2015

Da figlio a bambino:

il fanciullo come persona titolare di diritti 


Luigi Fadiga
(Garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna)



1. La CRC e la sua ratifica

Con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, il Parlamento italiano ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sui Diritti del Fanciullo (Convention on the Rights of the Child adottata a New York il 20 novembre 1989, di sèguito CRC). Con il deposito degli strumenti di ratifica, avvenuto il 5 settembre 1991, la CRC ha acquisito il valore di legge dello Stato italiano. In forza degli obblighi internazionali così assunti dall'Italia, le sue disposizioni che non richiedono modifiche della legge interna sono immediatamente applicabili nel nostro Paese, e a loro volta le norme interne incompatibili con le disposizioni della CRC sono abrogate.


2. Un problema non solo linguistico

Il testo ufficiale della CRC è redatto in due lingue: inglese e francese. Il nostro legislatore si è trovato subito di fronte a un problema: come tradurre in lingua italiana il termine inglese child,o il corrispondente francese enfant? Con la parola “bambino”? Ma la Convenzione si applica a tutto l'arco della minore età e dunque fino al diciottesimo anno. “Ragazzo”? Ma sorge il problema inverso: non si può chiamare ragazzo un bimbo di un anno, e meno che mai un neonato. “Minorenne” o “minore”? Ma quei sostantivi provengono da un aggettivo diminutivo e hanno un evidente sapore semantico riduttivo e limitativo. La scelta è caduta così sul desueto termine “fanciullo”, che ricorda il libro Cuore e che a rigore non è applicabile ai bambini piccolissimi, né ai giovani prossimi alla maggiore età.

Questa iniziale divagazione è filologica solo in apparenza. Essa infatti cerca di dimostrare come nella lingua, nel diritto, nella cultura e nel costume italiani, non si disponga di un termine che designi (per usare le parole della CRC) “ogni essere umano avente un'età da zero a diciotto anni”. In sostanza e paradossalmente si tratta di termini intraducibili, come intraducibile era la parola single, che è entrata nell’uso non potendo certo essere tradotta con “zitella”, per di più indeclinabile al maschile.

Un’altra apparente divagazione deve essere fatta, non di carattere linguistico ma sociologico. La sociologia dell'infanzia (Saporiti, Sgritta, Qvortrup1) ha messo in luce che le persone minori dei diciotto anni rappresentano ormai l'unica fascia sociale debole priva di un sistema di rappresentanza. I minorenni non votano, non hanno sindacati, non hanno partiti politici, non hanno l'arma dello sciopero. Per questa fascia sociale la nostra lingua nemmeno possiede un termine appropriato. L'unica via che hanno i suoi appartenenti per far sentire la loro voce è quella che passa attraverso il filtro degli adulti che per legge li rappresentano: genitori, tutori, organismi socio-assistenziali e simili.

La voce del fanciullo è quindi una voce necessariamente mediata, ma non da un interprete (che se sbaglia traduzione lo fa per insufficiente professionalità), bensì da coloro che hanno su di lui un potere, quanto meno di fatto.


3. Figlio o persona minorenne?

Dal punto di vista giuridico si giunge a conclusioni analoghe. Infatti nel Libro primo del Codice civile e fino all’entrata in vigore d.lgs. 154/2013 (vale a dire fino al 7 febbraio 2014) il soggetto minorenne è sempre stato preso in considerazione unicamente come figlio. Ciò significa che egli è stato ed è pensato come membro di uno status (lo status filiationis), a prescindere dalla sua minore età. E a questo proposito va ricordato che negli status le persone non sono considerate nella loro individualità ma come membri di un certo gruppo sociale (es.: lo status civitatis), cosicché è la loro appartenenza al gruppo a determinarne diritti e doveri, e non il loro essere persona.

Caratteristica dello status filiationis è una relazione intergenerazionale, che nel caso di figlio minorenne è una relazione di subordinazione. Solo recentemente il bimillenario istituto giuridico della patria potestas è stato messo in ombra dall’art. 1 della legge 10 dicembre 2012 n.219 e dal d.lgs. 154/2013 sopra citato. La riforma così operata ha abolito ogni differenza tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio (art. 316), e ha sostituito al termine “potestà” quello di “responsabilità”. Ma soprattutto ha introdotto nel codice civile due norme di grandissimo rilievo, che aprono orizzonti nuovi anche all’interprete. Si tratta dell’art. 315 bis e dell’art. 336 bis. Nel primo, accanto ai doveri del figlio verso i genitori si parla dei suoi diritti nei loro confronti: diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti; diritto di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano. Nel secondo, e cioè nell’art. 336 bis relativo al diritto all’ascolto2, per la prima volta si prende in considerazione la persona minorenne in quanto tale, anche a prescindere dal suo status di figlio.

Dunque, e contrariamente a quanto accadeva prima della recente riforma, il diritto all’ascolto è divenuto la via maestra che permette alla fascia sociale delle persone di minore età ed ai suoi singoli appartenenti di far sentire la loro voce e di esprimere in prima persona bisogni e desideri.


4. L’ottica della CRC

Proprio quest’ultimo è l'approccio della CRC, dove il fanciullo è preso in considerazione in quanto persona: egli è, come si è detto, “un essere umano avente un’età da zero a diciotto anni”, e in quanto tale è titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio. Ne consegue che quei diritti valgono anche nei confronti degli altri membri del gruppo di appartenenza e possono essere fatti valere anche in contrasto o in conflitto con loro. Per di più, sin dai primissimi articoli viene sancito dalla CRC il criterio della preminenza dell’interesse del minore (art. 3) e il dovere dei genitori di dare al fanciullo “l’orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione”. Viene così introdotto un dovere dei genitori che in qualche misura tocca le loro stesse scelte educative di fondo: chi pretende di educare il figlio come cosa propria e insindacabilmente si pone fuori dalla Convenzione e dai suoi obblighi.

A questo proposito una giurisprudenza coraggiosa portata avanti dai Tribunali per i minorenni della Calabria ordina l’allontanamento dal nucleo familiare dei ragazzi appartenenti a famiglie della ‘ndrangheta, sul presupposto che occorre sottrarli all’influenza dei boss mafiosi, di per se stessa lesiva del diritto all’educazione. A prescindere dagli aspetti procedurali, certamente complessi, la sostanziale conformità di tale giurisprudenza alla CRC non può essere messa in dubbio.

In tutt’altro contesto e situazione ma con ottica non dissimile, assai di recente la Procura per i minorenni di Torino ha chiesto al Tribunale misure civili di protezione nei confronti di bambini collocati dai genitori fuori dalla famiglia in un convitto di una comunità Yoga. E a questo proposito va ricordato che a norma della legge 184/1983 e s.m., i genitori non hanno più il potere di collocare il figlio fuori della casa familiare, e che non è consentito il ricovero dei minori in istituto.


5. Genitori e care givers

È da notare che, nel testo dell’articolo 5 della CRC, le responsabilità “dei tutori o di altre persone legalmente responsabili del fanciullo”sono equiparate alle responsabilità dei genitori. Nel nostro diritto interno ciò non avviene. I poteri del genitore nella qualità di legale rappresentante del figlio sono assai maggiori di quelli del tutore, che ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una lunga serie di atti considerati eccedenti l’ordinaria amministrazione (cfr. artt. 374-375 cod. civ. in rel. all’art. 320 stesso codice). Parallelamente, i controlli sull’esercizio della potestà sono assai meno invasivi di quelli sull’esercizio della tutela, e sono sempre controlli ex post e mai ex ante. Occorre cioè che la condotta del genitore abbia prodotto un grave pregiudizio del figlio (art. 330) o sia comunque pregiudizievole al figlio (art. 333), e dunque occorre che un danno si sia già verificato. Manca infatti nel nostro diritto la nozione di enfant en danger propria del diritto minorile francese, dove il pericolo di pregiudizio è sufficiente a legittimare un intervento preventivo di protezione.

Ciò si spiega con la radicata presunzione che le scelte dei genitori siano sempre coincidenti con l’interesse del figlio, fatta eccezione per quelle di carattere patrimoniale. Per queste infatti l’art. 320 cod. civ., rubricato significativamente “Rappresentanza e amministrazione”, prevede in modo esplicito l’ipotesi del conflitto di interessi patrimoniali e la conseguente nomina di un curatore speciale da parte del giudice tutelare. Manca invece nel codice civile analoga esplicita previsione per il conflitto di interessi non patrimoniali, e la giurisprudenza di merito ha dovuto sudare non poco per dare spazio a questa ipotesi, che nella nostra società attuale è ben più frequente e non meno pregiudizievole dell’altra.

Lo squilibrio è diretta conseguenza di un diritto minorile e di famiglia incapaci di rinnovarsi secondo un disegno organico di largo respiro, capaci invece e soltanto di interventi settoriali incompleti e non coordinati. Ne è un buon esempio la meccanica sostituzione del termine “potestà genitoriale” con quello di “responsabilità genitoriale”, operato dal d.lgs. 2013 n. 154 in attuazione della delega di cui alla l. 2012 n. 219 senza che vi sia stata una contestuale ridefinizione generale dei doveri e poteri dei genitori. L’equivalenza genitori/care givers di cui vi è traccia nella CRC è invece diretta conseguenza di un approccio tutto basato sul diritto della persona di minore età ai diritti primari di essere curato ed educato, e quindi di un approccio costruito su una relazione di responsabilità e non su una relazione di potere.


6. Freni e acceleratori

Nel nostro Paese l’adeguamento della normativa interna diretta alla integrale applicazione della CRC è caratterizzata da grande lentezza. Basti considerare che risale al 1975 l’ultima riforma organica del diritto di famiglia, e che gli interventi successivi – compresi quelli più recenti – hanno tutti un approccio parziale e di settore. Esistono fattori frenanti che rallentano il processo evolutivo del nostro diritto, e gli impediscono di tenere il passo con i profondi mutamenti dei modelli familiari che sono in atto. Si tratta di fattori di ordine culturale sociale e politico, tra i quali è oggettivamente difficile trovare una scelta sufficientemente condivisa. E d’altra parte esistono anche fattori di accelerazione, che si sviluppano nella giurisprudenza e nell’attività dell’interprete.

Tra i freni si possono individuare due percorsi che vanno in senso contrario alla CRC o quanto meno al suo spirito: quello del figlio come ‘dono’ e quello del figlio come ‘diritto’. Il primo non è privo di suggestioni positive. Esso tuttavia ha dei rischi, perché trova radici nella concezione tradizionale della potestà genitoriale e ne rappresenta in certo modo l’ultimo stadio: da figlio come ‘proprietà privata’ a figlio come ‘forza militare’ o ‘forza lavoro’; da figlio come ‘erede’ e ‘continuatore della stirpe’, o come ‘aiuto per la vecchiaia’ a figlio come ‘dono’. Nessuna di queste immagini considera prioritaria la persona, e la stessa immagine del dono evoca necessariamente la res, cioè la cosa che viene donata, della quale si diventa domini a tutti gli effetti.

Il secondo percorso che si sviluppa in senso contrario alla CRC e ne costituisce un freno è più insidioso. Esso infatti porta alla conseguenza che il figlio va considerato come un diritto, cosicché il desiderio di genitorialità si trasforma in un ‘diritto alla genitorialità’. Si tratta di un radicale capovolgimento di prospettiva, che trova causa nella nozione di salute così come intesa e proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattia o di infermità. In una definizione così vasta, che per certi versi evoca quella del diritto alla felicità della Costituzione degli Stati Uniti d’America, trova largo spazio il concetto di fertilità/infertilità e di ogni possibile rimedio. Gli enormi progressi della biologia e della riproduzione assistita rinforzano questa nuova concezione del figlio come diritto, che reifica il fanciullo ancor di più della concezione del figlio come dono. Essa meriterebbe riflessioni ben maggiori di quante se ne facciano. Ma una prima riflessione è agevole: in questo quadro, la nozione di fanciullo così come intesa dalla CRC acquista un’importanza ancora maggiore: non basta più parlare di diritti del figlio, occorre parlare di diritti del fanciullo.


7. Qualcosa si muove

Sarebbe sbagliato tacere dei segnali di attenzione che provengono dalla giurisprudenza a questo proposito. Il primo e il più lontano va individuato nella notissima sentenza 2002/1 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto al minorenne la qualità di parte in senso sostanziale nei procedimenti civili che lo riguardano. Si tratta di una decisione che ha indicato al legislatore il percorso mancante, e che ha aperto all’interprete larghi spazi non ancora del tutto utilizzati. Il più recente segnale può invece essere indicato nella giurisprudenziale di legittimità e di merito concernente il cosiddetto “danno endo-familiare”.

La nozione di danno endo-familiare, e cioè della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari, è oggetto di una profonda rielaborazione diretta alla tutela dei diritti fondamentali della persona. La Corte di Cassazione con la sentenza 2013/26205 e da ultimo con la sentenza 3070/2015 ha confermato la condanna di un padre al risarcimento del danno con decorrenza dalla nascita a favore dei figli che non aveva voluto riconoscere come suoi, rifiutando la responsabilità di dare loro assistenza morale e materiale. I giudici di legittimità hanno precisato che la privazione degli elementi fondanti dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale sancito dall’art. 30 della Costituzione “nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo”. Pertanto, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti. E questo perché “il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita”: preesiste dunque allo status di figlio e ha riguardo soltanto al suo essere persona titolare di diritti.


8. Diritti ma anche doveri

Tra i freni che in qualche modo si frappongono a una piena e convinta attuazione nel nostro Paese della CRC e dei suoi principi sui diritti del fanciullo va messa l’obiezione di quanti non riescono a condividere un approccio alle nuove generazioni basato sui diritti e non anche sui doveri, e vedono specialmente nei diritti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione un attentato alle responsabilità educative dei genitori.

Circa quest’ultimo aspetto, se è vero che la CRC delinea un tipo di “fanciullo” che non ci è familiare, occorre però sottolineare che l’art. 14 della stessa CRC riafferma il diritto-dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell’esercizio di quei diritti in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità; che per l’art. 29 l’educazione del fanciullo deve avere tra l’altro come finalità quella di sviluppare in lui il rispetto dei diritti dell’uomo e il rispetto dei genitori e altresì quella di prepararlo ad assumere le responsabilità della vita. Dunque, come già rilevava un maestro del diritto minorile, Carlo Alfredo Moro, la CRC non è soltanto un codice di norme giuridiche, bensì un vero programma pedagogico di educazione alla libertà e alla responsabilità basata sul rispetto: e in quest’ottica riesce molto difficile non condividerla.

Si aggiunga che nel contesto italiano, per una serie di tradizioni e ragioni culturali cui si sono ora aggiunte ragioni economiche, l’uscita dei figli dalla famiglia avviene con fortissimo ritardo rispetto agli altri paesi europei. Secondo i dati del censimento del 1991 il 91% dei giovani maschi di 20-24 anni e il 75% delle giovani donne della stessa fascia di età si trovava ancora nella casa dei genitori. Appena il 3% dei maschi e il 2% delle donne vivevano soli. Negli ultimi censimenti (2001 e 2011) il fenomeno risulta in espansione. Cifre di questa chiarezza mostrano che nelle giovani generazioni di italiani è presente una forte resistenza all’assunzione di responsabilità proprie della vita adulta, e una conseguente spinta al rinvio di quel momento. Ovvio che la crisi economica abbia favorito il fenomeno, che tuttavia ha radici più profonde e strutturali.

Circa l’obiezione che la CRC concede diritti ma si dimentica dei doveri, la risposta è più facile. Basta infatti notare (e far notare) che se io ho diritto al gioco e al riposo, anche l’altro ha uguale diritto; se io ho diritto a non essere oggetto di derisione o di atti di bullismo, anche il mio compagno di banco ha lo stesso diritto; che se io ho diritto a non essere discriminato per motivi di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione o di qualsiasi altra mia diversità, uguale diritto hanno tutti i miei compagni di scuola e ciascuno di essi.

Per concludere su questo punto, un’educazione alla libertà comporta necessariamente consapevolezza di responsabilità e di reciprocità: cosicché, insieme ai diritti del fanciullo, essa ne riafferma e ne rafforza tutti i doveri.


9. Ruolo dei garanti

Non molti anni addietro, nel 2006, in tutto il nostro Paese erano appena tre i Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza: quelli del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, e delle Marche. Da allora sono più che quintuplicati, e ormai solamente la Sicilia, la Sardegna e il Piemonte con la Valle d’Aosta ne sono privi. Un simile sviluppo deve fare riflettere sulle sue ragioni e sulle sue prospettive.

Quanto alle prime, alcune sembrano da sottolineare. In primo luogo, si è verificato nel Paese un progressivo aumento di conoscenza e di consapevolezza dei nuovi diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dell’esigenza di dar loro concreta attuazione sul territorio regionale. Un forte stimolo in questa direzione è stato dato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, “Diritto del minore ad una famiglia”, che ha riaffermato tra l’altro il dovere delle Regioni di sostenere i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l’abbandono; di promuovere iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione; di organizzare corsi di aggiornamento professionale degli operatori sociali (art. 1, co. 3). Anche la legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha contribuito nel senso predetto. In Emilia-Romagna va ricordata la l.r. 12 marzo 2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Quanto alle seconde, e più in generale, alcuni fattori hanno fatto emergere l’esigenza di specifiche figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza. Tra questi il rapido mutamento dei modelli familiari; il progressivo sganciamento del rapporto genitore-figlio dall'appartenenza genetica; la presa di coscienza che il bambino è persona titolare di diritti prima ancora di essere figlio; che può esservi conflitto di interessi anche non patrimoniali tra diritti del figlio e genitore legale rappresentante; che la rigida presunzione di coincidenza tra volontà del genitore e diritti del figlio si è fatta sempre più debole.

Infine, la necessità di mantenere una stretta interazione tra protezione socio-assistenziale, protezione giudiziaria e territorio ha accelerato il processo. Quell’interazione infatti, già assicurata dai poteri ufficiosi attribuiti fin dal 1983 al tribunale per i minorenni, era stata fortemente compromessa dalla legge 149/2001 con l’attribuzione al solo pubblico ministero minorile dei poteri di iniziativa in materia di stato di abbandono.

È recente la nomina del garante infanzia della Regione Lombardia, cosicché si può ritenere ormai prossimo il completamento della rete dei garanti regionali. Ciò costituisce un segnale preciso della rilevanza acquisita da queste figure e delle prospettive di sviluppo che esse possono avere nell'ambito del sistema pubblico di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. La legge 12 luglio 2011 n. 112, istitutiva dell’Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha previsto una Conferenza nazionale composta da tutti i Garanti regionali o da altre figure analoghe. Ad essa spetta il compito di promuovere linee comuni di azione in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di individuare forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.


10. Possibili prospettive

La domanda che ci si deve porre a questo punto sembra essere la seguente: potrebbe l’accelerazione dei cambiamenti nei modelli familiari e nel comportamento delle giovani generazioni favorire la presa di coscienza che le persone minori di età sono titolari di diritti prima ancora di diventare giuridicamente figli?

La risposta non è semplice. Il processo sociale e culturale sintetizzato nel titolo di quese note (“Da figlio a bambino”) non pare arrestabile, ma lasciato a se stesso non è esente da rischi anche gravi di far retrocedere anziché avanzare i diritti delle persone di minore età, e specialmente di quelle della prima e primissima infanzia. La scienza offre ormai la possibilità di costruirsi un figlio su misura, scegliendone a priori le caratteristiche psicosomatiche e anche genetiche, attraverso la selezione dei donatori di gameti. È una possibilità assai vicina a inquietanti nuove forme di selezione della “razza”.

Tutto ciò comporta l'esigenza di studiare e sperimentare, per le persone minori dei diciotto anni e per i loro diritti, forme di protezione più appropriate e più adeguate ai tempi. Un ruolo importante portebbe essere svolto in questo dalle nuove figure di garanzia. Il legislatore potrebbe riconoscere ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza il ruolo e le funzioni di tutori pubblici dei minorenni, con facoltà del giudice di deferire a loro la tutela. Nella Regione Veneto sono state fatte esperienze a tale riguardo. Altro campo di sviluppo è quello della curatela. Anche là dove il genitore conserva la rappresentanza legale del figlio, si possono verificare conflitti di interesse tali da giustificare la nomina di un curatore, e la necessità di una sua costituzione in giudizio. L’ufficio del Garante regionale potrebbe svolgere questo compito.

Un ulteriore possibile scenario, che tuttavia presuppone modifiche a livello di normativa statale, è la legittimazione dei garanti regionali ad intervenire nei procedimenti penali dove il minore è vittima. A questo proposito si ricorda che già l'art. 3 della legge regionale 2005 nr. 9 dell’Emilia-Romagna prevede la facoltà del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di intervenire nei procedimenti amministrativi ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini o ragazzi, di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti. Ma più ancora si ricorda che gli artt. 91 e segg. Cod. proc. pen. conferiscono agli enti che hanno finalità di tutela degli interessi lesi dal reato il potere di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato. Non parrebbe fuori luogo dunque una norma di legge dello Stato che riconoscesse ai garanti regionali, nella loro qualità di enti pubblici di garanzia, poteri analoghi.

Le prospettive di sviluppo delle figure di garanzia per l’infanzia e l’adolescenza sopra indicate non sono certo esaustive. Disegnare un sistema che favorisca uno sviluppo corretto dei diritti delle persone di minore età richiede un approccio di ampio respiro, impossibile in questa sede. Tuttavia, va sottolineato che quelle prospettive, come ogni altra proposta in questo campo, sono condizionate dai risultati raggiunti in questa prima fase di operatività dai garanti regionali, dagli ostacoli che hanno incontrato, e dal tipo di sviluppo che potranno avere nei prossimi anni quelle figure specializzate. La partita rimane aperta: ma sarebbe un peccato perdere questa occasione senza averla adeguatamente coltivata e sperimentata.






1 Si vedano: A. Saporiti, G.B. Sgritta, La staffetta – una ricerca sui rapporti generazionali, Roma, ed. Lavoro, 1997; G.B. Sgritta, La condizione dell’infanzia. Teorie, politiche, rappresentazioni sociali, Milano, FrancoAngeli, 1988; J. Qvortrup, Social Studies of Childhood Developments since the 1980s, relazione tenuta a Firenze, Istituto degli Innocenti, il 24 novembre 2009 in occasione del Seminario in memoria di Angelo Saporiti sul tema “I diritti di bambini e ragazzi a vent’anni dalla Convenzione Onu”.


2 Si veda al riguardo il contributo di Francesca Baraghini in questo Forum.