmo Ravella, Alfredo Giuliani, Bettino Mariani e Giacobbe Nahon. ASDMAE, APM, b. 1435, Verbale di nomina dei giudici del tribunale Consolare, 15 dicembre 1927.

41. ASDMAE, APM, b. 1436, 22 agosto 1930, da Direttore ai Servizi Finanziari a console generale a Tangeri. Allegato a questo rapporto vi è anche il testo della legge sul personale dell'amministrazione di Tangeri

42. "L'Amministrazione della Giustizia a Tangeri presenta le stesse anomalie che si riscontrano in tutta l'organizzazione della Zona Tangerina. Nella quale accanto ad un regime internazionale agisce l'azione protettrice francese per mezzo della sovranità sceriffiana, ond'è che l'amministrazione la quale provvede ai bisogni pubblici di tutta la Zona non ha poi la protezione delle persone e degli interessi mussulmani che è riservata alle autorità Sceriffiane. Così per la Giustizia: si parla di Tribunale Misto di Tangeri ma solo una parte della popolazione vi rimane sottoposta - e allora perchè Misto? E non internazionale? - dato che l'elemento mussulmano e quello israelita di sudditanza sceriffiana sono sottoposti alla giurisdizione che potrebbe chiamarsi arbitrio, del Rappresentante del Sultano e degli organi da esso dipendenti: vedi Francia". ASDMAE, APM, b. 1434, Telesp. n.1426/406, 18 novembre 1928, da console generale a Tangeri a ministro affari esteri.

43. "Il Tribunale Misto non può, né deve funzionare come qualsiasi altro tribunale europeo; l'organismo politico amministrativo tangerino, non ha riscontro in nessun altro organismo internazionale: a parte l'esistenza di qualche caratteristica secondaria è impossibile identificare la sua figura giuridica fra quelle già fissate dal diritto internazionale. Ne consegue logicamente che, non le condizioni necessarie all'esistenza di una qualsiasi comunità internazionale dovendo adattarsi a norme di legge regolatrici, ma, viceversa queste a quelle, la Zona internazionale di Tangeri non potrà avere che un'organizzazione a lei peculiare e tale che, adattandosi alle sue condizioni specialissime, sia suscettibile, per quanto possibile, di regolare uno stato di fatto e di diritto reso complicatissimo dalla convivenza nel suo territorio di popolazioni differenti per razza, nazionalità, religione, grado di civilizzazione e quindi di mentalità " ASDMAE, Affari Politici Marocco, Serie Politica 1931-1945 (da ora in poi APMA), b. 1, Rapporto del giudice Malmusi al console generale a Tangeri, poi inviato al Ministero della Giustizia, Telesp. n.202929, 27 gennaio 1931.

44. Ibidem

45. ASDMAE, APMA, b. 1, Projet de Dahir définissant les attributions de l'Administrateur-Adjoint, chargé des services de l'Administration Internationale de la Zone de Tanger.

46. Sulla questione dell'amministrazione della giustizia a Tangeri vedasi l'opera del giudice presso il Tribunale Misto, ALBERT MÉNARD, Droit international et privé. Etude critique du Régime Spécial de la zone de Tanger, Librerie du Recueil Sirey, Paris, 1932-1933, Vol.2.

47. ASDMAE, APMA, b. 3, Rapp. n.1113/328, 8 agosto 1932, da console generale a Tangeri a Ministero affari esteri.

48. Con una timida agricoltura che poteva sfruttare solamente 373 Km/q, neanche completamente coltivabili, con una industria allo stato embrionale, e con un commercio limitato, monopolizzato dalla Zona francese e spagnola e reso inconcludente da una legislazione farraginosa, la Zona soffrì perennemente di una preoccupante crisi finanziaria. D'altra parte lo Statuto vietava espressamente che il governo sceriffiano potesse partecipare in alcun modo alle spese della Zona, pertanto se il suo bilancio era in deficit, nessun organismo superiore poteva prestargli soccorso, se non le Potenze stesse che avevano posto in essere il regime internazionale. Cosa che ovviamente si guardarono bene dal fare.

49. ASDMAE, APMA, b. 5, Allegato al rapp. n.1534/489, 17 ottobre 1934, da console generale a Tangeri a Ministero affari esteri. In questo schema curiosamente manca il costo del magistrato belga. Non è dato di sapere le ragioni per le quali il console italiano non abbia inserito anche lo stipendio del giudice titolare belga che, in ogni caso, guadagnava esattamente quanto gli altri colleghi. Tra i costi della Giustizia vanno inoltre inseriti i 65.800 franchi annui percepiti dall'amministratore aggiunto Giuseppe Marchegiano.

50. Da segnalare comunque che, a partire dal luglio 1936, molti avvocati spagnoli aderenti alla Repubblica si rifugiarono nella Zona Internazionale, dove poterono esercitare nella più completa libertà la loro professione.

51. Vedasi ad esempio ASDMAE, APMA, b.7, Séance du Comité de Contrôle du 28 décembre 1936.

52. ASDMAE, Affari Politici 1950-1957, Tangeri, b. 858, Relazione sulla Convenzione relativa alla riforma della Giurisdizione Internazionale della Zona di Tangeri, 17 novembre 1952 da Amministratore aggiunto Giuseppe Marchegiano a console generale a Tangeri Francesco Cellere.

53. Sull'occupazione spagnola di Tangeri vedasi, TAMBURINI, L'impero dove non sorse mai il sole: Le chimeriche rivendicazioni afro-coloniali della Spagna durante la Seconda Guerra Mondiale, in "Africana", n. XII, 2006, pp. 121-142.

54. Tanger bajo la acción protectora de España durante el conflicto mundial, Madrid, Ministero de Asuntos exteriores, 1946, pp. 72-74.

55. In questi reati venivano fatti rientrare la turbativa dell'ordine pubblico, il possesso illegale di armi e esplosivi, i sabotaggi, i danni alla proprietà pubblica e privata.

56. La novità più rilevante dello Statuto provvisorio del 1945 fu l'introduzione di un Amministratore scelto tra i così detti Paesi neutrali, ossia, Belgio, Olanda, Svezia e Portogallo. Final Act of the Conference concerning the re-establishment of the International régime in Tangier held in Paris in August 1945 between the Representatives of the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, France and the Union of the Soviet Socialist Republics, Paris, 31th august 1945, H. M. Stationary Office, London, 1945. Dopo un breve periodo in cui fu richiamato Pierre Le Fur, gli amministratori furono il portoghese Luís Maghalães Correia (1945-1948), l'olandese Jonkheer Van Vredenburch (1948-1951) ed il portoghese José Luís Archer (1951-1952).

57. Il giudice Apostoli, magistrato di ruolo ed ex Pretore di Cortina d'Ampezzo, operò sino alla fine dell'Amministrazione Internazionale di Tangeri nel 1956, assieme agli altri giudici stranieri che furono: Alfred Wauters (Belgio), Jean Vallet (Francia), E. S. Le Mass (Gran Bretagna), Manuel Díaz (Spagna). Pierre Malo, Le vrai visage de Tanger, Éd. Internationales, Tanger, 1953, p. 42. Apostoli ebbe dei problemi con la giustizia italiana, che poi però si rivelarono infondati e risolti: "Si ritiene opportuno comunicare che la Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione con nota n. 56/1944 del 13 marzo corrente ha comunicato quanto appresso: Si procede disciplinarmente con istruttoria sommaria, a carico del Dr. Giovanni Apostoli, già Pretore di Cortina d'Ampezzo ed ora componente del Tribunale Internazionale di Tangeri. Allo stesso si addebita:1) di avere, mentre era titolare della Procura di Cortina d'Ampezzo, tenuto un tenore di vita non compatibile colla dignità della carica e colle esigenze dell'Ufficio, al quale dedicava solo poche ore al giorno 2) di avere subaffittato l'alloggio da lui occupato quando ottenne da parte del Comune di Cortina la sistemazione in un locale della Procura dove andò ad abitare 3) di avere contratto debiti presso negozianti, ristoranti e alberghi a Cortina 4) di avere frequentato la compagnia di tale Gremmel Carlotta, di nazionalità francese, divorziata dal marito americano, che si diceva essere suo amante". ASDMAE, APMA, b. 22, Appunto per la Direzione Generale Affari Politici (Segreteria), n.61/03500/66, 26 marzo 1945.

58. Il 2 maggio 1944, su pressione statunitense, la Spagna era stata costretta a chiudere il consolato germanico e ad espellere non solo tutto il corpo diplomatico tedesco e gli agenti segreti nazisti, ma anche tutti i simpatizzanti italiani della R.S.I. ASDMAE, APMA, b. 22, Telesp. n.390/155, 8 maggio 1944, da consolato generale a Tangeri a Ministero affari esteri.

59. Marchegiano seguitò a collaborare con gli Alleati anche dopo che fu incriminato dall'Alto Commissario Aggiunto per l'Epurazione, Mario Scoccimarro, con la conseguente richiesta di dispensa dal servizio e perdita al diritto alla pensione. Contro di lui fu anche intentato nel gennaio del 1945 un giudizio penale dalla Corte di Appello di Roma per falso ideologico e sequestro di persona. Tuttavia il Ministero degli esteri difese a spada tratta il Marchegiano, soprattutto perchè era l'unica personalità italiana su cui si poteva fare leva per poter ritornare tra gli amministratori di Tangeri. Il sottosegretario Zoppi cos' si espresse: "Il comm. Marchegiano gode a Tangeri, presso gli ambienti internazionali di quella zona, una posizione personale di particolare rilievo che in più occasioni si è rivelata utile all'azione di quel consolato generale. Il privare il consolato generale a Tangeri della possibilità di valersi, specie nell'attuale fase della nostra situazione politica internazionale, del prestigio e dell'azione del comm. Marchegiano, non può che avere per noi conseguenze deplorevoli per la nostra posizione a Tangeri 2) ma vi è di più. Il comm. Marchegiano, al momento in cui gli spagnoli occuparono Tangeri e posero provvisoriamente fine al regime internazionale, ricopriva la carica di amministratore della zona per gli affari giuridici e, cioè, una delle quattro più importanti previste dallo statuto. Nella eventualità, non imprevedibile di un prossimo ripristino dello statuto internazionale, essendo ovvio l'interesse dell'Italia a mantenere la posizione da essa sempre tenuta nell'amministrazione internazionale, vi è speranza di poter ottenere che il comm. Marchegiano ritorni automaticamente a ricoprire la carica suddetta. Un richiamo del Marchegiano nel momento attuale, renderebbe tale automatico ripristino della nostra situazione assai problematico. La Direzione Generale degli Affari Politici è edotta della situazione nella quale il Marchegiano sembra trovarsi in relazione alle vigenti leggi sull'epurazione; Tuttavia, essa ritiene che in primo luogo debbano tenersi presenti i nostri interessi internazionali quali sopra esposti; Nulla vieta che qualora il Marchegiano venisse a ricoprire col ritorno del regime internazionale, la carica che ci preme conservare, egli venga dopo qualche mese richiamato e sostituito con altro funzionario alla carica stessa che sarebbe, nel frattempo, stata a noi assicurata". ASDMAE, APMA, b. 21, Appunto per la Direzione Generale del Personale n.13/02209/361, 21 febbraio 1945.

60. ISAAC ASSAYAG, Tanger ... un siècle d'histoire, Éd. Marocaine et internationales, Tanger, 1981, p. 150.

61. Anonimo, 25 years of Mixed Courts of Tangier, in "American Journal of Comparative Law", Vol. 1, n. 1-2, 1952, p. 115-117.

62. "Le gouvernement italien, sera invité à adhérer au présent accord au moment dont conviendront les autres gouvernements, parties au dit accord et sous réserves de toutes dispositions d'un traité de paix avec l'Italie qui pourraient s'y apporter". In pratica l'Italia avrebbe potuto aderire all'amministrazione provvisoria solo dopo la stipulazione del Trattato di Pace con le Potenze Alleate. Il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 conterrà poi all'art. 41 (Parte II, Sezione VII) specifiche disposizioni sulla posizione italiana nel regime internazionale di Tangeri: "L'Italie accepte les dispositions de l'acte final du 31 Août et de l'Accord franco britannique du même jour sur le Statut de Tanger ainsi que toutes les dispositions que les Puissances signataires pourront adopter en vue de donner effet à ce instruments".

63. L'impreparazione dei giudici, sia titolari che aggiunti, si estendeva, secondo il console italiano cav. Pellegrino Ghigi, anche a tutti gli altri funzionari dell'amministrazione: "Ingegneri senza laurea, funzionari tecnici senza tecnica. Gli uomini a posto mi sembrano pochissimi. Soprattutto i funzionari spagnoli difettano di capacità oltre che di disciplina e giungono talvolta a trascinare le loro beghe personali sulla stampa ed innanzi al Comitato di Controllo". ASDMAE, APMA, b. 4, Rapp. n.222/93, 22 febbraio 1933, da console generale a Tangeri a Ministero affari esteri.

64. ASSAYAG, Tanger, op. cit., p. 149.

65. I casi istruiti dai Pubblici Ministeri nel 1926 furono 335, nel 1935 passarono a 940, mentre nel 1948 furono ben 3.070. Le sentenze correzionali di Iª istanza invece, da 126 nel 1926, nel 1948 passarono a 1.142. DÍAZ MERRY, Tánger: Tratados, Códigos, Leyes, op. cit. p. 33.

66. ASDMAE, APMA, b. 1, Telesp. n.735/206, 8 luglio 1931, da console generale a Tangeri a Ministero affari esteri.

67. La nuova amministrazione giudiziaria si basava su di un progetto elaborato dai giuristi anglo-olandesi, e trasformava il Tribunale Misto in Giurisdizione Internazionale. La Convenzione del 1952 abrogò l'istituto dei giudici aggiunti, mentre fu aumentato il numero dei giudici da 5 a 12, nominati dalle Potenze firmatarie dell'Atto di Algeciras, compreso il governo sceriffiano, ma non l'Unione Sovietica. Si era così contribuito ad una maggiore internazionalizzazione e ad eliminare lo strapotere di Francia e Spagna. I giudici infatti erano rispettivamente: 2 francesi, 2 spagnoli, 1 belga, 1 statunitense, 1 olandese, 1 italiano, 1 marocchino, 1 portoghese, 1 inglese, 1 svedese. La Magistratura requirente era composta da 2 Procuratori francese e spagnolo ed era investita delle funzioni di Pubblico Ministero e dell'Avvocatura di Stato (art. 3 Convenzione). La competenza della Giurisdizione Internazionale si estendeva alle cause tra cittadini delle Potenze straniere o tra stranieri e cittadini marocchini. Ne erano escluse, invece, le cause riguardanti i soli cittadini indigeni (musulmani ed israeliti), che erano regolati dai tribunali sceriffiani o rabbinici. Tutto si snodava in due gradi di giurisdizione: il primo grado composto da un Tribunale Criminale con 3 magistrati e con una giuria di sei membri, designati a sorte da elenchi di cittadini di diversa nazionalità e dei quali solo la metà poteva appartenere alla nazionalità dell'imputato; un Tribunale di Polizia e di Pace, simile alla nostra Pretura, un Tribunale di 1ª Istanza, suddiviso in una sezione per il contenzioso civile, commerciale ed amministrativa ed un'altra per la materia correzionale. Il secondo da un tribunale d'Appello, suddiviso in una sezione civile e penale. Le sentenze di questa Corte erano definitive, non avendo accolto la Commissione degli esperti, per preoccupazioni finanziarie la proposta per istituire una Commissione Superiore di Cassazione, proposta da Marchegiano. Contro le sentenze del Tribunale di Appello non vi era che il "ricorso per revisione" nei limiti e subordinatamente all'esistenza delle condizioni previste dal Codice di Procedura Penale. Particolare rilevanza assumeva l'amministratore aggiunto (art. 25 Convenzione) che vedeva confermati ed ampliati i propri poteri rispetto al Consigliere giuridico, il quale aveva solamente poche e ben determinate funzioni (contenzioso amministrativo, elaborazione delle leggi e regolamenti, pareri giuridici). La nuova figura aveva principalmente il compito della nomina, dell'avanzamento e della disciplina del personale di cancellerie e della Segreteria della Giurisdizione. Rientrava inoltre nelle sue funzioni la vigilanza dell'amministrazione della Giustizia, la facoltà di richiedere ai magistrati del Pubblico Ministero informazioni sulle procedure in corso e sull'azione da essi svolta, nonché di fare al riguardo le proprie osservazioni e raccomandazioni, a cui i detti funzionari dovevano attenersi nelle requisitorie scritte. L'amministratore aggiunto, quindi, quasi come un Procuratore Generale, veniva ad esercitare il controllo sull'azione penale dal momento della commissione del reato fino al giudizio di merito. Tale controllo sottraeva a Francia e Spagna (ricordiamo che nella Magistratura requirente c'erano solo magistrati spagnoli e francesi) il monopolio insindacabile dell'azione penale, contribuendo ancora di più all'internazionalità della Giurisdizione. Dahir de 10 juin 1953 (27 Ramadan 1372) portant réorganisation de la juridiction internationale de Tanger, in DÍAZ MERRY, Tánger, Apéndice primero, modificaciones de los tratados, códigos, leyes de la Zona Internacional posteriores a 30 de abril de 1950, Distribuciones Ibéricas, Tánger, 1956, pp. 36-57; Convention relating to the reform of the International Jurisdiction in the Tangier Zone, Foreign Office Series, London, 1955. Vedasi anche TAMBURINI, L'amministrazione della Giustizia nella Zona Internazionale di Tangeri (1923-1957), in "Africa, Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente", a. LVII, n. 3-4, 2005, pp. 305-339.